LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19102/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Svetor Srl
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3706/01/15, depositata in data 22 aprile 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Napoli, aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego di rimborso Iva sull’istanza proposta da Svetor Srl, società esercente l’attività di compravendita immobiliare, con riguardo all’acquisto di un immobile carente di strumentalità rispetto all’attività dell’impresa in quanto concesso in locazione.
La contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972 (rectius: n. 917 del 1986), artt. 102, 103 e 104, per aver la CTR ritenuto sufficiente ai fini del riconoscimento del rimborso la riconducibilità dell’immobile alla categoria A10, sì da essere considerato oggettivamente strumentale, senza necessità di prova del rapporto di inerenza rispetto all’attività d’impresa.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, sulla scorta dei principi ripetutamente affermati dalla Corte di Giustizia, in tema di Iva, “in base alla disciplina di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 4 e 19, l’imposta addebitata al cedente è detraibile dal cessionario solo nel caso in cui il bene acquistato dal cessionario imprenditore sia concretamente destinato all’esercizio dell’impresa e sia inerente a detto esercizio, mentre non è sufficiente il requisito astratto della mera “strumentalità per natura” del bene” (v., Cass. n. 11425 del 03/06/2015, con riguardo all’acquisto di un immobile accatastato, come nella specie, in A10; v. Corte di Giustizia, sentenza 11 luglio 1991, in C-97/90, Lennartz; sentenza 18 dicembre 2008, in C-488/07, Royal Bank of Scotland).
Incombe, poi, al contribuente la prova della strumentalità del bene rispetto all’attività d’impresa (da ultimo, v. Cass. n. 2224 del 02/02/2021).
In merito al contenuto dell’onere probatorio, infine, giova ricordare che la Corte di Lussemburgo ha ripetutamente ribadito che, ai fini di stabilire se sia detraibile, o meno un’attività di acquisto o di ristrutturazione di un bene da adibire all’esercizio dell’impresa, deve aversi riguardo all’intenzione del soggetto passivo di imposta, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali; il che consente di determinare se, nel momento in cui procede all’operazione a monte, detto soggetto passivo agisca come tale, e debba dunque poter beneficiare del diritto a detrazione dell’Iva dovuta o assolta per i detti beni e servizi (Corte di Giustizia, sentenze 11 luglio 1991, causa C-97/90, Lennartz, 8 giugno 2000, causa C-400/98, Breitshol; sentenza 19 luglio 2012, causa C334/10, X).
2.2. Nella specie, la circostanza che l’immobile fosse accatastato come A10 di per sé non implica – contrariamente a quanto affermato dalla CTR – il carattere strumentale del bene rispetto all’attività della società, non essendo sufficiente l’inquadramento in una tale categoria a determinare una “strumentalità per natura”.
Spettava alla contribuente, invece, in osservanza dei principi su esposti, fornire la concreta prova dell’inerenza del bene e della sua correlazione con l’attività d’impresa.
3. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese di legittimità, alla CTR competente in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto su esposti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, per l’ulteriore esame.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021