Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36836 del 26/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

Edilbi Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore;

rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine dell’atto introduttivo, dagli Avv.ti Giulio Denis, del Foro di Monza, e Salvatore Bartoli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, al viale Carso n. 34 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 3601, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 9.6.2014, e pubblicata il 3.7.2014;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio

FATTI DI CAUSA

la Corte osserva:

1. l’Agenzia delle Entrate notificava alla Edilbi Srl avviso di accertamento in relazione ad Ires, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2007. Era quindi concluso, tra l’Amministrazione finanziaria e la società, accertamento con adesione, e la contribuente era ammessa al pagamento, in otto rate, di capitale, interessi e sanzioni. La società onorava tempestivamente il pagamento delle prime due rate, quindi sospendeva i pagamenti. L’Amministrazione finanziaria, essendo la contribuente decaduta dall’accesso al pagamento rateale, l’11.1.2013 iscriveva a ruolo le somme ritenute dovute, per l’importo complessivo di Euro 115.738,39, con esclusione di quanto versato dalla società con le prime due rate, ed aggiunta di sanzioni. Dopo circa un anno dal pagamento della seconda rata, il 23.4.2013 la contribuente versava quanto dovuto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, in base alle cifre determinate mediante accertamento con adesione. Quindi, pochi giorni dopo, l’Agenzia delle Entrate notificava alla Edilbi Srl, il 29.4.2013, la cartella esattoriale per cui è causa, n. 068 2013 0021649681 000, mediante la quale l’Ente impositore domandava il pagamento di quanto iscritto a ruolo.

2. La contribuente impugnava la cartella di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, evidenziando di avere pagato tutte le somme dovute, come calcolate in sede di accertamento con adesione. La CTP riteneva che null’altro fosse dovuto in relazione ai tributi pretesi, essendo stati interamente versati. Valutava, inoltre, che neppure le sanzioni fossero dovute, stante la buona fede dimostrata dalla contribuente, la qu le aveva alfine onorato integralmente il suo debito. Confermava, invece, l’avviso di accertamento in relazione agli interessi.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, avverso la decisione conseguita in primo grado, in relazione alla parte in cui era rimasta soccombente, rinnovando i propri argomenti. La contribuente proponeva appello incidentale per conseguire l’annullamento della cartella esattoriale anche in relazione agli interessi. La CTR rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale, osservando che pure quanto dovuto a titolo di interessi, delle somme che avevano costituito oggetto di accertamento con adesione, era stato versato dalla contribuente. La decisione comportava l’integrale annullamento della cartella di pagamento impugnata.

4. Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso la Edilbi Srl. Successivamente la Edlibi Srl presentava alla competente articolazione territoriale dell’Agenzia delle Entrate istanza di definizione agevolata della lite, ai sensi della L. n. 119 del 2018. L’Ente impositore rigettava la richiesta, con nota prot. n. 37488 del 2020, osservando che la definizione agevolata è stata prevista dal legislatore in relazione ad atti impositivi, mentre nel presente giudizio si controverte in relazione ad un atto di riscossione, la cartella di pagamento innanzi ricordata, e provvedeva a notificare il motivato diniego alla contribuente. In conseguenza l’Avvocatura dello Stato depositava istanza di trattazione del giudizio. Avverso l’atto di diniego non risulta essere stato presentato ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia delle Entrate con il suo primo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta la violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, comma 3 bis, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, nonché “dei principi del D.Lgs. n. 472 del 1997” (ric., p. 3), in cui è incorsa l’impugnata sentenza della CTR, per aver ritenuto che il pagamento delle sanzioni previste dalla legge non fosse dovuto dalla contribuente perché “in buona fede”, sebbene non ne sussistessero i presupposti.

2. Mediante il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Amministrazione finanziaria censura la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, per avere il giudice dell’appello accolto la domanda della contribuente in materia di interessi, sebbene la stessa fosse stata proposta soltanto in grado di appello, e pertanto tardivamente.

3. L’Ente impositore lamenta, con il suo primo motivo di ricorso, che l’impugnata CTR ha erroneamente confermato la decisione di primo grado, ritenendo integrata la buona fede della contribuente in conseguenza dello spontaneo pagamento di quanto determinato in sede di accertamento con adesione, e pertanto valutando non dovuto il versamento delle sanzioni.

Merita quindi di essere evidenziato che, in sede di ricorso per cassazione, l’Amministrazione finanziaria non ha proposto contestazioni in ordine a quanto originariamente dovuto dalla società a titolo di imposta, riconoscendo che tale debito tributario, seppure tardivamente, era stato comunque estinto.

Occorre quindi ricordare come risulti incontestato tra le parti che la Edilbi Srl, a seguito di conseguimento del beneficio della rateizzazione del suo debito fiscale, come determinato all’esito di accertamento con adesione in relazione a capitale ed interessi, aveva onorato tempestivamente soltanto le prime due delle otto rate previste. Prima che l’Amministrazione finanziaria procedesse nei suoi confronti, inoltre, la società versava l’intera somma residua, come conteggiata in sede di accertamento con adesione. L’Ente impositore afferma che, in simili circostanze, essendo la parte decaduta dal beneficio del versamento rateale, le sanzioni per non avere tempestivamente onorato il proprio debito erariale debbano comunque gravare sulla società. I giudici di merito hanno ritenuto infondato l’argomento perché, avendo la parte proceduto al pagamento spontaneo del proprio debito, essa doveva ritenersi in buona fede.

In materia, questa Corte di legittimità ha avuto recentemente occasione di chiarire che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dal L. n. 689 del 1981, art. 3, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. E’ comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza”, Cass. Sez. V, 30.1.2020, n. 2139 (evidenza aggiunta).

3.1. Nel caso di specie può escludersi che ricorra l’ipotesi dell’errore inevitabile” in cui sarebbe incorsa la Edilbi Srl, e pertanto l’esimente della buona fede non è utilmente invocabile. Occorre quindi rilevare che la società non ha provato di non aver tenuto un comportamento negligente, in conseguenza del dato di fatto che ha versato gli importi concordati con l’Amministrazione finanziaria con un ritardo di circa un anno. In conseguenza il primo motivo di ricorso proposto dall’Ente impositore risulta fondato, e deve pertanto essere accolto, riaffermandosi la legittimità ed efficacia della cartella di pagamento impugnata in relazione a quanto dovuto per le sanzioni conseguenti all’omesso pagamento nei termini da parte della contribuente.

4. L’Ente impositore critica, con il suo secondo motivo di ricorso, la nullità della sentenza adottata dalla impugnata CTR, la quale ha deciso che non è dovuto il pagamento degli interessi da parte della contribuente, ed ha in tal modo accolto una domanda inammissibile perché proposta dalla società, nella forma del ricorso incidentale, soltanto nel secondo grado del giudizio, e pertanto tardivamente.

In proposito occorre ricordare che in sede di accertamento con adesione le parti erano giunte alla quantificazione di tutto quanto dovuto a titolo di “maggiori imposte definite”, di “sanzioni definite”, e di interessi, questi ultimi conteggiati nella misura di Euro 6.698,72. Il dato risulta incontestato tra le parti, e l’Amministrazione finanziaria non ha neppure allegato che gli interessi in relazione ai quali ha proposto la sua impugnazione in cassazione siano diversi ed ulteriori rispetto a questa somma.

4.1. Tanto premesso, già nel ricorso di primo grado la Edilbi SrI aveva contestato di non avere più alcun debito riconducibile alle pretese tributarie avanzate dall’Amministrazione finanziaria, avendo versato tutto quanto dovuto “per le causali iscritte a ruolo” ricordate, per un importo complessivo “di Euro 79.449,97, pari a quanto determinato nell’accertamento con adesione alla pagina 10/11”, come si legge nel ricorso introduttivo del giudizio, peraltro integralmente riprodotto dallo stesso Ente impositore nel suo ricorso per cassazione. Anche la domanda di riconoscimento che nulla risultava più dovuto, in relazione agli interessi come calcolati in sede di accertamento con adesione, era stata quindi proposta sin dal ricorso introduttivo dalla contribuente, pertanto tempestivamente.

Il secondo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate risulta pertanto infondato, e deve essere respinto.

5. Rigettato il secondo mezzo di impugnazione, il primo motivo di ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria deve essere pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, pronunciando ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, questa Corte può decidere nel merito, affermando la legittimità ed efficacia della cartella di pagamento impugnata in relazione alle sanzioni, e confermandone l’annullamento per il resto.

6. Le spese di lite seguono il criterio della prevalente soccombenza, in relazione al giudizio di legittimità, e sono liquidate come in dispositivo. In relazione ai gradi di merito, tenuto anche conto dell’esito del giudizio, appare equo che siano dichiarate interamente compensate tra le parti.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, rigettato il secondo e, decidendo nel merito, conferma la cartella di pagamento impugnata in relazione a quanto richiesto a titolo di sanzioni, mentre ne ribadisce l’annullamento per il resto.

Condanna la Edlibi Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate e le liquida nella complessiva misura di Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito del giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472