LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37584-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso I’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente-
contro
E21 ENERGIE SPECIALI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ROMANO POMARICI, rappresentata e difesa dagli Avvocati MARIO PORZIO, LAURA BOVE e DOMENICO ARDOLINO giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4045/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate S.r.. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello di E21 Energie Speciali S.r.L. avverso la sentenza n. 389/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento con il quale – a seguito di dichiarazione DOCFA – era stata elevata la rendita catastale per impianto eolico, includendo nel computo il valore del palo di sostegno degli aerogeneratori (cd. torre);
la società contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO
che:
1.1. preliminarmente, va disattesa la richiesta di rinvio dell’udienza di discussione, avanzata dalla difesa della controricorrente Agenzia delle entrate con istanza depositata in cancelleria il 18.9.2021 e motivata sulla necessità per l’Avvocatura, con riguardo alle pronunce già emesse da questa Sezione della pubblica udienza dell’8.9.2021 su fattispecie analoghe alla presente controversia, “di poter riferire ed inviare all’Agenzia delle Entrate le sentenze in modo da valutare le successive iniziative”;
1.2. l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità menzionato dalla difesa erariale trova infatti conferma in un copioso numero di pronunce già emesse da questa Sezione, indicate nel prosieguo, esattamente in termini ed emesse nel pieno contraddittorio dell’Agenzia delle entrate, né, in tale situazione, è dato riscontrare, nel panorama di legittimità, contrasto interpretativo alcuno, quantomeno con riguardo al governo nomofilattico delle fattispecie assoggettabili alla modifica normativa, anche qui applicabile ratione temporis, di cui alla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21;
2.1. con unico motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, ex art. 360 c.p.c., n. 3, e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente ritenuto che la “torre” dell’impianto eolico non dovesse essere inclusa ai fini della determinazione della rendita catastale;
2.2. la censura è infondata;
2.3. la questione proposta col predetto motivo riguarda la tassabilità della torre di acciaio dell’impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (Legge di stabilità 2016), che ha escluso dalla stima diretta “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”;
2.4. la norma indicata, innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, statuisce che “a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”;
2.5 questa Corte si è recentemente pronunciata sulla medesima questione, anche tra le medesime parti in causa (cfr. Cass., nn. 26500, 26497, 26495, 26493, 26486, 25793, 25792, 25791, 5460 del 2021, nn. 21460, 21461, 21462, 21286, 21287, 21288, 20726, 20727, 20728 del 2020), ritenendo che spetta alla CTR accertare se la torre costituisca parte dell’impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, rinviando la causa alla CTR perché effettuasse il relativo accertamento (“se la torre costituisca macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21”);
2.6. è stato così ritenuto, con decisione qui condivisa, che la scelta legislativa operata con la norma indicata è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla la natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (cfr. Cass. nn. 20726 e 20728, 21462 del 2020);
2.7. secondo l’indicata giurisprudenza, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo;
2.8. è irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, e tale conclusione è stata ritenuta conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale;
2.9. e’, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo;
2.10. nella specie, l’accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla Commissione Tributaria Regionale con accertamento in fatto, conformemente ai suindicati principi, come risulta dalla sentenza impugnata (“alle torri non può essere attribuita un’autonomia funzionale – e quindi reddituale indipendente dal processo produttivo (autonomia che hanno, invece, i plinti e le piazzole, non smontabili ed eventualmente utilizzabili ad altri fini), ma esse devono ritenersi parte essenziale dell’impianto, inscindibile dallo stesso, che, in mancanza della torre, non potrebbe altrimenti funzionare”);
3. il ricorso va conclusivamente respinto;
4. le spese vanno compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributarla, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021