LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta Maria Consolata – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. r.g.20834/2015 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliato in Roma via Tembien n. 15, presso lo studio dell’Avv. Flavio Maria Musto e rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall’Avv. Vincenzo Carrese.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è
rappresentata e difesa.
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 97/2015 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il 2.2.2015 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Roberta Crucitti nell’udienza tenuta ai sensi del D.L. n. 137 del 2000, art.
23, comma 8 bis;
lette le conclusioni del P.M. che ha concluso per l’estinzione del processo.
FATTI DI CAUSA
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di B.L. di avviso di accertamento, relativo, a IRPEF dell’anno di imposta 2006, emesso in via sintetica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, sulla base degli indici presuntivi di capacità contributiva costituiti dal possesso di tredici autovetture e motoveicoli storici da collezione, un camper, due immobili oltre l’abitazione principale, la CTR dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la prima decisione anch’essa sfavorevole.
Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso, su tre motivi, cui resiste con controricorso il contribuente.
In data 3 agosto 2021 B.L. ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato all’Avvocatura dello Stato per l’Agenzia delle entrate, avendo aderito alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, con il pagamento di tutte le somme dovute come da documentazione allegata.
Il P.G. ha depositato requisitoria con cui conclude per l’estinzione del processo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il processo va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 del 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, avendo il ricorrente fornito la prova dell’integrale pagamento di quanto dovuto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, mentre non sussistono i presupposti processuali per il versamento del cd. doppio contributo (v. Cass. n. 24083 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e cessata la materia del contendere D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione Civile, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021