LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22848/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
E.T.C. Epitaxial Technology Center s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Vincenzo Taranto, con studio in Catania alla via Aldebaran n. 21;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3125/17/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata in data 12 giugno 2014, depositata in data 17 ottobre 2014 e notificata il 15 giugno 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle Entrate ricorre con cinque motivi avverso la E.T.C. Epitaxial Technology Center s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 3125/17/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata in data 12 giugno 2014, depositata in data 17 ottobre 2014 e notificata il 15 giugno 2015, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di diniego dell’esenzione decennale Irpeg di cui alla L. n. 64 del 1986, art. 14, comma 5, rigettava l’appello dell’Ufficio, avverso la sentenza della C.t.p. di Catania favorevole alla contribuente;
nella fattispecie in esame, il contribuente impugnava il diniego di esenzione decennale Irpeg, di cui alla L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 14, comma 5, per mancanza di motivazione ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a) e b);
lamentava inoltre la intervenuta decadenza e comunque l’inesistenza dei presupposti per il diniego dell’esenzione, chiedendo pertanto l’annullamento dell’atto impugnato;
l’Ufficio si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni del 03/04/2009 evidenziando in particolare che il precedente provvedimento di diniego Prot. N. 45064 del 12/11/02 era da ritenere revocato essendo stato notificato l’ulteriore provvedimento definitivo oggetto del presente giudizio;
nel merito precisava che l’agevolazione di cui alla L. n. 64 del 1986, art. 14, comma 5, era applicabile solo alle imprese costituite in forma societaria entro il 31/12/1993, ai sensi del D.L. n. 244 del 1995, art. 18, conv. nella L. n. 341 del 1995, e che, pertanto, l’agevolazione non spettava alla società per mancanza del presupposto soggettivo, tenuto conto che, pur essendosi costituita in data 21/12/1993, l’atto costitutivo era stato omologato solo in data 07/04/1994;
evidenziava, quindi, la mancanza del presupposto temporale L. n. 341 del 1995, ex art. 18, comma 2, stante che la nuova iniziativa produttiva era stata realizzata dopo il 31/12/1993;
la C.t.p. di Catania, con sentenza n. 53/03/11, accoglieva il ricorso di parte in dipendenza della sentenza n. 853/03/09, emessa dalla stessa C.t.p. di Catania e depositata in data 23/12/2009, la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento emesso ai fini IRPEG per l’anno di imposta 2003, sentenza poi confermata dalla C.t.r. con la pronuncia n. 498/34/10 depositata il 13.12.2010;
avverso la sentenza n. 53/03/11 proponeva appello l’Ufficio eccependo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4;
la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, con la sentenza impugnata, disattendendo le eccezioni e i motivi opposti dall’Ufficio, confermava la sentenza di primo grado, compensando le spese del giudizio;
la C.T.R., nella parte motiva della sentenza, dapprima evidenziava l’esistenza di un giudicato tra le stesse parti e avente lo stesso oggetto (sentenza C.t.r. Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 498/34/10) e la necessità di evitare giudicati contrastanti, in conformità al principio del ne bis in idem;
in relazione al momento costitutivo della nascita della società di capitali, riteneva dovesse farsi risalire alla sottoscrizione dell’atto costitutivo da parte dei soci fondatori, essendo gli adempimenti successivi, culminanti con l’iscrizione nel registro delle imprese, finalizzati alla pubblicità, al conferimento della personalità giuridica ed alla limitazione della responsabilità dei soci;
a seguito della notifica del ricorso, la società contribuente si costituiva e resisteva con controricorso;
il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 12 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
successivamente, le parti presentavano istanza congiunta di rinvio a nuovo ruolo e la camera di consiglio veniva nuovamente fissata per il 13 ottobre 2021;
in data 30 settembre 2021 l’Avvocatura dello Stato depositava nota con cui sollecitava l’Agenzia delle entrate a formalizzare la rinunzia al ricorso, che risultava tardivamente proposto.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 132 c.p.c.;
la ricorrente deduce che nel proprio appello, a pag. 3 riga 14, aveva affermato, con riguardo alla sentenza della C.t.r. n. 498/34/10, depositata il 13.12.10, che essa era stata “impugnata dallo scrivente e tuttora pendente in Corte di Cassazione”;
la C.t.r., con la sentenza impugnata, avrebbe, quindi, omesso di motivare sul ritenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 498/34/10 sopra indicata;
con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 132 c.p.c.;
la C.t.r., con la sentenza impugnata, avrebbe, inoltre, omesso di motivare sull’eccezione della ricorrente in ordine al fatto che la sentenza n. 498/34/10 sopra indicata non fosse passata in giudicato;
con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, e dell’art. 132 c.p.c.;
secondo la ricorrente, la C.t.r., nella sentenza impugnata, avrebbe fatto una motivazione solo formale per relationem ad altra sentenza della C.t.r., senza evidenziare i motivi della propria adesione;
con il quarto motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe omesso l’esame del fatto decisivo, da cui scaturirebbe il diritto all’esenzione, sull’erroneo presupposto della sussistenza del giudicato;
con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2330 c.c. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 105 (T.U.I.R.);
secondo la ricorrente, l’art. 105 T.U.I.R. richiedeva, ai fini del riconoscimento dell’esenzione decennale, che la costituzione della società, con l’iscrizione nel registro delle società dopo la omologazione del Tribunale, fosse avvenuta prima del 31.12.93;
nel caso di specie, invece, la C.t.r. aveva ignorato tale requisito, ritenendo sufficiente la mera redazione dell’atto costitutivo, perché avvenuta, a differenza della iscrizione costitutiva, prima del 31.12.93, violando le norme in rubrica, anzi applicando il diritto successivo alla L. n. 349 del 2000 che aboliva la omologazione giudiziaria dell’atto costitutivo;
preliminarmente, deve rilevarsi che non si rinviene un atto formale di rinuncia al ricorso, che va quindi esaminato;
deve, quindi, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per tardività, come eccepito dalla società contro ricorrente;
in particolare, avverso la sentenza di appello, notificata in data 15-17 giugno 2015, l’Agenzia ricorrente ha inoltrato per la notifica il ricorso in cassazione solo in data 21 settembre 2015, cioè oltre il termine breve di sessanta giorni, di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.;
il D.L. n. 132 del 2014, recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (G.U. 10/11/2014, n. 261), ha modificato la durata della cosiddetta “sospensione feriale dei termini processuali”;
pertanto, a decorrere dal 2015, la sospensione dei termini è stabilita dal 1 al 31 agosto di ogni anno, mentre il precedente periodo prevedeva un’interruzione dal 1 agosto al 15 settembre, nel caso di specie, considerando la sospensione dei termini dal 1 al 31 agosto 2015, il termine per la proposizione del ricorso in Cassazione scadeva giovedì 17 settembre;
il ricorso, inoltrato per la notifica solo il successivo 21 settembre, deve, quindi, considerarsi inammissibile, perché tardivo;
le spese di lite vanno compensate, stante la domanda congiunta delle parti di rinvio a nuovo ruolo al fine di consentire alla ricorrente di rinunziare al ricorso (rinunzia per la quale la società controricorrente aveva preventivamente espresso il suo consenso);
rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio, n. 115, art. 13 comma 1- quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021