Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36845 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Compagnia S.L. Società cooperativa a responsabilità

limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore;

rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce all’atto introduttivo, dall’Avv.to Paolo Migliorini del Foro di Firenze, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Anna Semplicino, alla via Como n. 5 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2483, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 27.11.2014, e pubblicata il 19.12.2014;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, eseguito dall’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, l’Agenzia delle Entrate notificava alla Compagnia S.L. Società cooperativa a responsabilità limitata, l’avviso di accertamento n. *****, avente ad oggetto Ires ed accessori, in relazione all’anno 2006.

La società fruiva di contributi statali per lo svolgimento di attività teatrali, erogati con cadenza semestrale per un valore di Euro 170.000,00, con applicazione della ritenuta di acconto, pari ad Euro 6.800,00, che la contribuente provvedeva a detrarre nelle periodiche dichiarazioni annuali dei redditi. L’importo della ritenuta d’acconto riferita alla seconda rata del contributo erogato per l’anno 2005 era stato detratto dalla contribuente nella dichiarazione dei redditi del 2006, insieme alla ritenuta d’acconto relativa alla prima rata del contributo percepito per quell’anno. Allegava la contribuente che la seconda rata del contributo per il 2005 “le era stato corrisposto in epoca successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi” (sent. CTR, p. II). L’Amministrazione finanziaria emetteva l’avviso di accertamento rilevando che il contributo era stato in realtà corrisposto alla società prima che provvedesse alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2005, ed avrebbe dovuto essere pertanto portato in detrazione per quell’anno.

2. La contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, contestando che la certificazione relativa all’erogazione del contributo le era stata fatta pervenire dal Ministero erogante per posta ordinaria, ed era giunta in epoca successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, non essendo peraltro precluso dalla normativa vigente detrarre l’importo della ritenuta d’acconto nell’anno di imposta successivo. La CTP accoglieva l’impugnazione ed annullava l’avviso di accertamento.

3. Avverso la decisione adottata dalla CTP spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana. La CTR evidenziava che il cuore della questione sottoposta al suo esame consisteva nella “verifica della documentazione proposta dal contribuente a dar prova analitica dell’assenza… nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2005, di quella relativa alla seconda parte di tale anno” (sent. CTR, p. II). Ritenuto che la contribuente non avesse assicurato la prova indicata, il giudice dell’appello accoglieva il ricorso introdotto dall’Ente impositore e, ribaltando la decisione di primo grado, riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto di accertamento.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR di Firenze ha proposto ricorso per cassazione la società. Si è costituita e resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dichiarando di contestare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la società critica il vizio di motivazione in cui è incorsa la CTR, per aver ritenuto “sintetica e non idonea” (ric., p. 4) la documentazione prodotta dalla contribuente, al fine di dimostrare che la ritenuta d’acconto, relativa alla seconda rata del contributo percepito, in relazione all’anno 2005, era stata detratta solo nell’anno 2006.

2. Mediante il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente critica la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 22 e 79, in cui è incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto che la detrazione relativa alla ritenuta d’acconto, con riferimento alla seconda rata del contributo ricevuto in riferimento all’anno 2005, non potesse essere operata dalla società nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2006.

3. Mediante il primo strumento di ricorso, la società contesta il vizio di motivazione, in cui sarebbe incorsa l’impugnata CTR, per non aver pronunciato in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio e consistente nell’intervenuta detrazione da parte della contribuente, nel solo anno 2006, della ritenuta d’acconto relativa alla seconda rata del finanziamento ricevuto per l’anno 2005.

Sembra opportuno ricordare che la seconda rata semestrale del contributo relativo all’anno 2005, concesso dal Ministero per i beni e le attività culturali, è stato pacificamente erogato il 12 maggio 2006, pertanto prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a quell’anno da parte della società. Quest’ultima, però, fonda la propria difesa allegando di non aver ricevuto in tempo utile la certificazione dell’erogazione del contributo, che le era stata recapitata dal competente Ministero soltanto in epoca successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo peraltro pervenuto il documento per posta ordinaria, tanto da non poter assicurare prova della data di ricezione.

3.1. Tanto premesso, in realtà la CTR non omette di pronunciarsi sul punto e scrive, innanzitutto, che “la questione, in effetti, si riduce alla verifica dell’idoneità della documentazione presentata dal contribuente a dar prova analitica dell’assenza, tra le ritenute che la società ha portato in deduzione nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2005, di quella relativa alla seconda parte del contributo per tale anno”. Chiarita la problematica da esaminare, il giudice dell’appello illustra la propria soluzione, affermando che “la documentazione presentata” dalla società, “fornendo esclusivamente una indicazione sintetica delle ritenute oggetto di interesse, come si trae dall’apposito Quadro RN, non permette di ritenere adeguatamente dimostrata la circostanza” della mancata deduzione della ritenuta nell’anno 2005, una circostanza che, “da parte sua l’appellato dà invece per pacifica”.

Avverso queste valutazioni espresse dalla CTR, peraltro, la società oppone, nel suo ricorso per cassazione, che “al contrario, la documentazione depositata (Modello Unico 2006 relativo all’anno 2005)… comprova che la Compagnia S.L. Soc. Coop. a r.l. ha scomputato le ritenute d’acconto relative al saldo del contributo ministeriale per il 2004 ricevuto nel 2005 ed all’anticipo del contributo ministeriale per il 2005 e non ha scomputato la ritenuta in questione relativa al saldo del contributo ministeriale per il 2005. Si ricorda… che l’odierna ricorrente non si è detratta nell’anno 2005 la ritenuta dedotta nell’anno 2006”, non avendo la CTR “preso in considerazione gli altri documenti in atti, con riguardo speciale ai documenti n. 2 e 3 del fascicolo di primo grado ovvero: l’estratto di c/c bancario e la comunicazione ministeriale” (ric., p. 4 s.).

In sostanza, la contribuente dichiara di lamentare l’omesso esame di un fatto che invece la CTR, seppure in sintesi, ha preso specificamente in esame, e la stessa società, del resto, nel suo argomentare censura piuttosto un ritenuto vizio di insufficienza motivazionale.

Non solo. Merita di essere ricordato che, nel ricorso per cassazione, le parti sono tenute a proporre le proprie censure in forma specifica e non generica. La contribuente afferma che i documenti prodotti offrirebbero la prova della detrazione in denuncia dei redditi della ritenuta d’acconto, relativa alla seconda rata del contributo percepito per l’anno 2005, nell’anno 2006 e solo nell’anno 2006, ma non ha cura di illustrare quali dati, contenuti nei documenti richiamati, assicurerebbero la prova richiesta. Nulla spiega su quanto risulti annotato nella dichiarazione dei redditi, e neppure nell’estratto conto, che appaia decisivo ai fini della definizione del giudizio.

Il motivo di ricorso risulta pertanto carente, per più ragioni, anche del requisito della specificità e deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

4. Con il secondo strumento di impugnazione la contribuente critica la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per non aver tenuto conto che la detrazione relativa alla ritenuta d’acconto in relazione alla seconda rata, del contributo ministeriale percepito per l’anno 2005, poteva legittimamente essere operata nell’anno 2006. La contestazione appare frutto di una lettura parziale della decisione del giudice dell’appello, il quale non afferma che la detrazione non potesse essere operata nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, ma che la contribuente non abbia dimostrato la ricorrenza dei presupposti di legge perché potesse procedersi in tal senso, non avendo assicurato la prova della mancata detrazione della ritenuta d’acconto nella dichiarazione dei redditi del 2005.

Il motivo non coglie la reale ratio decidendi adottata dalla CTR, e deve essere pertanto dichiarato anch’esso inammissibile.

5. In definitiva il ricorso per cassazione introdotto dalla contribuente deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. Risulta dovuto anche il versamento del c.d. doppio contributo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Compagnia S.L. Società cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese processuali in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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