Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36847 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18347/2014 R.G. proposto da:

C.V., con gli avv.i Raffaele Preziuso e Giuseppe Dell’Erba, e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, alla via Belsiana n. 71;

– ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Puglia, Sez. staccata di Foggia, n. 178/27/2013 pronunciata il 07 gennaio 2013 e depositata il 03 giugno 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

1. Il contribuente era raggiunto da due avvisi di accertamento, notificati in data *****, con cui l’Amministrazione finanziaria determinava induttivamente i redditi nella misura corrispondente a quello minimo stabilito per la contribuzione previdenziale e assistenziale Inps, dopo aver contestato l’omessa presentazione della dichiarazione Mod. Unico 2002 per l’anno 2001 e 2003 per l’anno 2002.

2. Impugnati i due atti impositivi con due distinti ricorsi, la Commissione tributaria provinciale li accoglieva parzialmente previa loro riunione.

3. Il contribuente promuoveva appello ivi chiedendo la discussione in pubblica udienza. Il Collegio, che aveva anche rifiutato la richiesta del difensore di disporre un rinvio per legittimo impedimento, decideva la vertenza all’esito dell’udienza svoltasi in Camera di consiglio, ivi rigettando l’appello.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente che svolge tre motivi di ricorso, cui resiste l’Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso, mentre il contribuente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza.

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e la violazione di norme di diritto processuale tributario, cioè dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33, sotto un triplice profilo.

1.1 Da un lato afferma che il ricorso in appello conteneva espressa istanza di discussione in pubblica udienza e che il suo mancato accoglimento, con la trattazione in Camera di consiglio, aveva comportato la violazione del diritto di difesa con conseguente nullità della sentenza; dall’altro, che il diritto di difesa risultava compromesso anche dalla circostanza che il gravame era stato deciso in camera di consiglio ove, secondo il Collegio, non era necessaria la presenza del difensore; infine, che legittimo era l’impedimento di natura medica del difensore, che all’uopo aveva anche prodotto un certificato medico.

Il primo profilo è infondato.

2. Questa Corte ha invero già avuto modo di affermare che “La predetta nullità (rectius: la discussione della vertenza in pubblica udienza, senza avviso alla parte che ne abbia peraltro fatto richiesta), una volta dedotta e rilevata in sede di impugnazione, non determina necessariamente la retrocessione del processo al grado precedente. In tal senso depone, da un lato, il carattere dell’appello, che anche nel processo tributario costituisce un gravame a carattere sostitutivo, che impone al giudice dell’impugnazione di pronunciarsi e di decidere nel merito sulla controversia e, dall’altro, la regola ormai consolidata che i casi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, di nullità verificatasi in primo grado che comportano la rimessione del processo al primo giudice sono tassativi (Cass. n. 17127 del 2007) e che tra essi non rientra l’ipotesi in esame. Sul punto si è anche precisato, sia pure con riferimento alla norma omologa dell’art. 345 c.p.c. dettata per il processo civile, che tale interpretazione non è in contrasto né con il principio del doppio grado di giurisdizione, che, com’e’ noto, non è coperto da garanzia costituzionale, né con il diritto di difesa, che appare ampiamento salvaguardato dalla previsione del potere dovere del giudice di appello di decidere la causa nel merito (Cass. n. 8993 del 2003). La stessa regola vale anche per il giudizio di legittimità ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa, come nella fattispecie, una questione di mero diritto. Infatti (Sez. 3, Sentenza n. 21985 del 21/10/2011) “Il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’inutile allungamento dei tempi del giudizio. Ne consegue che la nullità accertata in sede di legittimità non può comportare di per sé la rimessione della causa al giudice di appello, tutte le volte che questi abbia comunque esaminato e deciso i motivi di gravame proposti dalla parte o comunque tali motivi siano infondati in diritto” (Cfr. Cass., V, n. 27496/2014).

2.1 E’ stato altresì soggiunto che “ciò per tacere del fatto che i ricorrenti non hanno in alcun modo dedotto quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o di approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi, tenuto conto del fatto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo (cfr. Cass. n. 2948 del 10/02/2006; Cass. n. 7108 del 17/03/2008)” (Cfr. Cass., V, n. 19579/2018).

3. Nel caso in esame, il contribuente si è limitato a invocare la violazione del diritto di difesa, avendo invero omesso di indicare le argomentazioni di fatto e/o di diritto che avrebbe potuto esporre nella pubblica udienza, quale potere preclusogli dalla decisione del giudizio di appello in Camera di consiglio.

3.1 L’infondatezza del primo profilo determina l’assorbimento del secondo, inerente la non necessaria presenza del difensore.

4. Anche il terzo profilo è infondato.

Sul punto questa Corte, a Sezioni unite, ha infatti affermato il principio secondo cui “l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà generalmente consentita dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 9, e tale da rendere riconducibile all’esercizio professionale del sostituito l’attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell’udienza.(Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 4773 del 26/03/2012; Sez, 1, Sentenza n. 19583 del 27/08/2013)” (cfr. Cass., V, n. 25129/2020).

4.1 II primo motivo, nei suoi tre distinti profili, è dunque infondato e va respinto.

5. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente denunzia sia l’omessa assoluta motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia la violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla nullità dell’accertamento tributario carente di motivazione (causa petendi) ampliata e modificata solo in sede di costituzione in giudizio ed al vizio di ultrapetizione, di tal via svolgendo una censura promiscua.

5.1 Segnatamente lamenta, da un lato, l’omesso esame e pronuncia sulla censura svolta in relazione all’apertura, avvenuta solo in data 04.03.2005, della partita IVA richiamata nei due atti impositivi, relativi però agli anni d’imposta 2001 e 2002. Afferma infatti che quella partita IVA, essendo inesistente nei due periodi d’imposta considerati, non poteva essere richiamata quale prova dell’esercizio dell’attività reddituale.

5.2 Dall’altro deduce l’illegittimità della sentenza per aver la CTR ritenuto ammissibile l’operato dell’Ufficio, che aveva “ampliato” la motivazione degli atti impositivi impugnati per mezzo delle deduzioni offerte in giudizio: la CTR avrebbe infatti errato nell’aderire alle difese dell’Ufficio, secondo cui era legittima la ripresa a tassazione anche a mente di alcuni compensi percepiti negli anni d’imposta oggetto di accertamento ma che erano stati menzionati per la prima volta nelle controdeduzione al ricorso introduttivo. In tal modo la sentenza sarebbe altresì affetta da vizio di ultrapetizione, essendo inibito al Giudice tributario di effettuare una diversa qualificazione della fattispecie rispetto a quella sottoposta al suo esame.

6. Con il terzo motivo il contribuente profila censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione di norme di legge con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, sull’accertamento induttivo.

6.1 Afferma che l’Ufficio ha rideterminato il reddito secondo il metodo dell’accertamento induttivo, avendo il contribuente omesso di rendere le dichiarazioni dei redditi in relazione agli anni d’imposta accertati. Soggiunge che, in detti casi, l’Ufficio dovrebbe comunque esercitare il suo potere accertativo solo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza. Pertanto, tenuto conto che l’accertamento era scaturito da una partita IVA aperta nel 2005, la CTR avrebbe dovuto disporre l’annullamento dell’atto impositivo. Infatti, il “dato” partita IVA era comunque inesistente sicché esso non poteva essere assunto dall’Ufficio a fondamento della pretesa erariale.

7. I due motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente e vanno ambedue respinti. In primo luogo, i due motivi di ricorso sono inammissibili per difetto del requisito di autosufficienza.

7.1 Questa Corte ha invero affermato che “Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) e 4), il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere (…) pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111 Cost., comma 2, e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui” (cfr. Cass. V, n. 8425/2020).

7.2 Nel caso in commento il contribuente ha omesso di riportare, nel proprio ricorso, sia la sentenza impugnata, sia le deduzioni svolte nei precedenti scritti in relazione alla data di attivazione della partita IVA e che sarebbero state ignorate dalla CTR, sia l’integrale motivazione degli avvisi di accertamento e le deduzioni ed argomentazioni svolte dall’Ufficio nei giudizi di merito. Di tal via resta precluso a questa Corte l’esame delle doglianze nei termini svolti dal contribuente, essendo invero inibito di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., Sez. Lavoro, 23756/2018, Conforme Cass. n. 19018 del 31/07/2017). Inoltre, e a ben leggere, la censura svolta assume le vesti di una richiesta di riesame del merito, preclusa in questa sede come correttamente eccepito dal patrono erariale.

8. Peraltro, e con specifico riferimento alla doglianza di omessa pronuncia svolta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essa è altresì inammissibile giacché “l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., lamentata dal contribuente doveva essere fatta valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ma non con la denuncia di una violazione di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass., 18 maggio 2012, n. 7871). Inoltre, si rileva che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155)” (Cass., V., n. 9262/2019) 9. In ogni caso, questa Corte è ormai ferma nel ritenere che “non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate” (Cass. n. 22595 del 2009). Più di recente, in linea con il principio di diritto innanzi richiamato, si è precisato che “Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti” (Cass. n. 29200 del 2018)” (Cfr. Cass., V, n. 17897/2019).

10. Fermo quanto sopra, le doglianze sono comunque infondate.

In punto di accertamenti condotti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, questa Corte ha invero affermato che “E accertato dalla sentenza impugnata che vi è stata “mancata presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per l’anno 2005” oggetto di accertamento. Dispone al riguardo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, che, in caso di accertamento di ufficio (art. 41, comma 1) “l’ufficio determina il reddito complessivo (…) sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui all’art. 38, comma 3, e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute”. Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, il potere di accertamento di ufficio dell’amministrazione finanziaria D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41, prescinde dalla metodologia di cui all’art. 39 D.P.R. cit. (in tema di accertamento induttivo), potendo l’Ufficio ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e – concordanza, la cui allegazione comporta l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, purché siano determinati, ancorché induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, tenuto conto delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti (Cass., Sez. V, 4 febbraio 2021, n. 2581; Cass., Sez. V, 16 luglio 2020, n. 15167; Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1506). Nel qual caso l’Ufficio può fare ricorso a qualsiasi elemento probatorio, spettando al contribuente la prova contraria dell’esistenza di elementi contrari tesi a provare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio (Cass., Sez. VI, 15 giugno 2017, n. 14930). Ne consegue che l’Ufficio può prescindere, non solo (in generale) dall’allegazione di prove dotate di pregnanza indiziaria, ma anche (nello specifico) dalla comparazione del reddito accertato rispetto alle risultanze delle scritture contabili” (Cass., V, n. 25038/2021).

11. Nella specie, e come eccepito dalla difesa erariale, l’Ufficio ha assunto i dati presenti all’anagrafe tributaria, rectius i redditi percepiti, al solo fine di dimostrare lo svolgimento di attività imprenditoriale. Infatti, è da quest’ultima che sarebbero poi scaturiti i redditi ripresi a tassazione. A fronte di tali presunzioni il contribuente non si è avvalso della prova contraria prevista per legge, non avendo dimostrato che il reddito non è stato prodotto o che lo è stato in misura inferiore, limitandosi a concentrare la propria difesa sulla data di formale apertura della partita Iva.

Anche il secondo ed il terzo motivo vanno pertanto disattesi.

12. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro.duemila/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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