LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Raffaele – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26611-2019 proposto da:
M.R., F.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA NAPOLI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
*****, in persona del Rettore pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, REPUBBLICA ITALIANA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
– intimati –
avverso la sentenza n. 878/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
che:
1.- I ricorrenti, M.R. e F.R., sono medici che hanno conseguito la specializzazione, rispettivamente in medicina fisica ed ortopedia, a partire, la M., dall’anno accademico 1998-99 ed il F. dall’anno accademico 1996-97. In quanto specializzandi hanno percepito una borsa di studio, stabilita con L. n. 247 del 1991.
Il legislatore però nel 1999 ha previsto un diverso e più vantaggioso regime per i frequentanti i corsi di specializzazione, con L. 517 del 1999, ma ne ha immediatamente bloccato l’efficacia, per mancanza di fondi, fino a che, nel 2007, con apposito decreto, ha previsto l’applicazione del nuovo regime agli iscritti dall’anno accademico 2006-2007 in poi.
Con la stessa disposizione è stato previsto un meccanismo di adeguamento triennale delle remunerazioni.
I ricorrenti sono stati dunque esclusi dal nuovo regime, solo perché differito subito dopo la sua approvazione.
2.- Hanno quindi agito in giudizio, per vedersi riconoscere, da un lato, una remunerazione adeguata al compito ed alle attività svolte durante il corso di specializzazione, ritenendo quanto percepito per effetto della L. del 1991 come, non solo inferiore al regime successivo ma altresì non sufficiente di per sé (11.601, 00 Euro annue), per altro verso hanno chiesto, in caso di mancata applicazione retroattiva del nuovo e migliore regime (25 mila Euro circa annue), il risarcimento del danno da responsabilità dello Stato; e comunque l’adeguamento triennale previsto inizialmente dalla legge del 1999.
3.-Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno rigettato le domande, ritenendo come adeguata la remunerazione effettivamente percepita, ammontare rientra nella discrezionalità del legislatore; e retroattivamente il nuovo regime.
Il ricorso è basato su un motivo, oltre alla richiesta di rinvio Corte Europea.
C’e’ controricorso con ricorso incidentale della presidenza ricorrenti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
che:
4.- II motivo di ricorso assume una omessa pronuncia quanto alla domanda di risarcimento del danno da mancata applicazione del nuovo regime: come si è detto, oltre alla domanda di riconoscimento di una somma pari alla differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto erogarsi in base alla nuova disciplina, i ricorrenti avevano chiesto, in caso fosse stata disattesa quella domanda, di vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno per avere il legislatore disatteso il diritto Europeo, prevedendo una retribuzione non adeguata, e comunque per avere differito l’applicazione della nuova disciplina applicandola poi solo ai nuovi iscritti.
Questa ultima domanda non sarebbe stata decisa.
Ma oltre a ciò, il motivo denuncia nel merito l’illegittimità della decisione per avere ritenuto comunque adeguata la retribuzione.
5.- Giova ripercorre la questione, anche per via della richiesta di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
6.- Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo giuridico che economico, e questo perché la Dir. 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo in particolare con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (Cass., 14/03/2018, n. 6355 del 2018, con motivazione ampiamente ricostruttiva; conf. Cass., 29/05/2018, n. 13445); va quindi ribadito che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la L. 29 dicembre 1990, n. 428, e con il D.Lgs. n. 257 del 1991, che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua, e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999; quest’ultimo decreto, nel recepire la Dir. n. 93/16 – che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni- ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali; tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr. Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670); ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute nel D.Lgs. n. 368 del 1999, art. da 37 a 42 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili, come anticipato, solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007; il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con il D.P.C.M. 7 marzo, con il D.P.C.M. 6 luglio e con il D.P.C.M. 2 novembre 2007; per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico; la Dir. n. 93/16, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha dunque registrato un carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione; la previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la Dir. n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e, si ripete, i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991; l’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la Dir. n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi annuali connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che “nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass. 26/05/2001 n. 11565)” (Cass., 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria); in particolare, ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12, e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1 (cfr., anche, di recente, Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 19/02/2019, n. 4809); ne consegue che risulta infondata sia la domanda di riconoscimento della spettanza introdotta nel 1999, sia quello a una tutela previdenziale connessa a un inesistente rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, sia quello della rideterminazione triennale.
Quanto al rinvio pregiudiziale va osservato che è il fatto che la normativa comunitaria non abbia stabilito una definizione di adeguata remunerazione ferma la non irrisorietà della quantificazione nazionale – è stato ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16, sicché deve ritenersi “acte clair” la conclusione per cui non poteva ritenersi imposto, agli Stati, uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto.
A ben vedere, nel rigetto della Corte sulla domanda principale- se vi sia diritto ad una retribuzione diversa da quella percepita e più adeguata-, è implicitamente il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità dello Stato, che dalla motivazione si ricava come esclusa.
7.- Quanto al ricorso incidentale, deve ritenersi infondato, posto che la decisione impugnata non ha affatto riconosciuto in astratto il diritto all’adeguamento triennale, salvo a ritenerlo prescritto, ma anzi lo ha escluso: “ciò vale anche per l’adeguamento triennale della borsa di studio (Cass. 18670/ 2017)” (p. 3). 8.-Le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale. Spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021