Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36858 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7027-2021 proposto da:

NUOVA CLINICA ANNUNZIATELLA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via CRESCENZIO n. 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA STANISCIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ILARIA SIMONCELLI e GINA TRALICCI;

– ricorrente –

contro

BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via AGOSTINO RICHELMY n. 38, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCIPIONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO ROMEO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso ordinanza resa nella causa n. R.G. 3114/2020 del TRIBUNALE di MILANO;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata in data 28/09/2021, dal Consigliere Dott. Cristiano Valle;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Soldi Anna Maria che, visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento;

osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

La Nuova Clinica Annunziatella S.r.l., impugna con regolamento di competenza un’ordinanza del giudice dell’opposizione all’esecuzione del Tribunale di Milano, resa nella causa n. R.G. 3114/2020, in procedimento di esecuzione nei confronti della Berkshire Hathaway International Insurance Limited;

resiste con “memoria difensiva” la suddetta compagnia assicuratrice;

Il PG ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

L’eccezione di difetto di procura formulata dalla Berkshire, in quanto l’avvocato Staniscia e l’altra codifensore fanno riferimento a procura a margine della comparsa di risposta in primo grado, è da disattendersi, alla stregua della giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. n. 10439 del 03/06/2020 Rv. 658030 – 01): dl difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l’art. 47 c.p.c., comma 1, è una norma speciale, che prevale sull’art. 83 c.p.c., comma 4, in base al quale la procura speciale deve presumersi con ferita per un solo grado di giudizio.”.

Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

Ciò in quanto, pacificamente, l’ordinanza a mezzo di esso impugnata e stata resa, dal giudice dell’opposizione all’esecuzione, e segnatamente dell’opposizione a precetto, in fase sommaria e comunque cautelare, con conseguente inammissibilità del regolamento, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e intende ribadire (Cass. n. 1613 del 20/01/2017 Rv. 642735 – 01): “In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza – inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perché l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi”.

Per mera completezza espositiva deve osservarsi che l’emanazione dell’ordinanza non è stata in alcun modo preceduta dall’invito rivolto alle parti alla precisazione delle conclusioni (Cass. n. 17650 del 04/09/2015 Rv. 636541 – 01): “L’ordinanza declinatoria della competerka resa dal tribunale in composizione monocratica in una controversia instaurata dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 presuppone il previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, sicché, ove la decisione sia stata emessa senza il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento necessario di competenza” in quanto “la sede della precisandone delle conclusioni e delle eventuali memorie illustrative (artt. 187-189 c.p.c.), un baluardo ineludibile per assicurare l’esercizio completo dei diritti di difesa di ciascuna parte che, non possono ritenersi assorbiti da momenti informali di discussione, per quanto siano stati verbalizzati, atteso che solo la formulazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni consente di proporre le difese, le richieste di acquisizioni documentali e le illustrazioni difensive atte a consentire la decisione attraverso l’esercizio pieno di ogni facoltà” (così Cass. n. 08892 del 05/05/2016, non massimata) dovendosi ribadire il principio secondo cui “in una controversia instaurata dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, l’ordinanza declinatoria della competenza suppone il previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, cosicché, ove la decisione sia emessa senza il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento di competenza necessario.” (Cass. n. 23095 del 2013 e Cass. n. 17650 del 2015 cit.)” e, inoltre, il giudice della fase sommaria ha disposto prosecuzione del procedimento dinanzi a sé, il che di per sé rende inammissibile l’istanza, non trattandosi di pronuncia definitiva sulla (sola) competenza.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’attività processuale espletata e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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