LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14266-2016 proposto da:
A.V., AM.FR., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. MANFREDI 11, presso lo studio dell’avvocato GIULIO VALENTI, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO FINAZZO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
ART. CAFE’ DI S.L. & C SAS, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato G.I.M. in virtù di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 723/2016 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 5/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il Giudice di Pace di Favara con sentenza n. 14 del 14 febbraio 2014 revocò il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Art. Cafè di D.S.L. & C. s.a.s. per l’importo di Euro 3.175.00, a titolo di compensi professionali maturati in favore di A.V. e Am.Fr., quali associati dello studio associato Tecnogenius.
Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 723 del 5 maggio 2016 rigettò l’appello dei professionisti, regolando in base alla soccombenza anche le spese del grado.
Rilevò che effettivamente era stata versata in atti la lettera d’incarico che i ricorrenti avevano addotto a giustificazione delle loro pretese, ma tuttavia evidenziò che la stessa era stata sottoscritta per la società dal socio accomandante.
Tale condotta, se poteva rilevare ai fini dell’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile in capo all’accomandante, che si era ingerito nell’amministrazione della società, tuttavia non faceva venir meno il difetto di rappresentanza, con la conseguenza che la stessa lettera non poteva reputarsi impegnativa nei confronti della società in assenza della prova della ratifica dell’operato dell’accomandante.
Ma anche a voler soprassedere in merito all’individuazione nell’oggetto dell’incarico anche della verifica circa la sorvegliabilità del locale della società, doveva ritenersi che rientrasse tra i doveri dei professionisti quello di segnalare alla committente la carenza di tale requisito, in ogni caso essenziale per il rilascio della prescritta autorizzazione.
Infatti, poichè la prestazione professionale deve avvenire in funzione del conseguimento dello scopo perseguito attraverso di essa, il tecnico che rilevi o avrebbe dovuto rilevare, secondo l’ordinaria diligenza, la mancanza di un requisito essenziale per il rilascio della prescritta autorizzazione, deve informarne il cliente, anche in assenza di una specifica previsione contrattuale, quanto al compimento dell’attività in questione. Per l’effetto, non avendo gli appellanti informato la cliente, della carenza del requisito della sorvegliabilità del locale adibito a wine bar, era fondata l’eccezione di inadempimento della società stessa, atteso altresì che il riscontro della sorvegliabilità del locale non poteva essere considerata una prestazione che implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso A.V. e Am.Fr. sulla base di due motivi.
La società intimata resiste con controricorso.
D.G.C. non ha svolto difese in questa fase.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, avendo il Tribunale omesso di valutare che la stessa società aveva autonomamente proposto ricorso al TAR avverso il provvedimento, con il quale il Comune di Agrigento aveva revocato l’autorizzazione, inizialmente concessa, per lo svolgimento dell’attività di ristorazione da parte della società, per il riscontro della violazione della prescrizione di cui al D.M. n. 564 del 1992, art. 1 in tema di sorvegliabilità dei locali (stante l’esistenza di un accesso promiscuo dall’ingresso dell’esercizio commerciale anche ad un’abitazione privata).
Dalla lettura del ricorso al Tar si ricava come i ricorrenti non avessero mai curato l’iter amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione nè hanno ricevuto un siffatto incarico.
Inoltre, emerge che la stessa società ha contestato la correttezza del provvedimento di revoca, omettendo nelle more di adeguarsi alle prescrizioni imposte dal Comune.
Ancora, è stata omessa la disamina di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla pendenza di una diversa causa civile intentata dalla società nei confronti dei ricorrenti per il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento dei professionisti.
Il motivo è inammissibile in quanto evidentemente carente del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
In disparte la decisività del fatto storico, rappresentato dalla reazione della società al provvedimento amministrativo che ha disposto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale svolta, posto che tale iniziativa giudiziaria, lungi dal confortare la correttezza della condotta contrattuale dei ricorrenti, ben potrebbe essere intesa a contrastare sul piano giudiziario gli effetti assolutamente pregiudizievoli derivanti dall’agire della PA, e ciò anche nella consapevolezza della correttezza dei rilievi in merito alla violazione delle previsioni del D.M. n. 564 del 1992, e ritenuto che il dovere di segnalazione della violazione è stato fatto discendere a monte dallo stesso incarico di progettazione, anche in assenza di una puntuale indicazione della committente, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 7284/2020; Cass. n. 19987/2017).
Nel motivo di ricorso si omette tuttavia di indicare come e quando il ricorso al TAR, da cui evincere il fatto storico asseritamente decisivo, sia stato oggetto di discussione tra le parti e soprattutto di indicare se ed in quale fase processuale tale atto sia stato prodotto in giudizio ed ove lo stesso sia attualmente reperibile all’interno dei fascicoli di parte, essendo altresì stata omessa la trascrizione del suo contenuto, onde consentire dalla lettura del ricorso di poter riscontrare l’esistenza del fatto storico di cui si lamenta la mancata valutazione.
Del pari è inammissibile la censura quanto alla denuncia di una asserita litispendenza di altra controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria della società per gli inadempimenti dei ricorrenti rispetto al contratto di prestazione d’opera intellettuale, il cui compenso è richiesto in questa sede.
Ed, invero, trattasi all’evidenza di una circostanza che ove sussistente potrebbe al più configurare un error in procedendo (ma anche al riguardo in ricorso manca, in violazione del principio di specificità, la puntuale indicazione del contenuto delle domande proposte nella causa asseritamente preveniente, come del pari manca una puntuale allegazione e prova della persistente pendenza della controversia de qua), potendo a tal fine richiamarsi il principio secondo cui, sebbene il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, tuttavia nel caso in cui si lamenti una violazione della legge processuale, sebbene non sia indispensabile che si faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 è però necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla violazione dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. S.U. n. 17931/2013).
Peraltro, e senza avvedersi delle conseguenze che un’eventuale litispendenza avrebbe avuto sulla stessa ammissibilità della procedura monitoria successivamente introdotta dai ricorrenti (che avrebbe imposto la revoca del decreto ingiuntivo), la difesa dei ricorrenti assume che la preventiva introduzione di una causa risarcitoria da parte della società avrebbe reso inammissibile l’eccezione di inadempimento, senza però valutare che nella fattispecie in esame, il preteso inadempimento dei ricorrenti non era volto a supportare una domanda risarcitoria, come nell’altra causa, ma esclusivamente a paralizzare l’azione di condanna dei professionisti.
3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli art. 2236 e 1176 c.c., nella parte in cui la sentenza gravata ha addebitato ai ricorrenti l’inadempimento consistente nell’avere omesso di informare la committente della carenza del requisito della sorvegliabilità dei locali.
Si deduce che l’autorizzazione era stata inizialmente concessa e revocata a distanza di un anno per omesso adeguamento alla normativa sulla sorvegliabilità dei locali.
Tale riscontro però esulava dalla competenza dei ricorrenti, posto che la dichiarazione quanto alla presenza dei presupposti di legge spettava alla stessa società.
Inoltre, la società aveva omesso di regolarizzare la situazione, impugnando invece il provvedimento sfavorevole dinanzi al TAR.
Il motivo è infondato.
Ribadita l’irrilevanza ai fini dell’esclusione della responsabilità dei ricorrenti dell’iniziativa giudiziaria dinanzi al Giudice amministrativo volta a limitare gli effetti negativi del provvedimento emesso dal Comune, l’affermazione del giudice di merito, che ha ravvisato una responsabilità dei ricorrenti, in quanto incaricati della progettazione della direzione dei lavori per l’apertura di un locale commerciale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per non avere segnalato alla committente l’impedimento giuridico rappresentato dall’impossibilità per la porta d’ingresso di assicurare l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro pubblico luogo al locale medesimo, senza un contestuale utilizzo per l’accesso ad abitazioni private (D.M. n. 564 del 1992, art. 1), è incensurabile, in quanto costituisce piana applicazione dei principi di diritto elaborati da questa Corte.
Sebbene la dichiarazione circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento autorizzatorio incomba alla parte destinataria finale del provvedimento, va però ribadito che (Cass. n. 18342/2019) in tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto all’esecuzione dell’opera, il professionista (che nella specie abbia cumulato l’incarico di progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente. Ne consegue che ne sussiste la responsabilità per l’attività espletata sia nella fase antecedente all’esecuzione delle opere in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell’opera progettata rispetto a quella eseguita, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l’incarico del progetto e della direzione dei lavori.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui (Cass. n. 8197/2010; Cass. n. 562/2019; Cass. n. 14759/2016) il professionista che si obbliga alla redazione di un progetto edilizio deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nel porre in essere tutte le attività finalizzate ad ottenere il provvedimento amministrativo che consenta la legittima esecuzione dell’opera che ne costituisce oggetto, ivi compresa la presentazione della documentazione richiesta dal Comune ai fini del rilascio della concessione edilizia (nella specie il professionista aveva assicurato la fattibilità di un progetto avente ad oggetto la costruzione di una villetta, in realtà non realizzabile alla luce dei divieti imposti dalla normativa ambientale).
Pertanto, è stata reputata fondata l’eccezione di inadempimento del committente perchè i progetti immobiliari redatti dall’architetto si erano rivelati irrealizzabili, perchè non approvati dal comune, siccome contrastanti con prescrizioni urbanistiche o implicanti il consenso, invece mancato, del proprietario di altro immobile (Cass. n. 22129/20081), e ciò in quanto, con riguardo alla redazione di un progetto di ingegneria o architettura, è comunque addebitabile al professionista il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto mira dal committente, quando sia conseguenza di errori commessi dal professionista medesimo nella formazione dell’elaborato, che lo rendano inidoneo ad essere attuato.
Poichè rientra nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio, in quanto attività strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell’opera, l’obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8014 del 21/05/2012), il committente ha, invero, diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d’arte e conforme ai patti, sicchè l’irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell’incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il compenso.
Atteso l’incarico di progettazione e direzione dei lavori relativi al locale commerciale della committente, il riscontro circa la presenza dei requisiti per la sorvegliabilità dei locali rappresentava una prestazione sicuramente ricompresa nell’incarico professionale, pur in assenza di una specifica pattuizione contrattuale, atteso che solo il rispetto della detta prescrizione regolamentare, avrebbe assicurato il rilascio dell’autorizzazione sotto il profilo urbanistico ed amministrativo, e quindi il risultato che la committente si aspettava di conseguire.
Una volta quindi ribadita la correttezza dell’affermazione del giudice di merito secondo cui rientrava tra gli obblighi scaturenti dal contratto anche quello di segnalazione della carenza del requisito della sorvegliabilità del locale, costituisce invece apprezzamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, l’ulteriore affermazione del Tribunale secondo cui la situazione di fatto e la particolare configurazione dei locali, non lasciava dubbi, alla luce del tenore della normativa applicabile, circa l’effettiva carenza delle condizioni di legge, dovendosi altresì escludere che si trattasse di problema tecnico di speciale difficoltà (Cass. n. 10297/2004; Cass. n. 4797/2007).
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come liquidate in dispositivo.
5. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021
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