Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.36866 del 26/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19394/2019 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO, 29, presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE PALERMO;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

M.E. – cittadino del Pakistan – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Palermo avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poiché la famiglia della ragazza, con la quale aveva intrattenuto relazione sentimentale, lo perseguitava con minacce di morte, anche pubblicizzate sulla stampa con avviso di taglia.

Il Tribunale di Palermo ebbe a rigettare il ricorso poiché ritenne non credibile racconto reso dal richiedente asilo a giustificazione del suo espatrio e, comunque, non chiesta protezione alla Polizia a fronte di persecuzione messa in essere – eventualmente – da soggetti privati; ritenne insussistenti in concreto le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, nella zona del Pakistan in cui il ricorrente viveva; mentre in relazione alla domanda di protezione umanitaria riteneva non fornito elemento alcuno atto a lumeggiare la concorrenza di condizione di vulnerabilità e di apprezzabile inserimento sociale.

Il richiedente protezione ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Collegio panormita articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha depositato solo nota ex art. 370 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal M. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7, poiché il Collegio panormita non ha valutato il grave stato di instabilità socio-politica esistente in Pakistan e l’assai limitata possibilità di ricorso alla Giustizia a fronte di situazioni quali quella da lui ricordata nel suo narrato.

La critica mossa appare generica posto che si limita ad apodittica contestazione della statuizione adottata dal Tribunale in ordine alle ipotesi D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14.

Difatti il Collegio panormita ha valutato la situazione socio-politica del Punjab – zona del Pakistan in cui il richiedente asilo viveva – sulla scorta di informazioni desunte da aggiornati rapporti redatti da autorevoli Organizzazioni internazionali all’uopo preposte puntualmente indicate nella sentenza – tra gli altri rapporto Easo 2018 – e concluso, dando atto comunque delle criticità esistenti, che nel Punjab non sussiste situazione connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

La conclusione del Tribunale non risulta incisa dalla mera contestazione mossa dal ricorrente che nemmeno indica fonti lumeggianti una situazione socio-politica diversa rispetto a quella ritenuta dal Collegio di primo grado – Cass. sez. 1 n. 26728/19 -, limitandosi a generico richiamo a rapporti Amnesty senza ulteriori indicazioni specifiche.

Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta violazione del disposto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, poiché il Tribunale non ha azionato lo strumento della cooperazione istruttoria al fine di indagare sui fatti descritti nel suo narrato e sulle condizioni socio-politiche del Pakistan specie in relazione al rispetto dei diritti umani.

La censura appare inammissibile poiché non si confronta con la motivazione illustrata nel decreto del Tribunale, posto che l’attivazione della cooperazione istruttoria non può operare in presenza di motivata statuizione circa la non credibilità del narrato – Cass. sez. 1 n. 10286/20 -, mentre, come dianzi già indicato, il Collegio panormita ha proceduto a specifico ed approfondito esame dell’attuale situazione socio-politica del Punjab, analisi di certo non superata dalla mera opinione contraria del ricorrente, come già rilevato, priva del conforto specifico di informazioni rese da fonti autorevoli.

Con la terza ragione di impugnazione il ricorrente deduce violazione della norma D.P.R. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, con riguardo al diniego della protezione umanitaria, in quanto il Collegio panormita ha disatteso anche detta domanda senza un adeguato esame delle sue condizioni di vulnerabilità, desumibili dal suo narrato e dalla situazione interna del Pakistan, come per altro riconosciuto da altri Tribunali, ed, inoltre, senza procedere alla necessaria comparazione.

L’argomentazione critica esposta si compendia nell’apodittica contestazione del decisum, assunto motivatamente dal Collegio panormita, sulla scorta della mera asserzione che il Giudice di prime cure non ebbe ad effettuare la richiesta comparazione né a considerare le sue condizioni di vulnerabilità.

Viceversa il Tribunale ha partitamente esaminato la concorrenza di condizioni di vulnerabilità, escludendo ciò sulla scorta della non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo, circa la sua vicenda personale, e delle condizioni vita in Patria, in forza delle argomentazioni già illustrate in occasione dell’esame delle altre forme di protezione chieste.

IL Collegio siciliano ha, poi, rilevato come il ricorrente non presenta patologie e nemmeno ha fornito elementi utili a valutare il suo inserimento sociale in Italia, mentre in Patria può contare sull’appoggio della famiglia ed era dedito ad attività lavorativa, così effettuando la prescritta comparazione – apoditticamente negata nella censura.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante che l’Amministrazione resistente non risulta costituita ritualmente.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472