LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17352/2018 proposto da:
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
F.G., C.I.G., R.E., e F.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 186, presso lo studio dell’avvocato SABRINA MARIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO MASCOTTO;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 777/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso dell’11.5.2010 la Asolat Società Agricola di R. E. & C. S.a.s., unitamente ai soci R.E., accomandatario, F.G., F.L. e C.I., accomandanti, proponevano opposizione avverso una serie di ordinanze ingiunzione emesse a loro carico dall’Ispettorato Centrale del M.I.P.A.A.F. sulla base di verbali di contestazione della violazione della L. n. 898 del 1986, art. 2. Con gli atti impugnati era stata contestata ai ricorrenti, in particolare, l’indebita percezione di contributi e premi comunitari, mediante la falsa indicazione di superfici destinate al pascolo di bovini, delle quali la società non aveva la reale disponibilità.
Nella resistenza del M.I.P.A.A.F., il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 153/2012, rigettava il ricorso.
Interponevano appello avverso detta decisione gli originari opponenti e, nella resistenza dell’Amministrazione, la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza oggi impugnata, n. 777/2018, accoglieva il quarto motivo del gravame, annullando le ordinanze ingiunzione impugnate per difetto dell’elemento soggettivo in capo agli autori delle violazioni contestate.
Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza il M.I.P.A.A.F., affidandosi a quattro motivi.
Resistono con controricorso la Asolat Società Agricola di R. E. & C. S.a.s., unitamente ai soci R.E., F.G., F.L. e C.I., spiegando a loro volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi dei ricorsi, principale ed incidentale, va scrutinata l’eccezione preliminare di tardività del ricorso principale sollevata dalla parte controricorrente. Ad avviso di quest’ultima, la decisione impugnata sarebbe stata notificata il 30 marzo 2018 mentre il ricorso sarebbe stato notificato il 1 giugno 2018, dopo il decorso del termine di 60 giorni di cui all’art. 325 c.p.c..
L’eccezione è infondata. Dall’esame del fascicolo risulta infatti che la sentenza impugnata – allegata dal Ministero ricorrente, completa della relazione di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, in copia autenticata nelle forme di legge – è stata notificata il 30 marzo 2018, mentre il ricorso è stato notificato, sempre mediante posta elettronica certificata, in data 29 maggio 2018, e quindi all’interno del termine decadenziale di cui all’art. 325 c.p.c..
Passando ai motivi del ricorso principale, con il primo di essi il Ministero lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., perché la sentenza impugnata presenterebbe una motivazione apparente, nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto sussistente il titolo astrattamente idoneo a legittimare l’uso dei fondi dichiarati dai controricorrenti, individuandolo nei contratti di comodato sottoscritti tra Asolat S.a.s., da un lato, e Centro Servizi e B., dall’altro lato.
Con il secondo motivo, il Ministero lamenta la violazione degli artt. 3 della L. n. 898 del 1986, 1176 e 2318 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente superato la presunzione di colpa, vigente in materia di sanzioni amministrative, valorizzando la dichiarazione di B.D., secondo il quale il R. era all’oscuro delle reali condizioni di titolarità e destinazione dei terreni oggetto dei contratti di comodato conclusi con lui e con il Centro Servizi. Ad avviso del ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che il R. era imprenditore agricolo e che quindi egli fosse qualificato a rendersi conto delle condizioni di titolarità e disponibilità dei terreni oggetto dei contratti di comodato di cui al motivo in esame.
Con il terzo motivo, il Ministero lamenta la violazione della L. n. 898 del 1986, art. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato la sufficienza della prova dell’assenza del dolo, ai fini dell’annullamento delle ordinanze impugnate, non considerando che la norma sanzionatoria contestata agli odierni controricorrenti si applica tanto in presenza di dolo, che di semplice colpa.
Con il quarto motivo, il Ministero lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 5 e art. 2320 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente disconosciuto il concorso degli altri soci nella violazione, senza considerare che la Asolat S.a.s. sarebbe una società a conduzione familiare, nella quale anche gli accomandanti avrebbero svolto un ruolo attivo, come riconosciuto dal Tribunale di Treviso nella sentenza con la quale, in sede penale, gli odierni controricorrenti erano stati assolti dalle imputazioni loro contestate in ragione delle medesime condotte oggetto del presente giudizio.
Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.
La Corte di Appello ha innanzitutto affermato (cfr. pagg. 19 e ss. della sentenza) che l’assoluzione degli odierni controricorrenti in sede penale non spiega alcun effetto preclusivo in relazione alla configurabilità dell’illecito amministrativo. Quindi, ha dato atto che le ordinanze ingiunzione impugnate prevedevano la contestazione dell’illecito a carico degli odierni controricorrenti a titolo di dolo, ipotizzando – in particolare – a carico dei soci accomandanti un comportamento di concorso nell’illecito, espressamente previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 5. Ha poi precisato che le predette ordinanze non contenevano, tuttavia, l’indicazione di quali sarebbero state, in concreto, le condotte tenute dagli accomandanti idonee ai fini della configurazione del concorso nell’illecito, né in quali termini i predetti soci accomandanti avessero agevolato la commissione dell’illecito da parte dell’accomandatario e della società. La Corte distrettuale ha quindi preso atto che il Tribunale non aveva ritenuto configurabile il dolo, né in capo all’accomandatario R., né in capo agli altri soci accomandanti. Ha poi considerato che il primo giudice aveva comunque concluso per il rigetto dell’opposizione, in applicazione della presunzione di colpa vigente in materia di sanzioni amministrative. Ed infine, ha ritenuto che, nel caso di specie, la presunzione di colpa fosse stata superata dalla presenza, e dalla produzione in atti del giudizio di merito, dei contratti di comodato stipulati da Asolat S.a.s. con Centro Servizi Agro Ambientali e con B.D. per i terreni oggetto delle contestazioni, che costituivano titolo idoneo a dimostrare la disponibilità delle aree in capo alla società sanzionata. La Corte di Appello ha altresì aggiunto che il B. aveva dichiarato che il R. era all’oscuro della reale condizione dei terreni, sotto il profilo della titolarità e della destinazione degli stessi, ed ha ritenuto tale ignoranza scusabile, “poiché, di fatto, fondi dati in comodato furono, poi, effettivamente utilizzati dal R. per l’allevamento dei bovini, come argomentato in modo puntuale nella motivazione della sentenza penale”(cfr. pag. 22 della sentenza impugnata).
Tale motivazione, che certamente non è apparente, resiste alla prima censura proposta dal Ministero. Essa, inoltre si fonda su un apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede, all’esito del quale il giudice di merito ha ravvisato la scusabilità dell’ignoranza, in capo al R., della destinazione e della proprietà dei terreni oggetto dei contratti di comodato, i quali comunque erano stati destinati all’attività di allevamento dei bovini cui erano destinate le provvidenze percepite da Asolat S.a.s.. Il punto relativo all’effettiva destinazione delle aree in comodato ai fini dell’allevamento, che assume rilievo decisivo nell’ambito del ragionamento logico condotto dal giudice di merito, non è stato neppure attinto dal Ministero ricorrente. Il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, infatti, si concentrano sulla inidoneità delle dichiarazioni del B. ai fini della prova dell’assenza di colpa in capo al R. ed agli altri soci accomandanti, ma non considerano il fatto – invero, decisivo – che la Corte territoriale ha ritenuto l’errore scusabile alla luce della fattuale utilizzazione delle aree oggetto del comodato all’allevamento dei bovini (cfr. ancora pag. 22 della sentenza impugnata).
In merito, è opportuno evidenziare che la norma di cui alla L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 2, sanziona “… chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale…”. Nel caso di specie il falso contestato ad Asolat S.a.s. ed ai suoi soci, accomandanti ed accomandatario, consisteva nel fatto di aver dichiarato di avere nella propria disponibilità terreni che, in realtà, appartenevano a terzi. Il giudice di merito ha ritenuto che Asolat S.a.s. avesse documentato di aver ottenuto la disponibilità di quelle aree mediante contratti di comodato conclusi con il Centro Servizi Agro Ambientali e con B.D.. Inoltre, ha ritenuto che la deposizione resa dal B. avesse confermato l’assenza, in capo al R., della consapevolezza che i terreni oggetto del comodato non fossero nella reale disponibilità della parte comodante, ed ha pertanto escluso l’assenza dell’elemento soggettivo in capo al predetto.
La motivazione del giudice di merito e’, sotto il primo profilo, esente da vizi, posto che “Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l’onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21853 del 09/10/2020, Rv. 659327; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20371 del 05/09/2013, Rv. 627718). Il comodato a non domino, dunque, è valido ed efficace e costituisce un titolo idoneo a dimostrare la disponibilità, in capo al comodatario, del bene che ne costituisce oggetto, almeno sin quando non venga dimostrato che la detenzione della cosa in capo al comodante che costituisce il presupposto del successivo comodato – era fondata su un titolo contrario a norme di ordine pubblico, ovvero che il rapporto di comodato abbia natura simulata.
Non occorre, quindi, esaminare il secondo profilo, relativo alla consapevolezza dell’illiceità della condotta.
In definitiva, il ricorso principale va rigettato.
L’unico motivo del ricorso incidentale, c.c. i il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese di ambo i gradi del giudizio ci merito, è invece inammissibile.
La compensazione è stata infatti disposta dalla Corte di Appello in ragione della ravvisata novità delle questioni trattate e sotto tale profilo la statuizione è conforme alla disposizione di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2. Il ricorrente, al riguardo, non deduce, né tantomeno dimostra, nella censura in esame, che in realtà la questione oggetto della controversia non presentasse alcun profilo di novità. Ne’ è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese del doppio grado di giudizio, ove la statuizione risulti adottata gel rispetto di quanto previsto dall’art. 92 c.p.c., posto che – nella sussistenza dei presupposti di legge – l’esercizio della facoltà ci compensare le spese costituisce espressione del potere discrezionale del giudice di merito (al riguardo, cfr. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017, Rv. 646335; nonché Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183).
In definitiva, il ricorso principale va rigettato, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza, sono compensate per intero.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Analogo obbligo non sussiste, invece, in capo al ricorrente principale, trattandosi di ricorso proposto dall’Avvocatura dello Stato.
PQM
la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021
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