Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.36869 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20367/2019 proposto da:

M.A.S., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GIAMPA’, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE;

– intimati –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1374/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/06/2021 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

RITENUTO IN FATTO

M.A.S., cittadino del Ghana, nato nel *****, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Catanzaro avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda il richiedente aveva dedotto d’aver abbandonato il Paese d’origine per il timore di essere coinvolto in scontri interetnici, a causa dei quali avevano trovato la morte dapprima il nonno e, dopo la partenza, la madre del richiedente stesso.

Il Tribunale, con decreto 1374/19, rigettava la domanda. Limitatamente a quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, escludeva, in particolare, che ricorressero le condizioni della protezione sussidiaria di cui alla lett. c), non essendo il Ghana coinvolto da una situazione di violenza indiscriminata per conflitto interno o internazionale, secondo i parametri interpretativi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Avverso tale decreto il richiedente propone ricorso affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 17; l’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e artt. 112,115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c.; nonché la nullità del decreto per motivazione apparente.

Si lamenta, in particolare, in tema di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. c), che il Tribunale abbia, da un lato, preteso che il richiedente allegasse il concreto pericolo di essere coinvolto in conflitti nel Paese d’origine, e dall’altro, citato fonti qualificate non aggiornate (anno 2015) rispetto all’epoca della decisione. Per contro, parte ricorrente cita fonti, quali ***** e Osac – *****, che segnalano l’esistenza di dispute tra gruppi interetnici nelle regioni del nord del Ghana.

2. – Il motivo e’, sotto il profilo anzi detto e nei soli limiti che seguono, fondato.

2.1. – Occorre premettere che in tema di protezione internazionale, l’inserimento del paese di origine del richiedente nell’elenco dei “paesi sicuri” produce l’effetto di far gravare sul ricorrente l’onere di allegazione rinforzata in ordine alle ragioni soggettive o oggettive per le quali invece il paese non può considerarsi sicuro, soltanto per i ricorsi giurisdizionali presentati dopo l’entrata in vigore del D.M. 4 ottobre 2019, poiché i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui sono informati i detti oneri di allegazione, restando comunque intatto per il giudice, a fronte del corretto adempimento di siffatti oneri, il potere-dovere di acquisire con ogni mezzo tutti gli elementi utili ad indagare sulla sussistenza dei presupposti della protezione internazionale (n. 25311/20).

Nella specie, il ricorso introduttivo della controversia risale ad epoca anteriore (anno 2018) al suddetto D.M., il che esclude l’onere di allegazione rinforzata circa lo stato d’insicurezza del Ghana, che in detto D.M., è menzionato tra i Paesi sicuri.

2.2. – Tanto premesso, si rileva che la giurisprudenza di questa Corte Suprema è costante nell’affermare che ai fini del riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, nell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), il dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, impone al giudice di utilizzare, in vista della decisione, le informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero di una specifica area del Paese stesso (cd. C.O.I.), tratte dalle fonti di cui all’art. 8 citato o anche da concorrenti canali di informazione, quali i siti “internet” delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio; la mancata considerazione di tali informazioni, in funzione della loro oggettiva notorietà, è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, escludendo che nella regione di provenienza del richiedente vi fosse una situazione di violenza indiscriminata, tale da esporlo al concreto pericolo di un danno grave, aveva negato a un cittadino del Mali la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c), senza dar conto di avere svolto un puntuale accertamento su fonti specifiche e aggiornate, vieppiù necessario in considerazione della notoria condizione di elevata instabilità e violenza generalizzata in cui attualmente versa il suddetto Paese) (n. 14682/21; conforme, n. 15215/20).

Di riflesso, il riferimento, operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. A tal fine, il giudice di merito è tenuto a indicare l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del predetto D.Lgs., nonché dell’idoneità delle C.O.I. in concreto consultate a quanto prescritto dalla norma da ultimo richiamata (n. 4557/21; conformi, nn. 6736/21, 2466/21 e 29147/20).

Ancora, la valutazione da parte del giudice di merito delle condizioni del Paese di origine del richiedente asilo del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, deve essere fondata su fonti informative ufficiali ed aggiornate alla data della decisione e, soprattutto, riferite specificatamente alle condizioni di quel Paese e non genericamente all’area geografica nel quale il medesimo è collocato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva basato la decisione su informazioni riferite in generale all’area geografica dell’Africa dell’Ovest e del Sahel e non, in particolare, alla Costa d’Avorio) (n. 22527/20).

Infine, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi (n. 7105/21).

2.2.1. – Nello specifico, il Tribunale, nell’esaminare la domanda di protezione sussidiaria ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), si è limitato ad affermare (ipervalutando un obiter dictum contenuto nella parte conclusiva della motivazione dell’ordinanza n. 15081/17 di questa Corte) che il richiedente non aveva allegato una specifica pericolosità della zona di sua provenienza; e che “secondo le notizie disponibili” doveva escludersi che quest’ultima fosse interessata da una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, nell’accezione meglio precisata da Corte di Giustizia, 30.1.2014, causa C-285/12, Diakite’.

Tale menzione è del tutto insufficiente, in base ai superiori principi di diritto, indipendentemente dal grado di idoneità e specificità delle contrarie fonti citate nel motivo di ricorso. Ne’ vale, in senso contrario, la considerazione che in altra parte del medesimo decreto impugnato (v. pag. 5), recante le informazioni di carattere generale sul Paese in questione, si faccia riferimento, ad altri e per di più irrilevanti fini (l’omosessualità nel Ghana) a fonti qualificate (UNHCR, Amnesty international, Ministero degli affari esteri e Human Rights Watch), per di più senza indicazione dell’anno (il 2105 appare riferito soltanto all’Atlante geopolitico dell’Enciclopedia *****).

3. – L’accoglimento del primo motivo, nei limiti su indicati, assorbe l’esame del secondo mezzo, riguardante la domanda di protezione umanitaria, che costituisce misura di contenuto minore.

4. – Pertanto, il decreto impugnato va cassato limitatamente al motivo accolto, con rinvio al medesimo Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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