LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14295-2016 proposto da:
S.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. TOSCANI 95, presso lo studio dell’avvocato TERESA MARIA MANGANELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO TILLIECI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato STEFANO TERRA, rappresentata e difesa dall’avvocato UGO RONCHI giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, depositata il 02/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie della controricorrente.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avvocato C.V. chiedeva al Tribunale di Firenze la concessione di un decreto ingiuntivo relativo ai compensi maturati per le prestazioni giudiziali civili rese in favore della cliente S.A.R. in primo grado ed in parte del giudizio di appello.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la S. con citazione del 15 novembre 2011 ed il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3872/2013, affermando la propria competenza sulla domanda proposta, rigettava l’opposizione.
La Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 199/2015, in riforma della decisione gravata, dichiarava l’incompetenza per territorio del giudice di primo grado, stante l’applicabilità delle norme in tema di foro del consumatore, e per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme.
Riassunta la causa, il Tribunale, con ordinanza pronunciata ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 accoglieva la domanda della professionista e condannava la S. al pagamento della somma di Euro 13.723,23, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 a far data dalla messa in mora al soddisfo. Disattesa l’eccezione di nullità della notifica del ricorso in riassunzione, il Tribunale dopo aver dato atto del contrasto esistente in giurisprudenza quanto all’individuazione del giudice competente a decidere sulla richiesta di liquidazione degli onorari dell’avvocato che abbia assistito la parte in più gradi, riteneva per ragioni di economia processuale di aderire alla tesi che ammetteva che il Tribunale potesse provvedere alla liquidazione anche dei compensi per l’attività svolta dinanzi alla Corte d’Appello.
Quindi, quanto al valore della controversia sul quale parametrare i compensi dovuti, riteneva che, trattandosi di domanda avanzata dall’avvocato nei confronti del proprio cliente, trovava applicazione la previsione di cui al D.M. n. 127 del 2004, art. 6 applicabile ratione temporis, che prevede, a differenza di quanto invece dettato per la liquidazione a carico del soccombente, che si debba far riferimento al valore della domanda proposta, fatta salva la possibilità di guardare al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di rito.
Poste tali previsioni normative, secondo il giudice adito è pur vero che sussisteva un significativo divario tra il valore della domanda proposta per conto della S. e la somma concretamente riconosciutale all’esito del giudizio nel quale la C. l’aveva assistita, ma la determinazione iniziale del valore della controversia non risultava ingiustificata o arbitraria, trattandosi di domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non, a seguito dell’attività professionale prestata dalla S. come infermiera e capo-sala presso un ospedale, domanda supportata sul piano probatorio da una consulenza di parte e da una certificazione della Commissione Medica Ospedaliera che aveva riconosciuto l’esistenza di alcune gravi patologie.
L’esistenza del danno alla salute era stata poi anche riconosciuta dal giudice adito, che aveva però ridotto l’entità del risarcimento alla luce delle indicazioni fornite dalla CTU. La causa poi risultava di notevole importanza, attesa la complessità degli interessi coinvolti e la delicatezza della vicenda, così che l’iniziale determinazione del valore della domanda non era arbitraria o scollegata da qualsivoglia parametro oggettivo.
Per l’effetto risultava corretta la determinazione del compenso dovuto, quale emergente dalle notule prodotte, dovendosi detrarre dalla somma richiesta quanto versato in precedenza dalla S..
Sulla somma dovuta, ammontante ad Euro 13.723,23, andavano poi riconosciuti gli interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 a far data dalla messa in mora al soddisfo.
Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso S.A.R. sulla base di due motivi.
L’intimata resiste con controricorso ed in prossimità dell’udienza ha depositato memorie.
2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente la quale sostiene che l’ordinanza de qua, emessa dal Tribunale in composizione collegiale in conformità delle prescrizioni di rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 sia solamente appellabile e non anche ricorribile per cassazione.
La deduzione appare ancorata alla lettura di un precedente di questa Corte (Cass. n. 19873/2015) che a detta della controricorrente riproporrebbe la necessità di dover distinguere tra decisione limitata al quantum dei compensi dovuti e decisione invece estesa anche all’an del diritto al compenso. Trattasi però di orientamento, che sebbene sostenuto in passato, risulta ormai superato per effetto dei principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 4485/2018), che oltre ad affermare l’obbligatorietà del procedimento di cui all’art. 14 citato, anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis c.p.c. e segg., hanno altresì affermato che, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all'”an debeatur”, risulta applicabile la previsione di cui all’art. 14, con la conseguente inappellabilità della decisione, posto che soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande.
Ne consegue che, attesa l’applicabilità alla fattispecie, in ragione della data di introduzione della domanda, della novella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, ed in assenza della proposizione di una domanda riconvenzionale, correttamente l’ordinanza emessa dal Tribunale è stata oggetto di ricorso per cassazione, essendo esclusa per legge la sua appellabilità.
Nè tale conclusione risulta in contraddizione con il fatto che la prima decisione emessa dal Tribunale di Firenze sia stata oggetto di appello dinanzi alla Corte d’Appello della medesima città (che ha poi dichiarato l’incompetenza del giudice inizialmente adito), atteso che la prima decisione risulta essere stata adottata in forma di sentenza ed all’esito di un procedimento svoltosi secondo un modulo procedimentale diverso da quello prescritto dal citato art. 14.
Viene in gioco in tal caso la prevalenza del principio dell’apparenza, quanto all’individuazione delle forme in cui veicolare l’impugnazione del provvedimento emesso.
In tal senso rileva il principio a suo tempo affermato dalle Sezioni Unite, sebbene in relazione al procedimento di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 e ss. poi trasfuso nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 a mente del quale (Cass. S.U. n. 390/2011) in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento – sentenza oppure ordinanza L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 30 – che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 30 nonostante detta sentenza fosse stata emanata all’esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso).
Tale principio ha ricevuto poi applicazione anche all’esito della novella del 2011, come si ricava dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, che ha appunto affermato che (Cass. n. 24515/2018) il provvedimento con cui è decisa l’opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari di avvocato, che sia stata introdotta ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., seguendo il rito sommario ordinario codicistico e non quello speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 deve essere impugnato con l’appello, secondo il regime previsto dall’art. 702 quater c.p.c., trovando applicazione il principio di apparenza (e ciò a differenza invece del caso in cui la decisione all’esito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per crediti derivanti da prestazioni giudiziali resa da un avvocato sia stata resa all’esito di un giudizio che, sebbene introdotto con atto di citazione e deciso in forma di sentenza, si sia in concreto svolto secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 per effetto del mutamento del rito da ordinario a sommario, seguito dalla trasmissione della causa al Presidente del Tribunale e dalla nomina del giudice relatore che, all’esito dell’istruttoria, abbia rimesso le parti al collegio, Cass. n. 10648/2020).
Ancora, è stato affermato che (Cass. n. 186/2020) poichè il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 2 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza di comparizione delle parti, l’omessa adozione di tale mutamento si riflette anche sul regime di impugnazione, posto che solo l’ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all’art. 14, comma 4 menzionato decreto, mentre la sentenza è impugnabile con l’appello.
Deve pertanto essere ribadito il principio secondo cui (Cass. n. 26347/2019) anche in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all’azione esercitata in giudizio (conf. Cass. n. 24515/2018; Cass. n. 4904/2018).
Ne consegue che correttamente, e confidando sull’apparenza indotta dall’adozione della prima decisione in primo grado in forma di sentenza, la parte aveva proposto appello, avendo invece correttamente proposto oggi ricorso per cassazione, una volta che, all’esito della riassunzione la controversia sia stata correttamente trattata secondo le regole poste dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.
Sempre in limine, va poi evidenziato che nelle more del presente giudizio le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui (Cass. S.U. n. 4247/2020) in merito al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 come sostituito dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 16, lett. a), ove il professionista, agendo ai sensi dell’art. 14 citato D.Lgs., chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa, difformemente da quanto opinato dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, ma trattasi di profilo che non risulta investito dai motivi di ricorso, e che quindi non si presta ad essere esaminato in questa sede.
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 57 in combinato disposto con il D.M. n. 127 del 2004, art. 6 succeduto al D.M. n. 585 del 1994, art. 6. Si contesta che la liquidazione dei compensi all’avv. C. sia avvenuta sulla base del valore indicato nella domanda proposta nel giudizio presupposto nell’interesse della ricorrente, senza invece tenere conto dell’effettivo valore della controversia, quale emergente dalla somma in concreto riconosciuta alla cliente all’esito del giudizio di merito.
Si lamenta anche che il Tribunale non abbia ravvisto quella manifesta sproporzione, che consente appunto di adeguare la liquidazione al reale valore della lite.
Il motivo deve essere disatteso.
L’ordinanza impugnata ha deciso la controversia facendo corretta applicazione del costante principio di diritto, affermato da questa Corte, ed in relazione alle varie previsioni di analogo tenore contenute nelle varie normative che hanno dettato nel tempo i criteri di liquidazione dei compensi professionali, secondo cui (cfr. Da ultimo Cass. n. 18507/2018) nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito.
Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l’attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all’effettivo valore della controversia, perchè, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata (conf. Cass. n. 1805/2012; Cass. n. 13229/2010; Cass. S.U. n. 19014/2007; Cass. n. 19520/2015).
Nella fattispecie, la decisione gravata con motivazione logica e coerente, immune da vizi suscettibili di essere denunciati in sede di legittimità, ha rilevato che l’iniziale quantificazione della domanda in un importo, poi, rivelatosi superiore a quanto in concreto liquidato, non era frutto di una decisione arbitraria, atteso che il quadro probatorio inizialmente a disposizione della parte, in quanto anche corroborato da una consulenza tecnica di parte (il riferimento ad una perizia di parte costituisce una mera imprecisione terminologica, ma non incide sulla correttezza del ragionamento del Tribunale), avuto riguardo alle patologie delle quali la S. denunciava di essere stata vittima a seguito dell’attività lavorativa espletata, deponeva per la plausibilità di una richiesta risarcitoria di importo corrispondente a quello indicato nell’atto introduttivo del giudizio, essendo stata la riduzione frutto di una diversa valutazione del CTU nominato in corso di causa, poi recepita in sentenza.
Il Tribunale ha altresì evidenziato la particolare complessità della controversia e la delicatezza della vicenda sostanziale, di guisa che le contestazioni mosse con il motivo di ricorso attingono direttamente alla valutazione in fatto resa dal giudice di merito e, quindi, ad un apprezzamento insuscettibile di censura in sede di legittimità. Nè possono essere prese in esame le deduzioni di parte ricorrente afferenti ad una pretesa responsabilità professionale dell’avv. C., trattandosi, come riconosciuto da parte della stessa ricorrente, di contestazioni che non sono mai state sollevate nell’atto di opposizione e che quindi avrebbero potuto fondare una domanda riconvenzionale che però non risulta essere stata tempestivamente avanzata.
4. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1284 c.c., in quanto l’ordinanza ha condannato la ricorrente al pagamento della sorte capitale oltre che degli interessi determinati ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, sebbene tale previsione normativa sia inapplicabile alla fattispecie ratione temporis.
Il motivo è fondato.
Ove si ritenga che la condanna de qua sia stata frutto dell’applicazione della novellata previsione di cui all’art. 1284 c.c., comma 4 quale introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, art. 17, comma 1 conv. nella L. n. 162 del 2014, va ribadito che la norma de qua è applicabile solo rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione (10 novembre 2014).
Poichè il giudizio de quo è stato riassunto a seguito di declaratoria di incompetenza della Corte d’appello di Firenze intervenuta nel 2015, non è alla data della riassunzione che occorre avere riguardo ai fini di stabilire la data della pendenza del giudizio, bensì a quella di iniziale introduzione della controversia dinanzi al Giudice ritenuto incompetente (2011), con la conseguenza che ratione temporis la previsione di cui alla novella dell’art. 1284 c.c. non è applicabile.
Nè appare possibile ritenere direttamente applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, e ciò per una serie di plurime ragioni.
Infatti, attesa la previsione di cui all’art. 1 che prevede che le sue norme si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, va evidenziato che ai sensi dell’art. 2 lett. a) per “transazioni commerciali”, si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.
L’assistenza prestata dall’avv. C. in favore della S. per una vicenda processuale che la vede coinvolta, come persona fisica e non già come imprenditore, denota quindi l’inapplicabilità della previsione de qua.
Inoltre, ai sensi dell’art. 11 le disposizioni del Decreto n. 231 del 2002 non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002, laddove nella fattispecie emerge che il conferimento dell’incarico risale quanto meno al 1998, allorquando è stata inizialmente proposta la domanda risarcitoria nell’interesse della S..
L’accoglimento del motivo determina quindi che la decisione gravata debba essere cassata in parte qua.
Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere comunque decisa nel merito, con il riconoscimento in favore dell’avv. C. sulla somma determinata a titolo di capitale, gli interessi al tasso legale di cui all’art. 1284 c.c., comma 1 sempre a far data dalla messa in mora.
Quanto alle spese di lite, stante il parziale accoglimento del ricorso e la riforma con decisione nel merito dell’ordinanza gravata, ritiene il Collegio che le spese debbano esser regolate in base al principio della prevalente soccombenza, per quanto riguarda la fase svoltasi dinanzi al Tribunale con la conseguente conferma della liquidazione operata dal giudice di merito, disponendosi tuttavia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, atteso il parziale accoglimento del ricorso.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dispone che sulla somma riconosciuta in favore dell’avv. C. decorrano gli interessi al tasso legale di cui all’art. 1284 c.c., comma 1 a far data dalla messa in mora al soddisfo;
Condanna la ricorrente al rimborso in favore dell’avv. C. delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale, come liquidate nell’ordinanza impugnata, compensando le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021