Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36892 del 26/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. NONNO G. M. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12067/2015 R.G. proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Buenos Aires n. 14, presso lo studio dell’avv. Alessandro Graziani, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Fabrizio Ballarini giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1248/02/14, depositata il 27 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1248/02/14 del 27/02/2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) ha accolto l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e rigettato l’appello incidentale di G.G. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n. 210/01/11, che aveva accolto il ricorso della contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento alla stessa notificato per IRPEF relativa agli anni d’imposta 2000-2003;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della sussistenza di accrediti per rilevanti importi sul conto corrente della stessa e non oggetto di dichiarazione fiscale, accrediti in parte provento di attività penalmente illecita;

1.2. la CTR, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate, evidenziava, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) la contribuente non aveva assolto ai suoi obblighi dichiarativi; b) a fronte di versamenti su conto corrente, gravava sulla contribuente l’onere di giustificarne la provenienza, nella specie non assolto da G.G., che si era limitata a dichiarare di essere all’oscuro dei versamenti effettuati dal genero, P.D., sul conto corrente di cui quest’ultimo aveva la delega; c) per la parte dei versamenti riferibile all’attività di P., essendo configurabile nei confronti della contribuente il reato di riciclaggio o di ricettazione, gli stessi dovevano considerarsi provento di reato e imputabili a G. quali redditi diversi;

2. avverso la sentenza della CTR G.G. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione orale della causa.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso G.G. contesta omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la CTR esaminato una serie di circostanze che la avrebbero indotta a attribuire a P.D. e non a G.G. la titolarità del denaro transitato sul conto corrente di quest’ultima;

1.1. il motivo è inammissibile;

1.2. come si evince dalla sentenza impugnata, il giudice di appello è pienamente consapevole che (solo) una parte del denaro versato sul conto corrente di G. sia imputabile all’attività del genero P., ma ha ritenuto la circostanza del tutto irrilevante ai fini della decisione, in ragione della ritenuta consapevolezza della ricorrente in ordine al versamento delle somme e del fatto che queste ultime sono entrate nella sua disponibilità;

1.3. ne consegue che i numerosi elementi di fatto addotti dalla contribuente come non esaminati dalla CTR ai fini dell’attribuzione a P. della proprietà delle somme transitate sul conto corrente di G. non sono rilevanti in quanto non sono in grado di mettere in discussione la ratio decidendi;

1.4. sotto diverso profilo (e in ogni caso), la ricorrente tende ad avvalorare una diversa interpretazione dei fatti di causa, contestando non tanto un omesso esame di un fatto rilevante (la riconducibilità delle somme a P., fatto valutato dalla CTR) ma un’insufficienza motivazionale, non più deducibile in sede di legittimità in ragione della novella all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, come autenticamente interpretata dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 34-bis, conv. con modif. nella L. 4 agosto 2006, n. 248, nonché degli artt. 648 e 648-bis c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ricondotto il comportamento, solo colposo, di G. ai reati di riciclaggio o di ricettazione, non essendo configurabile il dolo di quest’ultima;

2.1. il motivo è infondato;

2.2. nella prospettazione della ricorrente, i delitti di ricettazione o riciclaggio presupporrebbero il dolo, dolo che sarebbe stato escluso dalla stessa CTR, che avrebbe ricondotto il comportamento di G. a mera negligenza o imprudenza, vale a dire ad un comportamento solo colposo, tale dunque da escludere il reato;

2.3. orbene, secondo la previsione della L. n. 537 del 1993, art. 14, i redditi provenienti da attività qualificabili come illecito penale (o anche civile o amministrativo) vanno imputati al contribuente ove non già oggetto di sequestro o confisca penale;

2.4. nella specie, la CTR ha prima di tutto ritenuto che le somme confluite sui conti correnti della contribuente sono solo in parte riconducibili all’attività di P., mentre per l’altra parte delle somme vale la presunzione di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, in ordine alla quale non c’e’ alcuna specifica impugnazione;

2.4.1. con riferimento alle somme confluite sui conti correnti di G. e riconducibili all’attività (pacificamente) illecita di P., la CTR, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, ha affermato che: a) G. deve ritenersi consapevole di tale circostanza sia perché ha concesso delega a P. di operare sul proprio conto, sia perché “la contribuente, intestataria dei conti correnti in questione, ben poteva procedere a controlli periodici degli stessi e rendersi conto quanto meno dell’esistenza delle operazioni compiute, per cui non è in alcun modo credibile che ciò non abbia mai fatto nel corso dei quattro anni ai quali è riferita la verifica fiscale”; b) la consapevolezza di G. emerge anche dalle dichiarazioni del procuratore speciale della medesima (i conti erano stati accesi per favorire il genero P., che aveva la necessità di accantonare e utilizzare somme di denaro non fatturate provenienti dalla sua attività commerciale), incompatibili con l’ignoranza delle movimentazioni finanziarie registrate sui conti;

2.4.2. l’ulteriore affermazione della CTR, per la quale “ove G. non abbia effettuato alcun controllo, imputet sibi le conseguenze che ne discendono” vuole, pertanto, essere semplicemente rafforzativa e non è idonea ad infirmare il convincimento chiaramente espresso in ordine alla consapevolezza della contribuente della circostanza che sul suo conto corrente siano transitate somme oggetto dell’attività illecita di P.;

2.5. ne consegue che la CTR ha correttamente qualificato la condotta di G. in termini di ricettazione o riciclaggio, sussistendo incontestatamente gli elementi materiali della condotta e, diversamente da quanto affermato dalla contribuente, anche quello della coscienza e volontà della stessa di consentire il transito del denaro sui propri conti e, in qualche modo, di beneficiarne, essendo del tutto irrilevante ai fini della tassazione dei proventi illeciti, la volontà di riversali a terzi (Cass. n. 27357 del 24/10/2019; Cass. n. 1058 del 18/01/2008);

2.6. l’ulteriore statuizione della CTR, riguardante la sufficienza dell’astratta configurabilità del fatto di reato, senza necessità del concreto esercizio dell’azione penale (prevista dalla L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, ai fini della deducibilità dei costi) non è stata, invece, oggetto di specifica impugnazione da parte della ricorrente;

3. in conclusione, il ricorso va rigettato;

3.1. nulla per le spese in ragione del fatto che l’Agenzia delle entrate non si è difesa in giudizio;

3.2. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472