LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALSAMO Milena – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28008/2018 R.G. proposto da:
T.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Saverio Simonelli, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona dei rispettivi Direttori p.t., rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domiciliano;
– controricorrenti –
e:
Regione Lazio, Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 767/18, depositata il 9 febbraio 2018, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 767/18, depositata il 9 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello di T.A. avverso la decisione del Giudice di prime cure che, a sua volta, – dichiarato il proprio difetto di giurisdizione quanto ai crediti iscritti a ruolo dall’INAIL, – aveva disatteso le impugnazioni di un’iscrizione ipotecaria, e del relativo preavviso;
1.1 – il giudice del gravame ha considerato che:
– la pronuncia impugnata aveva esaminato, sia pur sintetim, tutti i motivi di impugnazione proposti dal contribuente “giustificando ogni punto controverso” e ripercorrendo “pedissequamente l’operato dell’Amministrazione finanziaria la cui attività notificatoria avvalendosi del servizio postale risulta essere stata corretta nelle formalità previste dalla legge.”;
– la lite contestata si sostanziava delle questioni vagliate già dalla Commissione tributaria provinciale e gli “argomenti non espressamente esaminati (risultavano) inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso”;
2. – T.A. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria;
– l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resistono con controricorso;
– la Regione Lazio, e la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Viterbo, non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
1. – col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 112 c.p.c., al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 39, ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comam 2, assumendo che la gravata sentenza “ebbe a manifestare una sostanziale carenza di motivazioni, nella parte in cui limitava scarnamente la propria pronuncia in funzione dei profili di motivazione spiegati” e involgenti la richiesta di interruzione del processo, in ragione dello scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, “la mancata instaurazione del contraddittorio amministrativo”, le violazioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 60, lett. a), ed al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 50, il difetto di titolo idoneo a reggere l’esecuzione, il difetto di notifica degli atti presupposti, la stessa misura di sanzioni ed interessi;
– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, espone la denuncia di “insufficiente motivazione su di un punto controverso decisivo ai fini della decisione della controversia” nonché di “errores in procedendo” per violazione degli artt. 299 e 300 c.p.c., deducendo, in sintesi, il ricorrente che, – per quanto posta la relativa questione con memoria depositata per l’udienza di discussione, – il giudice del gravame aveva omesso di disporre l’interruzione del processo in ragione dello scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016;
– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17, al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 50, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, e art. 60, deducendo l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria anche per difetto di titolo idoneo, di notifica dell’atto prodromico e della comunicazione di irregolarità;
assume, quindi, il ricorrente che: 1) – l’iscrizione ipotecaria non era stata preceduta dal contraddittorio endoprocedimentale; 2) – doveva ritenersi la nullità, e la stessa inesistenza, della notifica delle cartelle esattoriali eseguita direttamente dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, con conseguente difetto di titolo idoneo a reggere l’iscrizione ipotecaria; 3) – l’iscrizione ipotecaria era stata eseguita in violazione del limite di soglia segnato dall’importo dei crediti iscritti a ruolo; 4) – detta iscrizione era stata eseguita, altresì, in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in quanto decorso il termine (annuale) ivi previsto per l’inizio dell’espropriazione; 5) – del pari sussisteva la denunciata violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in difetto di prova, gravante sull’amministrazione, tanto della qualifica dirigenziale in capo al sottoscrittore dell’avviso di accertamento, e degli atti presupposti dalla iscrizione ipotecaria, quanto degli stessi contenuti della delega rilasciata ai sensi di detta disposizione, non potendosi ritenere consentite deleghe in bianco e sprovviste del loro termine di efficacia, oltreché della motivazione;
– col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente denuncia “insufficiente motivazione su di un punto controverso decisivo ai fini della decisione della controversia” con riferimento agli importi, per sanzioni ed interessi, oggetto di iscrizione ipotecaria; si assume, così, per un verso che la misura degli interessi, e le relative modalità di calcolo, rimangono inintelligibili siccome inespresse, – gli interessi riportati “in modo globale e generico”, con conseguente difetto di motivazione delle cartelle esattoriali e della comunicazione di iscrizione ipotecaria, – e, per il restante, che detta misura consegue, altresì, dall’applicazione (vietata) dell’anatocismo nel computo degli interessi di mora, dell’aggio e degli interessi di dilazione;
2. – in via pregiudiziale va rilevato che la memoria depositata da parte ricorrente può assolvere alla (sola) funzione di illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte col ricorso, ovvero di confutare le tesi avversarie, ma non può specificare od integrare od ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo e, tanto meno, dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (v. Cass. Sez. U., 15 maggio 2006, n. 11097 cui adde, ex plurimis, Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 28 novembre 2018, n. 30760; Cass., 23 agosto 2011, n. 17603; Cass., 28 agosto 2007, n. 18195);
– risulta, così, inammissibile il motivo di impugnazione proposto con riferimento alla disciplina delle spese contenuta nella gravata sentenza;
3. – il ricorso, – che pur prospetta profili di inammissibilità, – e’, nel suo complesso, destituito di fondamento e va senz’altro disatteso;
4. – occorre premettere che il ricorso, – nel ripercorrere i fatti di causa e, nello specifico, le deduzioni ed allegazioni svolte col ricorso introduttivo del giudizio e nei gradi di merito, – non dà compiutamente conto, – ai fini dell’assolvimento dell’onere di specificità e di autosufficienza (art. 366 c.p.c.), – degli specifici contenuti delle proposte domande risolvendone la riproduzione in sintetiche (recte monosillabiche) articolazioni se non nel mero articolato di legge; e, per di più, i motivi di ricorso vengono proposti tenendo, di sovente, in non cale le stesse statuizioni del giudice del gravame;
5. – tanto premesso, il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento nella misura in cui il ricorrente, – in disparte quanto si dirà in ordine alla richiesta di interruzione del processo (di cui al secondo motivo) ed al quarto motivo, involgente la misura degli interessi, – non considera che la gravata sentenza, dato atto della comunicazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis), – che è rilevante ex se ai fini del denunciato difetto di contraddittorio endoprocedimentale, – ha espressamente accertato la ritualità della notifica degli atti presupposti e, quindi, l’esistenza di titoli idonei a reggere l’eseguita iscrizione ipotecaria;
– e’, poi, del tutto evidente che la gravata sentenza, – nel richiamare le conclusioni cui era pervenuta la Commissione tributaria provinciale sulle questioni controverse, che pur ha ripercorso, – legittimamente è stata motivata per relationem, avendo il giudice d’appello reso proprie le argomentazioni del primo giudice e, così, espresso, sia pure sintetim, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti; metodo di motivazione, questo, che la Corte ha ritenuto legittimo allorché, così come nella fattispecie, consenta, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero allorché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata (v. Cass., 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., 21 settembre 2017, n. 22022; Cass. Sez. U., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232);
6. – anche il secondo motivo è destituito di fondamento;
6.1 – come, difatti, statuito dalla Corte, con risalente (e qui condiviso) orientamento interpretativo, le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l’unica legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva; ne consegue che, la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, né essere eccepita dall’altra parte come motivo di nullità (Cass., 21 luglio 2016, n. 15031; Cass., 25 febbraio 2011, n. 4688; Cass., 13 novembre 2009, n. 24025; Cass., 6 settembre 2002, n. 12980);
– né, anche qui, il ricorrente allega un qualche pregiudizio processuale quale (in tesi) correlato all’omessa statuizione del giudice del gravame;
7. – in ordine ai distinti profili di censura che formano oggetto del terzo motivo di ricorso occorre rilevare che:
1) – come anticipato, il giudice del gravame ha rilevato che l’impugnazione del contribuente era stata proposta avverso tanto l’iscrizione ipotecaria quanto il (precedente) preavviso di iscrizione, e, per l’appunto, proprio detto preavviso presidia (Cass. Sez. U., 18 settembre 2014, n. 19667), nella concreta articolazione del procedimento in contestazione, l’istituto del contraddittorio endoprocedimentale della cui violazione il ricorrente torna a dolersi in termini di (mera) reiterazione di difese che, come detto, prescindono dagli stessi contenuti della gravata sentenza;
2) – con riferimento alla notifica della cartella esattoriale direttamente eseguita dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la Corte ha avuto modo di (ripetutamente) rilevare che viene, così, in considerazione una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati; in tal caso, difatti, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionalo avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (v. Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v., altresì, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327);
– in particolare, si e’, poi, precisato che nel caso di notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non anche le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982 (v., ex plurimis, Cass., 4 febbraio 2020, n. 2489; Cass., 3 aprile 2019, n. 9240; Cass., 12 novembre 2018, n. 28872; Cass., 13 giugno 2016, n. 12083) né, a maggior ragione, le disposizioni (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) che presuppongono l’intervento di un agente della notificazione;
– conclusioni, queste, cui è pervenuto (anche) il Giudice delle leggi che (ripetutamente) ha disatteso le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla disposizione in esame, rimarcando che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, eseguita ai sensi dell’art. 26, cit., ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, e dalla L. n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina, – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (v. Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175 cui adde Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2; Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104);
3) – per come assume lo stesso ricorrente, l’eccezione involgente la soglia legale del credito, utile ai fini dell’iscrizione ipotecaria (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 77, comma 1 bis), sarebbe stata proposta con la memoria depositata per l’udienza di discussione davanti al giudice di prime cure, non anche col ricorso introduttivo del giudizio; l’eccezione, – della cui riproposizione, davanti al giudice del gravame, nemmeno si dà conto, – e’, pertanto, inammissibile, essendosi statuito che il mancato superamento di detta soglia legale costituisce un vizio dell’atto di riscossione, con la conseguenza che la relativa eccezione, non essendo rilevabile d’ufficio, deve essere sollevata tempestivamente con il ricorso introduttivo (Cass., 26 settembre 2018, n. 22859; Cass., 19 maggio 2017, 12699);
4) – non sussiste la denunciata violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, con riferimento al decorso del termine (annuale) ivi previsto per l’inizio dell’espropriazione, in quanto, come precisato dalle Sezioni Unite della Corte, l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al citato D.P.R. n. 602, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (così Cass. Sez. U., 18 settembre 2014, n. 19667 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 maggio 2021, n. 12876; Cass., 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass., 12 gennaio 2016, n. 259; Cass., 23 novembre 2015, n. 23875);
5) – in disparte che, anche qui, il ricorso non assolve al principio di autosufficienza con riferimento alle questioni che (ora) vengono poste in relazione all’avviso di accertamento, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, – ed a riguardo, nello specifico, della delega ivi prevista, – occorre rilevare che i vizi degli atti presupposti, – che, come accertato dal giudice del gravame, erano costituiti, peraltro, (solo) da cartelle esattoriali, correttamente notificate al contribuente, – andavano proposti con la relativa impugnazione giudiziale nel cui difetto quegli atti sono divenuti definitivi, ed il relativo credito irretrattabile, con conseguente inammissibilità della deduzione in questa sede; la Corte, nel contesto di un più generale principio di diritto, ha difatti rimarcato, proprio in tema di iscrizione ipotecaria, che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., costituisce requisito di ammissibilità dell’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l’iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore (v. Cass., 26 ottobre 2017, n. 25270; Cass., 13 ottobre 2011, n. 21123);
8. – quanto, da ultimo, al quarto motivo, vengono (anche qui) in considerazione questioni nuove che non risultano trattate dalla gravata pronuncia e della cui proposizione lo stesso ricorrente non dà alcuno specifico conto; il motivo e’, dunque, inammissibile in questa sede di legittimità in quanto, implica, ad ogni modo, indagini e accertamenti di fatto che, non compiuti dal giudice di merito, come tali, esorbitano dal giudizio di legittimità (Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 7 agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass., 29 marzo 1996, n. 2905);
– va, peraltro, rimarcato, per un verso, che le questioni poste risultano inammissibili, in questa sede, in quanto afferenti al credito portato da atti presupposti che, come si è detto, non sono stati impugnati, con conseguente relativo consolidamento della pretesa impositiva e, per il restante, che, come condivisibilmente già rilevato dalla Corte, il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento deve ritenersi, ad ogni modo, correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all’atto impugnato (Cass., 26 marzo 2019, n. 8423; v. anche, con riferimento al preavviso di fermo amministrativo, Cass., 21 settembre 2017, n. 22018);
9. — le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono altresì i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater).
PQM
La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessi. Euro 3.100,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 24 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021