Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36900 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16531-2020 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 40, presso lo studio dell’avvocato MATTEO RONGA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BARBUTO;

– ricorrente –

contro

ARCA ASSICURAZIONI SPA, L.B.O., L.B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 231/2020 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 16/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. F.A. convenne in giudizio l’Arca Assicurazioni s.p.a., L.B.M. e L.B.O., al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in seguito a un sinistro stradale.

L’attore dedusse la responsabilità esclusiva del conducente L.B.O. il quale, non fermandosi allo stop, impattò violentemente contro la sua autovettura.

L.B.M. e L.B.O. si costituirono in giudizio.

Esperita l’istruttoria, il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con sentenza n. 502/2012, accolse la domanda dell’attore e condannò i convenuti a risarcire la somma di Euro 871,93 in suo favore e compensò le spese di causa.

2. Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza b. 502/2012, pubblicata il 16 aprile 2020, ha rigettato l’appello proposto da F.A.. Quest’ultimo lamentava il quantum debeatur circa il risarcimento del danno, liquidato senza tener in considerazione il preventivo da lui allegato e l’immotivata compensazione delle spese di lite.

I giudici hanno ritenuto corretto il giudizio elaborato dal primo giudice, basato su un esito peritale che lamentava la natura lacunosa dei documenti allegati per cui non era stata possibile una valutazione puntuale dei danni. In merito non rilevava il preventivo allegato dall’appellante, sia perché redatto due mesi dopo il sinistro sia per la limitata valenza probatoria di tale documento all’interno del processo.

Circa la compensazione delle spese del primo grado, il Tribunale ha confermato la pronuncia di primo grado.

Ha condannato l’appellante a rifondere le spese del giudizio in favore di Arca Assicurazioni S.p.a., unica parte costituita in giudizio.

3. Avverso la suddetta pronuncia F.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento all’art. 116 c.p.c., in quanto il Tribunale per determinare il quantum risarcibile si sarebbe basato esclusivamente sulla stima peritale, senza adeguatamente considerare il preventivo di spesa.

Il motivo è inammissibile.

Questo motivo infatti censura aspetti riguardanti i fatti della vicenda in oggetto, lamentando in particolare lo scorretto giudizio del giudice dell’appello in merito ai documenti utilizzati per calcolare il risarcimento liquidabile. Ciò in quanto tale non è censurabile in questa sede.

D’altronde, i giudici di seconde cure hanno motivato adeguatamente l’inutilità del preventivo di spesa predisposto dal ricorrente, sostenendo la sua inutilizzabilità per essere di un mese successivo al sinistro e non avendo nessuna fotografia utile per riscontrare le voci di danno. Il Tribunale ha ribadito anche l’inutilizzabilità del preventivo di spesa quale prova decisivo nel giudizio, conformandosi ai principi di questa Corte secondo cui “in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del “quantum debeatur” (Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n. 11765). Il preventivo, quale atto unilaterale di per sé rappresenta un mero indizio, ma non una prova determinante per quantificare il quantum debeatur e pertanto il motivo, anche volendo superare il vaglio di inammissibilità, sarebbe comunque infondato nel merito.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 3, con riferimento all’art. 92 c.c., in quanto il Giudice di Pace prima e il Tribunale poi, avrebbero compensato le spese di giudizio senza adeguata motivazione.

Il motivo è inammissibile in quanto investe congiuntamente, in modo generico, entrambe le pronunce di merito.

5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

5.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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