LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22450-2020 proposto da:
O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MONTE OPPIO n. 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PASCUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI ROTONDI;
– ricorrente –
contro
COMUNE di SAN LORENZO MAGGIORE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5535/2019 della CORTE NAPOLI, depositata il 18/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. F.M. convenne in giudizio il Comune di San Lorenzo Maggiore per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito a un incidente avvenuto presso una strada comunale.
L’attrice dedusse di essere inciampata contro un muretto a causa della scarsa illuminazione della strada. Per la caduta batte’ la testa e cadde in un fosso, riuscendo ad alzarsi solo grazie all’aiuto del figlio che la accompagnò in ospedale.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1158/2017, rigettò la domanda attorea ritenendo non provata la caduta dalla F..
2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 5535/2019, pubblicata il 18 novembre 2019, ha rigettato l’appello proposto da O.S., figlio dell’attrice deceduta durante il giudizio di prime cure.
I giudici dell’appello hanno concordato con il giudizio del Tribunale circa l’assenza di prove in merito alla dinamica dell’incidente.
3. Avverso suddetta pronuncia O.S. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione all’art. 174 c.p.c., richiamato dall’art. 158 c.p.c., e all’art. 276 c.p.c.. La sentenza sarebbe viziata in quanto emessa da un Collegio non completo, data l’assenza del consigliere Cristiano, presente nell’udienza di discussione della causa.
Il motivo è inammissibile in quanto così come formulato è in contrasto con l’art. 366 c.p.c., n. 6, il quale oltre ad esigere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi di lavoro sui cui si fonda il ricorso. Nel caso di specie non risulta neanche deposito alcun verbale dell’udienza da cui desumere la presenza nel collegio del Cons. Cristiano. Pertanto la sentenza è stata pronunciata dal collegio indicato.
Rilevato che:
1. F.M. convenne in giudizio il Comune di San Lorenzo Maggiore per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito a un incidente avvenuto presso una strada comunale.
L’attrice dedusse di essere inciampata contro un muretto a causa della scarsa illuminazione della strada. Per la caduta batte’ la testa e cadde in un fosso, riuscendo ad alzarsi solo grazie all’aiuto del figlio che la accompagnò in ospedale.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1158/2017, rigettò la domanda attorea ritenendo non provata la caduta dalla F..
2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 5535/2019, pubblicata il 18 novembre 2019, ha rigettato l’appello proposto da O.S., figlio dell’attrice deceduta durante il giudizio di prime cure.
I giudici dell’appello hanno concordato con il giudizio del Tribunale circa l’assenza di prove in merito alla dinamica dell’incidente.
3. Avverso suddetta pronuncia O.S. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Considerato che:
4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione all’art. 174 c.p.c., richiamato dall’art. 158 c.p.c., e all’art. 276 c.p.c.. La sentenza sarebbe viziata in quanto emessa da un Collegio non completo, data l’assenza del consigliere Cristiano, presente nell’udienza di discussione della causa.
Il motivo è inammissibile in quanto così come formulato è in contrasto con l’art. 366 c.p.c., n. 6, a esige l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi di lavoro sui cui si fonda il ricorso. Nel caso di specie non risulta neanche deposito di alcun verbale dell’udienza da cui desumere la presenza nel collegio del Cons. Cristiano. Pertanto la sentenza è stata pronunciata dal collegio indicato nell’intestazione della stessa non risultando la presenza del consigliere Cristiano indicato dal ricorrente.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione agli artt. 11,307,354 e 383 c.p.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe dovuto disporre la chiamata obbligatoria in giudizio gli eredi di O.G. e Oc.Gi..
Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza.
La Corte territoriale ha escluso il risarcimento dei danni in favore di O.S., quale erede di F.M., per aver ritenuto non sufficientemente provata la dinamica del sinistro di cui trattasi. Pertanto, manca l’accertamento del fatto storico decisivo e comune anche agli altri eredi della defunta in corso del primo giudizio. In ogni caso l’inammissibilità deriva dalla violazione del principio di autosufficienza del ricorso che appare alquanto generico. E’ vero che in caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita non essendo sufficiente la semplice chiamata all’eredità. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ove non sia stato adempiuto l’ordine d’integrazione del contraddittorio disposto a seguito di rinuncia all’eredità dei precedenti chiamati, fondato sulla mera dichiarazione d’inesistenza di ulteriori eredi in quanto è onere delle parti provvedere all’individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell’eredità giacente (Cassazione civile sez. II, 14/11/2008, n. 27274). Questo è un principio enunciato da questa Corte ma nel caso di specie non è dato sapere l’effettiva posizione dei soggetti richiamati nel ricorso, richiamati in via del tutto generica quali eredi senza possibilità di stabilirne l’effettiva posizione, violando pertanto l’art. 366 c.p.c., n. 6.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la Corte d’appello non avrebbe valutato tutte le prove disponibili in giudizio.
4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la Corte d’appello non avrebbe considerato elementi decisivi come il mal funzionamento del lampione e l’ammaccatura della tubatura conseguente alla caduta della Fasolo.
Il terzo e quarto motivo possono esser trattati congiuntamente. Essi sono inammis sibili.
La valutazione delle prove è attività rimessa all’esclusiva attività discrezionale del giudice di merito il quale nel decidere i fatti di causa può attribuire rilevanza probatorio a un elemento piuttosto che a un altro. Inoltre, i motivi insistono per una rivalutazione dei fatti di causa censurando l’attività valutativa così come effettuata dalla Corte d’appello in tal modo sollecitando una valutazione della quaestio facti che colloca al di fuori dei limiti in cui il nuovo n. 5 la consente, giusta le Ss. UU. nn. 8053 e 8054 del 2014. Infatti, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.I. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
5.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021
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