Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36909 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26499-2019 proposto da:

V.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSANNA MARTELLOTTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2770/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

che:

1. – V.G. ha contratto l’epatite a seguito di una trasfusione nel 1971; se ne è accorto nel 2010, ed ha chiesto alla ASL di avere un indennizzo per l’invalidità che ne è seguita. In un primo momento la ASL ha rigettato la richiesta, escludendo vi fosse prova del nesso di causa tra la trasfusione e l’epatite, poi, su ricorso amministrativo del V., la invalidità è stata riconosciuta.

Il V. dunque ha agito in via giudiziaria per il risarcimento del danno con citazione del *****.

2. – Sia in primo che in secondo grado, la domanda è stata ritenuta prescritta, avendo i giudici di merito fissato nel 2010 il dies a quo della prescrizione, anno della scoperta della malattia (l’istanza iniziale di indennizzo è del 2012) ed essendo quindi trascorsi sei anni al momento di notifica della citazione; hanno altresì negato efficacia interruttiva della prescrizione al ricorso amministrativo che il V. aveva proposto dopo che la Asl (nel 2012) aveva rigettato la richiesta di indennizzo.

3. – Il ricorso è basato su tre motivi. V’e’ controricorso del Ministero.

CONSIDERATO

che:

4. – L’ultimo ha un ruolo preliminare in quanto riguarda il ruolo del Ministero della Salute, quanto all’obbligo di prevenire i contagi da trasfusione, ruolo che, sebbene affrontato dai giudici di merito in subordine, vale a motivare la infondatezza della domanda.

La censura è posta in termini di insufficiente ed erronea motivazione, ed è fondata.

E’ orientamento di questa Corte infatti che “in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell’anno 1978, in cui il virus dell’epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenzione delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del Ministero della salute per l’omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull’idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo” (Cass. n. 18520 del 2018; Cass. n. 1566 del 2019).

5. – Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto rilevante e controverso. Secondo il ricorrente, infatti, egli aveva posto la questione della efficacia interruttiva del ricorso amministrativo, che non sarebbe stata presa in considerazione dalla corte di merito.

A ben vedere il motivo ha la sostanza, a dispetto della sua rubrica, di una censura di violazione di legge, in quanto attribuisce alla corte di avere erroneamente escluso che il ricorso amministrativo possa avere efficacia interruttiva, e mira ad affermare la tesi contraria.

Il motivo è infondato.

Ma la motivazione della sentenza impugnata va corretta.

Infatti, non ha fondamento la tesi secondo la quale, in astratto, il ricorso amministrativo non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non rientrando tra quelli tassativamente indicati dall’art. 2943 c.c..

La giurisprudenza di questa Corte è invero univoca nell’ammettere l’effetto interruttivo del ricorso amministrativo (Cass. n. 16360 del 2013; Cass. n. 24256 del 2011; Cass. n. 7207 del 1998) Le Sezioni Unite di questa Corte (7.5.1996 n. 4224) hanno affermato che, alla stregua della domanda giudiziale, anche il ricorso gerarchico avverso l’ordinanza di pagamento di una sanzione pronunciata dall’Intendente di Finanza è regolato dall’art. 2945 c.c., con la conseguente interruzione della prescrizione e la sospensione del suo decorso durante la pendenza del procedimento. Tale principio, che si condivide pienamente, è basato sostanzialmente sia sulla equiparabilità di funzioni fra il giudice e chi è tenuto a risolvere un contrasto di interessi con una pronuncia “cui è conferita autorità pubblica ed eseguibilità coattiva” e sia sull’impossibilità di agire esecutivamente fino a quando il provvedimento di irrogazione della pena non divenga definitivo, alla stessa stregua di una pronuncia giudiziale la cui esecutività è condizione indispensabile per esercitare il diritto riconosciuto.

Tuttavia, il ricorso amministrativo è atto interruttivo del diritto che si fa esattamente valere, e non già di un altro.

Il ricorso per farsi riconoscere l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, interrompe, per l’appunto, la prescrizione del diritto all’indennizzo non di quello al risarcimento del danno.

A prevenire obiezioni rispetto a quanto si dirà di seguito, va osservato che altro è dire che la domanda di indennizzo può segnare un dies a quo per la prescrizione del diritto al risarcimento, altro è dire che ha l’effetto di interrompere solo la prescrizione del diritto all’indennizzo: come dies a quo infatti la domanda di indennizzo rileva quale fatto di conoscenza del nesso di causa, quale elemento indicativo del fatto che il ricorrente, se ha fatto domanda di indennizzo, è in grado di sapere che la causa della malattia è la trasfusione; invece quale atto interruttivo della prescrizione la domanda amministrativa ha effetto solo rispetto al diritto che mira a far valere. In sostanza, quella domanda ha effetti diversi a seconda che sia vista come dies a quo, e vale allora come mero fatto, oppure come atto interruttivo della prescrizione ed allora vale come atto.

6. – Il secondo motivo denuncia genericamente violazione o falsa applicazione di norme di diritto, senza indicare quali siano, ma di fatto censura l’affermazione della Corte di Appello secondo cui deve ritenersi come dies a quo della prescrizione la data (2010) di scoperta della malattia, e non quella di presentazione della domanda di indennizzo, ed oppone a tale affermazione la regola per cui la prescrizione decorre invece da quando si aveva conoscibilità della causa.

Il motivo è fondato.

Fermo restando che, per giurisprudenza di questa Corte la presentazione della domanda di indennizzo segna il momento ultimo del dies a quo, e fermo restando che quel momento può anche essere posto in una data anteriore, occorre tuttavia che emerga che, prima della presentazione della domanda di indennizzo, si aveva conoscibilità della emotrasfusione come causa del danno.

L’accertamento di tale conoscibilità deve essere ricavato dagli atti di causa, e non apoditticamente affermato; deve cioè emergere direttamente o per presunzioni da quanto allegato dalle parti.

Più precisamente, l’affermazione che il danneggiato era a conoscenza – o avrebbe potuto esserlo- della causa della malattia anche prima della richiesta di indennizzo, richiede che si indichino elementi da quali tale conoscenza è dedotta.

In realtà, nel caso presente, il ricorrente, scoperta l’epatite e fatta istanza di indennizzo, si è visto rigettare la richiesta dalla ASL con l’argomento che non v’era affatto un nesso di causa tra la trasfusione e la malattia: dato questo significativo ad escludere che il ricorrente in quel momento, usando una qualche diligenza, dovesse sapere che la causa della sua epatite era, per l’appunto, la trasfusione.

Invece, la Corte di appello deduce la conoscibilità della causa della malattia dalla conoscenza della malattia stessa, senza alcun altro elemento medio di deduzione. Ma sapere che si è affetti da epatite è situazione diversa dal conoscere le cause di quell’epatite e dunque avere consapevolezza del fatto che esse sono attribuibili alla condotta di qualcuno.

Invece, l’elemento medio che consentiva di dedurre da un dato – conoscenza della malattia – un altro dato- conoscenza o meno della causa della malattia- era di segno contrario: il rigetto della istanza, che deponeva per una deduzione diversa da quella operata dai giudici di merito.

7. – Il ricorso va dunque accolto in questi termini.

PQM

La Corte accoglie primo e terzo motivo, rigetta il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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