LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 2224 del 2019 proposto da:
C.C., domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sé
stessa;
– ricorrente –
contro
C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2361/2018 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 29/05/2018;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano osserva quanto segue.
La vicenda nelle fasi di merito attiene a controversia tra due fratelli, C.A. e C.C., per spese relative a utenze e oneri condominiali relative ad appartamento, sito in Catania, in proprietà indivisa.
L’avvocato C.C. chiese decreto ingiuntivo al Giudice di Pace di Catania, che rilasciò il monitorio.
Su opposizione di C.A. lo stesso Giudice di Pace revocò il decreto ingiuntivo.
L’appello dell’avvocato C.C. è stato dichiarato parzialmente inammissibile, e nel resto rigettato, dal Tribunale di Catania, che l’ha, altresì, gravata delle spese di lite.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’avvocato C.C., difesa in proprio.
C.A. è rimasto intimato.
La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380-bis c.p.c..
La proposta di manifesta inammissibilità formulata dal Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.
Non risulta il deposito di memorie.
Il ricorso è composto da sette facciate e contiene, almeno formalmente, due motivi, ma non risulta in alcun modo specificato a quale parametro, tra quelli di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essi facciano riferimento, in quanto i motivi (apparentemente tali) del ricorso fanno riferimento a “Violazione del contraddittorio, art. 320 c.p.c.” e “Sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. S ussistena di gravi e fondati motivi. Offerta di cauzione” e si compongono rispettivamente di sei e di otto righe.
I motivi di ricorso formulati dall’avvocato C.C., che si difende in proprio, sono del tutto apodittici ed incomprensibili ed incorrono, quantomeno, e a tacer d’altro, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.
Essi, peraltro, contengono una serie di affermazioni che nulla hanno a che fare con la materia del contendere ed attinenti, apparentemente, al fatto che la ricorrente è stata giudice onorario del Tribunale di Siracusa e quindi il Tribunale di Catania, nel quale all’epoca dei fatti prestavano servizio magistrati e cancellieri già in servizio presso il Tribunale di Siracusa (secondo quanto prospettato nel ricorso), non sarebbe munito di adeguata imparzialità nel giudicare la controversia.
Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Il ricorso e’, pertanto, dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese di lite non essendovi controparte alcuna costituita.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021