LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. DELL'UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 1840-2021 proposto da:
L.L., domiciliato in RON1A, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé
stesso;
– ricorrente –
contro
BMW BANK GMBH SUCURSALE ITALIANA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via MONTE SANTO n. 68, presso lo studio dell’avvocato FONSI GIANLUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARGENTI WILLIAM ENRICO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1506/2020 della CORTE d’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 05/11/2020;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano, osserva quanto segue.
L’avv. Leopardi Lucio, difeso in proprio, ha proposto nei confronti della BMW Financial Services GMBH ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte di Appello di L’Aquila.
Dopo la costituzione in giudizio, in questa sede di legittimità, della detta BMW Financial Services, nelle more divenuta BMW Bank GMBH, e l’avvio della trattazione ai sensi degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., l’avvocato L. ha depositato rinuncia al ricorso La rinuncia è stata sottoscritta dai difensori della società controricorrente BMW Bank GMBH.
Dalla rinunzia e dall’adesione ad essa, provenienti rispettivamente dal ricorrente L.L. da un lato e dai difensori della BMW Bank dall’altro, entrambe redatte in unico atto recante data 29/07/2021, risulta che il ricorrente ha rinunciato al ricorso e che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, con spese già concordate tra le parti stesse.
Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Nulla deve statuirsi per le spese.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 – 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio; nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021