LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7822/2019 proposto da:
CO.TRA.L. S.P.A., in persona del Presidente pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO n. 60, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PARAGALLO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.M., e B.D., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE n. 140, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CASTELLANI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2857/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/09/2018 R.G.N. 2769/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
Che:
1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti da L.M. e B.D. aveva condannato CO.TRA.L. Spa al pagamento di somme a titolo di Elemento di Riordino del Sistema retributivo (ERS) per il periodo 1.12.2005 – 30.6.2012;
2. la Corte – in estrema sintesi – ha condiviso l’assunto del Tribunale secondo cui l’Accordo 11.7.2000, che prevedeva, a decorrere dal 1 agosto successivo, la corresponsione della voce stipendiale denominata ERS al “solo personale in forza a tempo indeterminato alla data della stipula” dell’accordo stesso, doveva essere interpretato nel senso della sua applicabilità anche ai ricorrenti assunti con contratto di formazione e lavoro dal 22.3.1999, successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato nel 2001;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso CO.TRA.L. Spa con 2 motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati;
entrambe le parti hanno comunicato memorie.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – delle norme di ermeneutica del contratto di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., circa l’interpretazione della clausola relativa alla voce salariale di Elemento di Riordino del Sistema retributivo contenuta nell’accordo dell’11.07.2000, nonché degli artt. 2 – 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000 degli autoferrotranviari, in tema di disciplina della retribuzione a seguito dell’applicazione della nuova classificazione; si criticano diffusamente i giudici del merito per non aver rilevato che l’emolumento istituito nel 2000 non trovava affatto fondamento nell’anzianità di servizio, quanto piuttosto in finalità di incentivazione dell’attività produttiva, in rapporto all’esigenza di ridefinire la pregressa struttura della retribuzione aziendale;
con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in L. 19 dicembre 1984, n. 863 e degli artt. 2 e 3 dell’accordo nazionale 27.11.2000 autoferrotranvieri, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “con riferimento alla erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalle citate disposizioni”; la Corte territoriale – secondo parte istante – ha erroneamente individuato la norma regolatrice della fattispecie astratta posto che l’applicazione della disciplina richiamata riguarda la distinta ipotesi del computo nella anzianità di servizio del periodo di lavoro svolto in regime di CFL a fronte della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma non attiene alla distinta fattispecie, ricorrente nella specie, della individuazione dei soggetti titolati, sulla base della ridefinizione della struttura della retribuzione aziendale, al riconoscimento di istituti contrattuali la cui erogazione non trova fondamento nell’anzianità di servizio;
2. il Collegio reputa i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, fondati nei sensi della motivazione che segue;
2.1. preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate da parte controricorrente, atteso che le censure mosse dalla società denunciano adeguatamente la falsa applicazione di legge che sarebbe rappresentata dall’avere la Corte romana ritenuto che “la limitazione della voce retributiva in questione ai soli dipendenti a tempo indeterminato alla data di stipula dell’accordo” si risolvesse in una violazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, conv. con modif. in L. n. 863 del 1984;
2.2. va data continuità al più recente indirizzo espresso da questa Corte, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto (v. Cass. n. 23188, 23189, 23330, 23331, 23150, 23421, 23728, 23821 del 2021), che, consolidando un precedente orientamento (Cass. nn. 34359/2019; 12335/2016; 22256/2015; 21329/2014; 19436/2014; 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014; 18949/2014; 18948/2014; 18947/2014, decisioni adottate nei confronti dell’ANM, nonché, nello stesso senso, Cass. nn. 34358/2019; 34357/2019 emesse nei confronti di altre aziende autoferrotranviarie), ha affermato che non violano il D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavdratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio;
ciò avuto riguardo ad elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri attribuiti ai soli dipendenti già in forza di un rapporto a tempo indeterminato, che in tutto o in parte già ne beneficiavano, per evitare decurtazioni della retribuzione, con esclusione ritenuta legittima, quindi, per coloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, non li percepivano perché assunti con contratto a termine di formazione e lavoro, senza che ciò comporti disconoscimento dell’anzianità di servizio;
2.3. nella specie non par dubbio che l’emolumento in contesa sia stato previsto “nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione”, con l’intento di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione del trattamento retributivo dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato, sicché l’elemento mensile consolidato denominato “Elemento di Riordino del Sistema Retributivo (ERS)” non è fondato direttamente sul computo dell’anzianità di servizio, bensì è “determinato per confluenza” dalla percezione pregressa di voci retributive che sono state riordinate in unico elemento, anche a compensazione della mancata erogazione di “premi, compensi ed indennità di origine aziendale” diversi da quelli confluiti nel nuovo sistema retributivo;
pertanto la sentenza impugnata non è conforme ai principi stabiliti dalle pronunce prima richiamate e la pretesa dei lavoratori risulta infondata;
3. conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a mente dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la pronuncia di rigetto dell’originaria domanda proposta da L.M. e B.D.;
le spese di lite dell’intero processo possono essere interamente compensate fra le parti in considerazione della complessità della fattispecie da rapportare alle oscillazioni giurisprudenziali che si sono consumate nel corso del tempo impiegato per il giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dei lavoratori e dichiara le spese dell’intero processo compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021