LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26692/2015 proposto da:
PEGI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo STUDIO LEGALE SINAGRA-SABATINI-SANCI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO SABATINI, e MARCO DI RITO;
– ricorrente –
contro
T.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 598/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/05/2015 R.G.N. 163/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione formulata da Pegi s.r.l. all’atto di precetto con il quale alla detta società era stato intimato il pagamento della somma di Euro 36.996,40 in favore di T.M., sulla base di sentenza intervenuta nei confronti di Diana 92 s.r.l., ex datrice di lavoro del T.;
1.1. la responsabilità della Pegi s.r.l. per il credito vantato dal lavoratore nei confronti di Diana 92 s.r.l., è stata fondata sull’essere la prima società successore a titolo particolare della seconda società; la Corte di merito ha inoltre escluso l’obbligo di preventiva di escussione della Diana 92 s.r.l. (divenuta Picena s.r.l.) non trovando tale obbligo riscontro né nell’art. 2112 c.c., “peraltro pacificamente non applicabile” né nell’art. 2560 c.c., anch’esso inapplicabile, né tantomeno nell’art. 111 c.p.c., che nel prevedere l’automatica estensione degli effetti del giudicato nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso comportava la totale parificazione, a tutti gli effetti sostanziali e processuale della parte originaria e del suo successore a titolo particolare;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Pegi s.r.l. sulla base di due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2506 e 2506 bis c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo e controverso. Premesso che la Corte distrettuale, a differenza del giudice di primo grado, aveva ancorato la legittimazione passiva della società Pegi all’atto di scissione della Diana s.r.l. nella F.I.M. s.r.l. con denominazione contestualmente modificata in SIDIM s.r.l., società quest’ultima fusa per in corporazione nella Pegi s.r.l., sostiene, in sintesi, che dall’atto di scissione del 20.12.2007 si evinceva certezza l’esclusione del rapporto con il T. tra gli elementi passivi trasferiti alla società F.I.M., poi divenuta SIDIM s.r.l., con conseguente inapplicabilità della regola suppletiva di responsabilità per il passivo di cui dello stesso art. 2504 octies c.c., comma 3;
2. con il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2506 quater c.c., comma 3, censurando la sentenza impugnata per avere escluso il beneficio della preventiva escussione della società Diana 92 s.r.l.; assume che nell’atto di appello era stato evocato il principio riveniente dall’art. 2506 quater c.c., comma 3, in tema di responsabilità solidale di ciascuna società dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico;
3. il primo motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità;
3.1. la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità della Pegi s.r.l. per il credito vantato dal lavoratore, accertato in via giudiziale nei confronti di Diana 92 s.r.l., sull’atto in data 12.9.2011 di fusione per incorporazione di SIDIM s.r.l., atto che prevedeva espressamente il subentro ex art. 2054 bis c.c., della incorporante Pegi s.r.l. in tutto il patrimonio della società incorporata ed in particolare in tutte le passività e attività, sia anteriori che posteriori data delle situazioni patrimoniali indicate in premessa; in seguito ad atto di scissione del 20.12.2007 di Diana 92 s.r.l. nella F.I.M. s.r.l. poi contestualmente denominata SIDIM s.r.l., la SIDIM s.r.l. era, infatti, divenuta responsabile in solido con Diana 92 s.r.l. dei debiti facenti capo a quest’ultima società (in virtù della previsione secondo la quale degli elementi del passivo la cui destinazione non fosse desumibile dal progetto di scissione avrebbero risposto in solido la società scissa e la società beneficiaria);
3.2. l’accertamento operato dalla Corte di merito con riferimento alla portata dell’atto di scissione del 20.12.2007 ed all’acquisizione da parte di SIDIM della passività rappresentata dal debito riveniente dal rapporto di lavoro del T. non è validamente censurato dall’odierno ricorrente, per l’assorbente considerazione che parte ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ha omesso la integrale trascrizione in ricorso dell’atto della cui interpretazione in sostanza si duole; in ogni caso, la questione circa la desumibilità o meno quale elemento del passivo del credito vantato dal T. nell’ambito del progetto di scissione, questione implicante accertamento di fatto, non è stata espressamente affrontata dalla Corte di merito; costituiva onere del ricorrente quindi dimostrare la avvenuta allegazione e deduzione di essa nell’ambito del giudizio di merito, come viceversa non avvenuto (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013); in questa prospettiva si rivela inammissibile la deduzione di omesso esame che nei termini in cui è articolata sembra peraltro riferirsi non ad un fatto storico- materiale ma alla corretta interpretazione dell’atto di scissione;
4. il secondo motivo di ricorso non ha fondamento giuridico;
4.1. la decisione della Corte di merito non è affetta dal denunziato errore di diritto essendo conforme alla condivisibile giurisprudenza di questa Corte la quale ha escluso che dall’art. 2506 quater c.c., comma 3, potesse interpretarsi nel senso della necessità di preventiva escussione della società scissa per far valere la responsabilità solidale – della società beneficiaria risultante dalla scissione (Cass. n. 4455/2016);
5. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo il T. svolto attività difensiva;
6. sussistono i presupposti processuali per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Cass. Sez. Un. 23535/2019, in motivazione).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021
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