LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 17833-2020 proposto da:
I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via APPIA NUOVA, n. 612, presso lo studio dell’avvocato IANNUZZI VIRGINIA, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al viale EUROPA n. 190, presso lo studio dell’avvocato DEL FORNO ALDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANTUCCI PAOLO e PANZOLINI MAURO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2185/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 21/11/2019;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 28/09/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
L’avvocato I.M. ottenne dal Giudice di pace di Cervinara vari decreti ingiuntivi (nella specie, dieci), ciascuno per la somma di Euro 2,80, nell’ambito di un contenzioso seriale, nei confronti di Poste Italiane s.p.a., relativi alla debenza o meno del compenso per la comunicazione di avvenuta notifica (CAN).
A sostegno del ricorso rilevò che Poste Italiane s.p.a. aveva eseguito, dietro suo impulso, la notificazione di atti a persone giuridiche, rimettendogli poi la comunicazione di avvenuta notifica (CAN), con obbligo di versamento del relativo importo, che l’avv. Imbimbo riteneva non essere da lui dovuto, e perciò indebito.
Avverso i decreti ingiuntivi emessi a tale titolo si oppose la Poste Italiane s.p.a. e il Giudice di pace di Cervinara accolse l’opposizione limitatamente all’addebito degli interessi, mantenendo però inalterata la condanna della società opponente al pagamento della somma portata da ciascun decreto ingiuntivo, e condannò Poste italiane s.p.a. al pagamento delle spese, liquidate in Euro 181,50 per ogni singolo decreto ingiuntivo.
La pronuncia è stata impugnata dalla Poste Italiane s.p.a. e il Tribunale di Avellino, con sentenza del 21 novembre 2019, n. 2185, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Giudice di pace, ha accolto l’opposizione, ha revocato tutti i decreti ingiuntivi opposti, ha rigettato le domande dell’avv. I. e l’ha condannato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Ha osservato il Tribunale che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, in caso di notifiche a mezzo posta, il rapporto si instaura tra l’ufficiale giudiziario e l’agente postale, e non direttamente tra il notificante e quest’ultimo. Ne consegue che la Poste Italiane s.p.a. era da ritenere priva di legittimazione passiva in relazione alla domanda posta a fondamento del decreto ingiuntivo; il che conduceva all’accoglimento dell’opposizione ed alla revoca del decreto.
Contro la sentenza del Tribunale di Avellino propone ricorso l’avv. I.M. con atto affidato ad un motivo.
Resiste la Poste Italiane s.p.a. con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c.
Poste Italiane S.p.a. ha depositato memoria per l’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione della L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 2-quater, (rectius: del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modifiche, nella L. n. 31 del 2008).
Sostiene il ricorrente che la norma ora richiamata, letta in collegamento con l’art. 145 c.p.c., imporrebbe di considerare come perfezionate, nella specie, le notifiche a mezzo posta alle persone giuridiche, posto che il destinatario è da identificare non solo nel legale rappresentante di queste, ma anche con la persona addetta al servizio del destinatario. Poiché, quindi, le notifiche erano da ritenere regolari, l’agente postale non avrebbe dovuto inviare al ricorrente, con spese a suo carico, la c.d. comunicazione di avvenuta notifica (CAN). A sostegno della sua tesi, il ricorrente invoca, tra l’altro, il precedente costituito dall’ordinanza 26 maggio 2020, n. 09878, di questa Corte.
Il ricorso è inammissibile per una serie di plurime e concorrenti ragioni.
Osserva la Corte, innanzitutto, che esso è redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 6); il ricorso, infatti, da un lato non contiene un’esposizione sommaria dei fatti di causa tale da mettere la Corte in condizioni di comprendere con precisione come si sia svolta la vicenda processuale; dall’altro, fa riferimento ad atti – in particolare l’asserito perfezionamento di notifiche in favore di persone giuridiche – senza aggiungere alcuna spiegazione che meglio dia conto dell’accaduto.
Oltre a ciò, il ricorso è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il Tribunale, come si è detto, richiamando la precedente giurisprudenza di questa Corte, ha correttamente rilevato che in caso di notifica a mezzo posta il rapporto si instaura tra l’ufficiale giudiziario e l’agente postale, e non direttamente tra il notificante e quest’ultimo. Tale ratio decidendi non e’, in effetti, contestata nel ricorso, nel quale il ricorrente insiste nel ribadire che la CAN non doveva essere a lui inviata.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’attività processuale espletata e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002dell’art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 900,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021