Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36945 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6778-2020 proposto da:

DEUTSCHE BANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMMASO MASSIMO GOFFREDO;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA TERESA NORO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 771/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 22 ottobre 2019, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello di Deutsche Bank (già Finanza & Futuro) s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva condannato la società al pagamento, in favore di C.M., delle somme di Euro 43.620,42 per “Tutela Manageriale Speciale” e di Euro 2.140,54 per rimborso spese di gestione delle agenzie aperte a ***** e *****, in conseguenza del suo recesso dal contratto di agenzia, con lettera *****, per la revoca formale dell’incarico di “Group Manager” con lettera ***** e decorrenza dall’1 dicembre 2014;

2. in esito a critico e argomentato esame del carteggio tra le parti, essa riteneva, come già il Tribunale, che l’agente promotore, avesse richiesto, con la lettera *****, l’indennità di “Tutela Manageriale Speciale”, sull’essenziale rilievo di incompatibilità del tempo di comunicazione del recesso, anteriore a quella di “Tutela Manageriale”, ostativa alla prima, da richiedere per iscritto entro dodici mesi dalla cessazione dell’incarico;

3. con atto notificato il 13 febbraio 2020, la banca ricorreva per cassazione con unico motivo, cui il lavoratore resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quale la non corretta interpretazione della regolamentazione per l’esclusione della tutela manageriale speciale (unico motivo);

2. esso è inammissibile;

3. nel caso di specie ricorre l’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile ratione temporis, non avendo la ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994);

4. in ogni caso, neppure è configurabile un fatto storico, di cui sia stato omesso l’esame (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 11 aprile 2017, n. 9253; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415), attenendo la censura piuttosto, e inammissibilmente, all’interpretazione, nemmeno correttamente denunciata (in assenza di indicazione dei canoni interpretativi violati, neppure enunciati nel loro tenore letterale, né tanto meno specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione: Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), della documentazione, criticamente disaminata nella sua attestazione della vicenda negoziale: come noto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e, in quanto congruamente argomentata (per le ragioni esposte da pag. da 12 a pag. 17 della sentenza), insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254);

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la banca alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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