LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35778-2019 proposto da:
D.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA STANISCIA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2406/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’11/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE.
RILEVATO
che:
– con sentenza in data 11 giugno 2019, la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento della impugnazione proposta, ha condannato l’INPS al pagamento, in favore di D.L.A. delle spese di lite di primo grado, che ha liquidato in Euro 238,00 oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
– in particolare, la Corte ha evidenziato che, in presenza di cessazione della materia del contendere, erronea dovesse reputarsi la compensazione integrale delle spese di lite che avrebbero dovuto essere liquidate, invece, secondo il principio della soccombenza virtuale;
– per la cassazione della pronunzia propone ricorso D.L.A., affidandolo ad unico motivo, illustrato da memoria;
– l’INPS ha depositato memoria;
– è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 91 e ss. c.p.c. nonché del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
– il motivo è fondato;
– parte ricorrente, infatti, prospetta la violazione del regime delle spese che sarebbe stata commessa dalla Corte territoriale allegando al ricorso introduttivo un “progetto di notula” da cui emergerebbe la liquidazione di una somma inferiore al minimo previsto dalla legge che, per la fattispecie considerata, ammonterebbe ad Euro 5.772,00, assumendosi un valore della controversia pari ad Euro 11,269,48;
effettivamente, nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità viene riportata tra virgolette la seguente dicitura “La invitiamo a provvedere al pagamento dei contributi richiesti (pag. 1)… importi a debito Euro 11.296,48 (pag. 2);
di tale valore della controversia vi e’, d’altro canto, conferma nella produzione inerente al ricorso di primo grado;
orbene, lo scaglione tariffario applicabile alla specie, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio è compreso fra Euro 5.201,00 ed Euro 26,000,00: ne consegue che il minimo tariffario è sicuramente superiore alle 238,00 liquidate;
alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che procederà alla nuova liquidazione avuto riguardo anche alla attività svolta in secondo grado, provvedendo, altresì, in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021