Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36948 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6194-2020 proposto da:

L.C.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA COGO;

– ricorrente-

contro

POSTE ITALIANE SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO GRANOZZI, GAETANA ALLEGRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO

Che:

con sentenza n. 464 del 2017, la Corte d’appello di Catania, in accoglimento dell’impugnazione proposta da L.C.M., ha dichiarato la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti relativamente al periodo 1/6/1999 – 30/10/1999, dichiarandone la natura di rapporto a tempo indeterminato e condannando Poste Italiane S.p.A. a riammettere in servizio il L.C. e a risarcirgli il danno conseguente alla statuita conversione del rapporto, da quantificarsi nella somma pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, compensando nella misura di un quarto le spese di lite e condannando la società alla rifusione delle residue spese, in applicazione del criterio della soccombenza prevalente;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.C.M., affidandolo a due motivi;

resiste, con controricorso, assistito da memoria, Poste Italiane S.p.A.;

e’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,112,118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c. nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;

con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., della L. n. 742 del 1942, art. 24, del D.M. n. 127 del 2004, artt. 1, 4, 5 e 6 e del D.M. n. 55 del 2014 nonché ancora vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;

entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico-sistematiche, sono inammissibili con riguardo al dedotto vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ed infondati per il resto;

quanto al dedotto vizio di motivazione va, invero, rilevato che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 – che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”- al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; si veda altresì, quanto statuito da SU n. 8053 del 2014);

va poi premesso che, come rilevato da questa Corte, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, (Cfr., sul punto, Cass. n. 3977 del 2020, V. anche Cass. n. 26912 del 2020);

nondimeno, nel caso di specie, nessuna motivazione doveva essere fornita da parte della Corte in ordine alla esistenza di “giusti motivi” (rectius delle gravi ed eccezionali ragioni) atteso che, invece, le ragioni della compensazione sono sorrette dal riferimento del giudice di secondo grado al criterio della soccombenza parziale, avuto riguardo all’intero andamento della controversia nei diversi gradi di giudizio, compreso quello di legittimità; nonché dal rilievo che, a fronte di una domanda di condanna di Poste al pagamento di dodici mensilità (v. pag. 5 del ricorso), la Corte ne ha riconosciuto solo tre, a nulla rilevando che tale importo sia stato determinato per effetto di una norma sopravvenuta;

al riguardo, questa Corte ha affermato che in materia di liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio di appello, il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l’unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame è tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (sul punto, Cass. n. 6249 del 2014; Cass. n. 17523 del 2011);

in particolare, evidenziato che la compensazione è stata effettuata esclusivamente nella misura di un quarto, va ricordato che nel caso che qui ne occupa si verte proprio in tema di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2) e che si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l’unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (fra le tante, Cass. n. 20888 del 2018);

quanto alla lamentata violazione delle previsioni in tema di tariffe legali, va invece rilevato che il valore della controversia va determinato in base al decisum (Cass. Sez. Un. 11/9/2007, n. 19014) e rispetto a tale diverso e “inferiore” valore, la parte non ha adeguatamente dedotto la violazione dei minimi tariffari in relazione al corretto “scaglione” quale presupposto indispensabile per consentire di apprezzare la decisività della censura (Cass. 10/2/2015, n. 2532);

invero in assenza di violazione dei minimi tariffari, come si evince dalla piana lettura della stessa notula allegata al ricorso, corretta e coerente deve ritenersi la determinazione delle spese effettuata dalla Corte territoriale e del tutto inammissibile, quindi, qualsiasi rivalutazione della stessa in sede di legittimità;

alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve, essere respinto;

le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15A e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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