LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20659-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERAIF DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CONFOCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA, AXITER SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DEI PARAIOLI 98, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO POLLARI MAGLIETTA, che le rappresenta e difende;
– controricorrenti –
contro
D.L.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 07/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che ha accolto l’appello della contribuente in controversia su impugnazione da parte della Confederazione generale italiana delle imprese e delle attività (Confcommercio Imprese per l’Italia, Axiter spa, quali ex soci della Cartesio scarl in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese il 26.67.2012 e l’ex liquidatore della predetta società), del diniego di rimborso IVA anno 2011, richiesto dal liquidatore della Cartesio scarl.
La CTR ha ritenuto assorbente il motivo di appello relativo alla nullità della notifica del diniego di rimborso IVA a società non più esistente, in quanto cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell’atto e dell’instaurazione del processo di primo grado, con conseguente difetto di legittimazione processuale dell’ex liquidatore. Peraltro, il differimento i quinquennale degli effetti dell’estinzione della società, ex art. 2495 c.c., si applica esclusivamente nelle ipotesi di richiesta di cancellazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 o successivamente.
Confcommercio imprese per l’Italia e Axiter spa si costituiscono con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e art. 156 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto l’impugnativa del diniego di rimborso è stata proposta dagli ex soci della cessata società – che aveva chiesto il rimborso IVA, negato dall’Ufficio con provvedimento notificato nel 2013 al liquidatore della società dopo l’estinzione della società avvenuta nel 2012 – e dall’ex liquidatore della società estinta che aveva ricevuto il provvedimento di diniego, con conseguente sanatoria di eventuali irregolarità della notifica (Cass. sez. un. 19704/2015; Cass. 18480/2016). Peraltro l’impugnativa del provvedimento è stata proposta dai soci della società estinta e quindi dai soggetti legittimati.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Va premesso che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci. Ne consegue che, in tale evenienza, i soci, subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all’ente estinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. 24955/2013). Ciò in quanto i soci possono essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, I principi che governano la sorte dei crediti delle società commerciali estinte sono stati ricostruiti, in via generale, dalle sez. un. 6070 del 12/03/2013 (Rv. 625323 – 01), che hanno fissato tre principi generali in base ai quali stabilire la sorte dei crediti vantati da una società estinta, così riassumibili: a) l’estinzione della società dà vita ad un fenomeno successorio; b) dal lato passivo, tale successione comporta che dei debiti sociali rispondano i soci, nei limiti di quanto ad essi pervenuto per effetto del bilancio di liquidazione; c) dal lato attivo, tale successione comporta che i crediti sociali risultanti dal bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci pro indiviso. Le Sezioni Unite non affrontarono se non incidenter tantum il tema dei residui attivi o delle sopravvenienze attive: si limitarono a stabilire che la sorte di tali crediti resta affidata ad una valutazione caso per caso, fermo restando però che l’estinzione della società dà sempre vita ad un fenomeno successorio.
Più di recente il tema è stato ripreso e sviluppato da questa Corte (Sez. 1 n. 9464 del 22/05/2020, Rv. 657639 – 01), che, integrando e completando i principi stabiliti nel 2013, ha affermato che anche i residui attivi e le sopravvenienze attive possono trasferirsi ai soci della disciolta società.
La citata sentenza (Cass. n. 9464/2020) ha affermato che una volta estinta la società, i diritti dalla medesima vantati, non liquidati nel bilancio finale di liquidazione (perché al momento non considerati, se ne ignorasse, o no, l’esistenza), transitano nella titolarità dei soci.
Questa è la portata decisoria del principio, fissato dalle Sezioni Unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, e non più smentito, il quale ha ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio in capo ai soci, con conseguente applicazione dell’art. 110 c.p.c., atteso che il primo soggetto si estingue e proseguono il processo i suoi successori a titolo universale: avendo, invero, ragionato tali sentenze nel senso che tale disposizione contempla, altresì qualsiasi altra causa per la quale una parte venga meno, onde risulta idonea a ricomprendere anche l’ipotesi dell’estinzione dell’ente collettivo.
Conclusivamente va accolto il ricorso e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021
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