LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28177-2020 proposto da:
V.A., C.G., C.S., C.L., questi quali eredi di Ca.Gi., nonché D.B., tutti quali condomini del Condominio *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA AFFATATO, rappresentati e difesi dagli avvocati UGO MARIO SEVERO MARCIELLO, PASQUALE FATIGATO;
– ricorrenti –
contro
N.C., CA.CO., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO DI CICCO;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 1484/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 29/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI MARIO.
RILEVATO
che:
V.A. ed altri propongono ricorso per la cassazione della sentenza n. 1484 del 4. 8. 2010 della Corte di appello di Bari, che aveva dichiarato inammissibile il loro atto di appello per la riforma della sentenza n. 923/2027 del tribunale di Foggia, in forza del rilievo che essi avevano proposto l’impugnazione in qualità di rappresentanti della maggioranza dei condomini dello stabile di ***** in luogo dell’amministratore e senza notificarlo a quest’ultimo;
Ca.Co. ed altro hanno notificato controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
l’unico motivo di ricorso, che denunzia violazione dell’art. 83 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamenta che la Corte territoriale, nell’adottare la propria decisione, abbia omesso di considerare che l’atto di c. in appello era stato proposto anche dall’amministratore B.E., che, come risulta dalla sua intestazione, si era qualificata come tale e aveva agito in tale sua qualità;
il motivo è fondato, atteso che dalla lettura dell’atto di appello, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale dell’errore denunziato, risulta che l’impugnazione era stata proposta anche dalla sig.ra B.E., in qualità di amministratrice del condominio;
l’atto di appello, in quanto proposto dall’amministratore del condominio, cioè dalla persona legittimato a proporlo, era ammissibile;
la sentenza va pertanto cassata e la causa è rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021