LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31962-2020 proposto da:
B.G., in persona del suo amministratore di sostegno M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PASCAZI, rappresentato e difeso dall’avvocato FLAVIO MARZIANO;
– ricorrente –
contro
B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato DINO COSTANZA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO VILLANTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1102/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 04/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado, resa nel contraddittorio fra B.G. e B.C. in relazione alla successione di B.A. (nonno di B.G. e padre di B.C.). Per quanto interessa in questa sede, la Corte d’appello ha negato, in relazione a liquidità bancarie esistenti sul conto intestato in nome del defunto e di B.C., che l’attrice, destinataria per testamento dei tre quarti della disponibilità, avesse dato prova idonea a superare la presunzione di pari appartenenza stabilita dall’art. 1854 c.c..
Per la cassazione della sentenza B.G. ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, si rimprovera alla Corte d’appello di non avere considerato talune deposizioni testimoniali, da quali risultava che B.C. aveva ammesso che titoli e contanti depositati in banca appartenevano al solo de B.C. ha resistito con controricorso.
La causa è stata chiamata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile, essendo applicabile nel caso in esame la preclusione ex art. 348-ter c.p.c. (c.d. doppia conforme). Il tentativo operato nel ricorso, di evitare l’inammissibilità in base al rilievo che la Corte d’appello, diversamente dal primo giudice, aveva specificamente argomentato sul perché la presunzione non fosse stata superata, è vano. La considerazione, infatti, lascia persistere l’identità della questione di fatto risolta nei due gradi di giudizio. Si deve ancora aggiungere che il motivo neanche denuncia un “omesso esame di un fatto” nel senso chiarito da questa Corte (Cass., S.U., n. 8053/2914). In verità si pretende una diversa valutazione di dichiarazioni testimoniali, peraltro considerate dalla Corte d’appello: le dichiarazioni dei testimoni M. e P., con riguardo alle quali si legge testualmente nella sentenza impugnata che “le prove orali espletate (attraverso l’escussione dei testi M. e P.) non hanno offerto alcun significativo contributo a sostegno della tesi dell’appellante”. Questa Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476/2019).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021