Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36968 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza, iscritto al n. 15926/2021 R.G., richiesto dal Giudice di pace di Castrovillari con ordinanza del nel procedimento vertente tra:

E.S.;

a Comune Rocca Imperiale;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Basile Tommaso, il quale ha chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza proposto.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudice di pace di Castrovillari ha richiesto regolamento d’ufficio di competenza in relazione ordinanza del giudice di pace di Reggio Calabria, con la quale quest’ultimo ha declinata la competenza per territorio in favore del giudice di pace richiedente, in controversia riguardante violazione di norme del codice della strada commessa in Comune di Rocca Imperiale (la controversia era stata promossa da E.S. contro il verbale di contestazione della violazione emesso dal suddetto Comune).

Il regolamento è fondato.

A norma dell’art. 45 c.p.c., applicabile anche per risolvere conflitti tra giudici di pace, il conflitto di competenza può essere sollevato d’ufficio dal giudice designato come competente da quello primariamente aito soltanto nelle ipotesi di conflitto negativo virtuale di competenza per materia e territorio inderogabile e non quando si tratti di competenza territoriale derogabile e di competenza per valore (Cass. n. 17811/2012).

L’ipotesi della inderogabilità ricorre nel caso in esame, perché “in tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S.(Cass. n. 2657/2012).

La competenza, quindi, è del giudice di pace di Trebisacce, nel cui circondario è compreso il Comune di Rocca Imperiale, dove è stata commessa la violazione.

L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, pertanto, deve essere accolta e dichiarata la competenza del Giudice di pace di Trebisacce. Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

P.Q.M.

dichiara la competenza del giudice di pace di Trebisacce dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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