Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.36977 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24409/2019 proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall’avv. ANNA ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO Che:

1. C.A., cittadino del Mali, adiva il Tribunale di Torino a seguito del rigetto da parte della Commissione territoriale di Novara della sua domanda di protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria e in subordine di quella umanitaria. A sostegno della domanda aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese a causa delle minacce di morte subite dal fratellastro affetto da problemi mentali.

Il Tribunale di Torino, con decreto 4 luglio 2019, n. 4532, ha rigettato la domanda.

Avverso la decisione del Tribunale di Torino C.A. propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’interno non ha proposto difese.

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, o comunque l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è inammissibile. A fronte di un puntuale esame da parte del Tribunale della situazione di conflittualità presente nella regione di provenienza del ricorrente (v. p. 4 del provvedimento impugnato), il motivo si limita a genericamente invocare le condizioni del “travagliatissimo Mali”.

2) Il secondo motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il motivo è inammissibile. A prescindere dal richiamo di un parametro – l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – non applicabile ratione temporis al caso di specie, il motivo non si rapporta in alcun modo agli analitici argomenti che hanno portato il Tribunale a rigettare la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari (v. p. 6 del decreto impugnato).

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in quanto il Ministero intimato non si è difeso nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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