LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24409/2019 proposto da:
C.A., rappresentato e difeso dall’avv. ANNA ROSA ODDONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 04/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
1. C.A., cittadino del Mali, adiva il Tribunale di Torino a seguito del rigetto da parte della Commissione territoriale di Novara della sua domanda di protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria e in subordine di quella umanitaria. A sostegno della domanda aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese a causa delle minacce di morte subite dal fratellastro affetto da problemi mentali.
Il Tribunale di Torino, con decreto 4 luglio 2019, n. 4532, ha rigettato la domanda.
Avverso la decisione del Tribunale di Torino C.A. propone ricorso per cassazione.
Il Ministero dell’interno non ha proposto difese.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, o comunque l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il motivo è inammissibile. A fronte di un puntuale esame da parte del Tribunale della situazione di conflittualità presente nella regione di provenienza del ricorrente (v. p. 4 del provvedimento impugnato), il motivo si limita a genericamente invocare le condizioni del “travagliatissimo Mali”.
2) Il secondo motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il motivo è inammissibile. A prescindere dal richiamo di un parametro – l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – non applicabile ratione temporis al caso di specie, il motivo non si rapporta in alcun modo agli analitici argomenti che hanno portato il Tribunale a rigettare la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari (v. p. 6 del decreto impugnato).
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese in quanto il Ministero intimato non si è difeso nel presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021