LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24414/2019 proposto da:
E.O., rappresentato e difeso dall’avv. ANNA ROSA ODDONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 19/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
1. E.O., cittadino della Nigeria, adiva il Tribunale di Torino a seguito del rigetto da parte della Commissione territoriale della sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di aver vissuto in Edo State, di aver fatto l’elettricista senza tuttavia guadagnare abbastanza per vivere e di aver allora deciso di entrare a fare parte del “gruppo” *****, di aver poi rifiutato uccidere lo zio e per questo di essere stato minacciato di morte.
Il Tribunale di Torino, con decreto 19 luglio 2019, n. 4833, ha rigettato la domanda, anzitutto ritenendo non credibile la vicenda narrata dal ricorrente, essendo la Niger Delta Development Commission, c.d. *****, un’agenzia governativa e non una banda criminale, come descritto dal richiedente.
Avverso la decisione del Tribunale di Torino E.O. propone ricorso per cassazione.
Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, o comunque l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il motivo è inammissibile. A fronte dell’analitico esame da parte del Tribunale delle dichiarazioni del ricorrente, ritenute inverosimili, e della natura del *****, il ricorrente si limita genericamente a ribadire la credibilità delle sue dichiarazioni alla luce della “complessità della società africana”.
2. Il secondo motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione al mancato accoglimento della domanda di protezione umanitaria.
Il motivo è inammissibile. A prescindere dal richiamo di un parametro – l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – non applicabile ratione temporis al caso di specie, il motivo, nel parlare di totale omissione circa la valutazione di vulnerabilità del ricorrente, non si rapporta alla motivazione svolta dal Tribunale sul punto (v. p. 9 del provvedimento impugnato).
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell’interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell’art. 370 c.p.c..
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021