Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3698 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22852-2019 proposto da:

I.C.U., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GILARDONI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro PROCURA GENERALE CORTE CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 3077/2019 depositato il 04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

RITENUTO IN FATTO

I.C.U., cittadino *****, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria.

Il Tribunale rigettava la domanda, con decreto n. 3077/19.

Avverso detto provvedimento il richiedente proponeva ricorso per cassazione tramite l’avv. Massimo Gilardoni.

Il Ministero dell’Interno resisteva con controricorso.

Avviato il ricorso alla trattazione camerale ex art. 380-bi.s.1 c.p.c., il ricorrente ha fatto pervenire alla cancelleria di questa Corte un atto di rinuncia al ricorso, tramite altro difensore – l’avv. Luca Zuppelli – revocando il mandato al precedente difensore, senza tuttavia provvedere alla notifica dell’atto di rinuncia all’Avvocatura generale dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. – Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (S.U. n. 3876/10).

2. – Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente.

3. – Non ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente. Ed infatti, la ratio del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame, ma non per quella sopravvenuta per sopravvenuto difetto di interesse (v. n. 13636/15).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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