Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.36982 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20213/2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G.

MAZZINI n. 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE MESSINA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI BOLOGNA, e MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1355/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

M.G. proponeva ricorso avverso un verbale di contravvenzione per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, che era stato elevato nei suoi confronti dalla Polizia stradale di Bologna, con decurtazione di n. 3 “punti-patente”, mediante rilevazione a mezzo sistema “Sicve – tutor”.

Nella resistenza dell’Amministrazione, il Giudice di Pace di Bologna rigettava il ricorso.

Interponeva appello avverso detta decisione il M. e il Tribunale di Bologna, con la sentenza impugnata, n. 1355/2017, emessa nella resistenza dell’ente locale, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.G., affidandosi a dieci motivi.

Il Prefetto della Provincia di Bologna ed il Ministero degli interni, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione di legge, perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto che l’eccesso di velocità sarebbe stato rilevato mediante apparecchiatura la cui omologazione sarebbe stata trasferita, con D.Dirig. 9 dicembre 2010, n. 97818, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da Autostrade per l’Italia S.p.a. ad Autostrade Tech S.p.a., in violazione della norma di cui al D.P.R. n. 495 del 1992, art. 192, il cui comma 5, prevede espressamente la non trasmissibilità delle omologazioni degli apparati di rilevamento della velocità. Inoltre, il ricorrente lamenta – con un secondo profilo di censura – che nel verbale non fosse indicato il tipo di apparecchiatura in concreto utilizzata per rilevare la velocità dei veicoli a distanza. Ed infine, con un terzo profilo di censura il ricorrente si duole del fatto che la semplice omologazione dell’apparato non sarebbe comunque sufficiente a certificarne la corretta funzionalità.

La censura è infondata, con riferimento al primo e secondo profilo di cui anzidetto, mentre è inammissibile per quel che concerne il terzo.

In relazione al primo profilo, va osservato che del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 192, comma 5, si riferisce all’approvazione e omologazione dei prototipi di apparecchi (“La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi. Nel caso di specie si discute di un apparato in uso sull’autostrada *****, la cui natura prototipale non viene espressamente dedotta da parte ricorrente, per cui la norma in esame non è applicabile. Si applicano, piuttosto, dell’art. 192, comma 1 ed 2, secondo cui l’interessato – in questo caso, il gestore del tratto autostradale sul quale è stato installato l’apparato di rilevazione della velocità a distanza – deve chiedere l’omologazione dell’apparato stesso; cosa che, nel caso di specie, risulta esser stata fatta, tanto è vero che l’omologazione dello strumento è stata oggetto di trasferimento da Autostrade per l’Italia S.p.a. ad Autostrade Tech S.p.a. mediante provvedimento promanante dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (cfr. pagg. 8 e 9 del ricorso). Inoltre, la ratio della disposizione invocata dal ricorrente è quella di evitare che l’omologazione dei prototipi possa costituire oggetto di libera commercializzazione tra privati, in funzione della tutela dell’interesse pubblico all’affidabilità degli strumenti di rilevazione della velocità a distanza. Nel caso di specie, l’omologazione è stata trasferita – per stessa ammissione del ricorrente: cfr. ancora pagg. 8 e 9 del ricorso – mediante un provvedimento amministrativo direttamente promanante dalla pubblica amministrazione competente al suo rilascio. Detto provvedimento -prodotto dal ricorrente in uno al ricorso, ancorché non richiamato espressamente nel motivo in esame – decreta espressamente il trasferimento delle omologazioni e approvazioni già concesse ad Autostrade per l’Italia S.p.a. in favore di Autostrade Tech S.p.a., il che esclude la possibilità di configurare alcun profilo di violazione, o di elusione, del divieto specifico previsto del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 192, comma 5.

Il secondo profilo del primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il verbale impugnato non conterrebbe la specifica indicazione del tipo di apparecchiatura utilizzata per la rilevazione a distanza della velocità, e delle sue specifiche tecniche di funzionamento, è del pari infondato, posto che è sufficiente l’indicazione, risultante nel verbale impugnato, del genere di apparato utilizzato: “SICVE omologato con Decreto 24 dicembre 2004, n. 3999, che consente il funzionamento automatico”.

Il terzo profilo di censura, con il quale il M. lamenta che l’omologazione dell’apparato non sarebbe comunque sufficiente a certificarne la corretta funzionalità, può essere esaminato congiuntamente al secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, poiché il Tribunale non avrebbe reso adeguata motivazione sui requisiti della taratura e della verifica di corretta funzionalità dell’apparato in esame. Il ricorrente argomenta, in particolare, sull’obbligo di periodica revisione della taratura dell’apparato, richiamando sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18.6.2015 ed alcune decisioni di diversi uffici del Giudice di Pace, ed afferma che il verbale impugnato non consentirebbe di ricavare la certezza in merito al possesso, da parte dell’agente che ha attestato “la corretta installazione ed il perfetto funzionamento” dell’apparecchio, delle necessarie competenze tecniche. Deduce inoltre che il verbale farebbe riferimento alla sola omologazione, e non anche alla periodica taratura, dello strumento. Sostiene, infine, che la Prefettura nulla avrebbe dedotto, sul punto specifico.

Ambedue le censure, rispettivamente contenute nel terzo profilo del primo motivo e nel secondo motivo di ricorso, sono inammissibili.

La sentenza impugnata, pur nella sua peculiare stringatezza, afferma chiaramente (cfr. pag. 2, nella parte relativa all’esame del secondo motivo di appello) che la taratura periodica dello strumento risultava dai documenti depositati agli atti del giudizio di merito: in particolare, dagli allegati alla nota della Polizia Stradale del 22.4.2013 depositata nel corso del giudizio di prima istanza. Il ricorrente aveva l’onere di contestare specificamente tale accertamento in fatto, riportando quantomeno il contenuto essenziale della documentazione valorizzata dal giudice di merito e confutandola in modo puntuale; il che non risulta, poiché le doglianze in esame non si confrontano in alcun modo con il decisivo passaggio della motivazione della sentenza impugnata.

Ne’ può richiamarsi, a beneficio del ricorrente, il principio – pur affermato da questa Corte – secondo cui, in relazione alla verifica della funzionalità dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità a distanza (nella specie, si trattava di autovelox) “… non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018, Rv. 652162).

Va infatti considerato, da un lato, che “… non è necessario che il verbale contenga l’indicazione del certificato di regolare taratura dell’apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto, spostando sulla amministrazione l’onere di depositare la certificazione di taratura” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17574 del 18/06/2021, Rv. 661477). Ne’ rileva la mancanza, nel verbale impugnato, del numero di matricola identificativo dello strumento di rilevazione a distanza in concreto utilizzato, laddove comunque tale elemento sia stato fornito in sede di opposizione (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14564 del 04/07/2011, Rv. 618419).

E, dall’altro lato, va tenuto conto che, pur gravando a carico dell’amministrazione, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di fornire la prova degli elementi costitutivi dell’illecito contestato, “… la sua inerzia processuale non determina l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell’intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d’ufficio… i mezzi di prova ritenuti necessari” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4898 del 11/03/2015, Rv. 635012; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24691 del 08/10/2018, Rv. 650660).

Poiché, nel caso di specie, il Tribunale dà atto che erano stati acquisiti agli atti del giudizio di primo grado documenti contenenti la dimostrazione della regolare taratura dell’apparecchio utilizzato per rilevare la velocità, l’onere della prova relativo all’elemento costitutivo della sanzione era stato adempiuto.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e la violazione di legge, perché il Tribunale non avrebbe rilevato la tardiva costituzione della pubblica amministrazione in prima istanza, la quale nulla avrebbe dedotto circa l’eccezione proposta dal ricorrente, secondo cui gli apparecchi di rilevamento della velocità si troverebbero a meno di 1 km. di distanza l’uno dall’altro.

Anche tale censura è inammissibile.

La sentenza afferma che la distanza di 1 km era stata garantita (cfr. ancora pag. 2, nella parte relativa alla confutazione del terzo motivo di appello) e che l’appellante non aveva provato nulla a contrario.

Merita, sul punto, di essere ribadito il principio per cui “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni del C.d.S., la fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l’attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 339 del 12/01/2012, Rv. 620730; sul punto, cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014, Rv. 633239). Il ricorrente ha dunque l’onere di contestare, in modo specifico e tempestivo, sin dal ricorso in opposizione, l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione in concreto irrogata nei suoi confronti, poiché solo da tale contestazione sorge il corrispettivo onere dell’amministrazione di fornire la prova della circostanza positiva contestata dal ricorrente (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18072 del 25/07/2013, Rv. 627311). Il motivo di opposizione, infatti, non può risolversi nella proposizione di una censura astratta o congetturale, ma deve necessariamente confrontarsi con il caso specifico e dare atto delle circostanze in base alle quali il ricorrente intenda contestare il contenuto del verbale impugnato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11574 dell’11/05/2017, Rv. 644209).

In forza dei richiamati principi, il ricorrente aveva l’onere di corredare la sua contestazione, relativa al mancato rispetto dell’intervallo minimo di 1 km tra il punto di inizio e quello finale del tratto soggetto a rilevamento della velocità a distanza, con precisi riferimenti in fatto idonei a dimostrare, in concreto, l’assenza del presupposto in esame, che rientra nell’ambito delle circostanze inerenti alla violazione contestata.

Il Tribunale, invece, dà atto che il M. non aveva fornito alcuno spunto idoneo a corroborare la generica censura sull’errato posizionamento dei due punti, di inizio e fine, del tratto soggetto alla rilevazione a distanza della velocità. Ne’ tali elementi risultano indicati nel motivo proposto in questa sede, posto che il ricorrente si limita a riproporre la questione già prospettata nel giudizio di merito, senza confrontarsi adeguatamente con l’accertamento di fatto operato dal Tribunale sul punto.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e la violazione di legge, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l’art. 345 reg. att. C.d.S., comma 3, prevede una riduzione progressiva della velocità, a seconda dell’aumentare della velocità massima rilevata. Secondo il ricorrente, nel caso di specie sarebbe stata operata soltanto la riduzione standard nella misura fissa del 5%.

La censura è inammissibile.

Anche in questo caso la decisione impugnata, nel confutare il quarto motivo di appello (cfr. ancora pag. 2), afferma espressamente che “La riduzione prevista dall’art. 345 reg. att. C.d.S., comma 3, è stata attuata, secondo quanto indicato dalla Polizia Stradale”. La censura non si confronta con tale statuizione e non indica alcun documento o elemento dal quale emergerebbe la tesi prospettata, in linea solo teorica, dal ricorrente.

Va inoltre evidenziato che l’art. 345 reg. att. C.d.S., si riferisce, genericamente, alle “apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità” e non dunque, specificamente, agli apparati integranti il cd. sistema “tutor”: l’applicazione della norma al caso specifico, quindi, risulta di garanzia per l’utente della strada.

Infine, la sentenza impugnata dà atto che il M. non aveva fornito la prova del fatto che, ove la riduzione della velocità fosse stata eseguita secondo il criterio da lui ritenuto corretto, la sanzione in concreto contestata non sarebbe stata commessa, e tale prova di resistenza non risulta in alcun modo attinta dalla censura in esame, la quale, in definitiva, non dialoga in modo adeguato con la complessiva statuizione contenuta nella decisione di merito.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e la violazione di legge perché il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la violazione del principio di uguaglianza, posto che tra i due portali, di inizio e fine del tratto soggetto alla rilevazione della velocità a distanza, che avrebbero rilevato l’infrazione contestata, vi sarebbe uno svincolo autostradale. Ad avviso del ricorrente, dunque, sussisterebbe un trattamento ingiustamente differenziato tra coloro che escono usando tale svincolo e coloro che, invece, proseguono sull’autostrada.

La doglianza è infondata.

Il Tribunale ha ritenuto la questione di costituzionalità priva di pregio per omessa indicazione del parametro costituzionale violato (cfr. pag. 2, nella parte relativa alla confutazione del quinto motivo di appello). Nel motivo in esame, il M. lamenta genericamente un profilo di “iniquità”, il che non è sufficiente a soddisfare il requisito evidenziato dal giudice di merito; inoltre, non è possibile individuare un trattamento ingiustificatamente discriminatorio e diversificato tra due categorie di soggetti assolutamente non omogenee, come coloro che escono dall’autostrada, e quindi cessano di servirsene, e coloro che invece continuano a servirsene.

A ciò va aggiunto che il perno della censura è costituito dalla asserita – ma non dimostrata – esistenza, tra i due punti di inizio e fine del tratto autostradale soggetto a rilevazione a distanza della velocità, di uno svincolo che consentirebbe l’uscita dall’autostrada. Svincolo che, peraltro, secondo la stessa prospettazione in diritto offerta dal M., dovrebbe integrare una “situazione statisticamente rilevante” (cfr. pag. 20 del ricorso), elemento, anche questo, non dimostrato dal ricorrente.

A prescindere dal rilievo – di per sé già decisivo – circa l’assoluta aspecificità della censura, va anche evidenziato che il D.M. 14 dicembre 2004, n. 3999, richiamato dal ricorrente a pag. 19 del ricorso, non prevede affatto che tra i due punti anzidetti non possano insistere svincoli, aree di parcheggio o aree di servizio, ma si limita a prescrivere che tali elementi debbano essere considerati ai fini della valutazione del rendimento del sistema (cfr. in particolare la terza prescrizione contenuta nel decreto in esame, secondo la quale la scelta della ubicazione delle unità di rilevamento deve essere eseguita tenendo conto, inter alia, “… del rendimento del sistema, valutato sulla base della percentuale di veicoli statisticamente ipotizzabile, che, utilizzando gli svincoli e le aree di servizio o di parcheggio eventualmente presenti tra le due basi, si sottraggono al corretto accertamento della velocità media…”).

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione di legge perché il Tribunale avrebbe motivato in modo non adeguato in relazione alla violazione del D.P.R. n. 295 del 1992, art. 77, comma 5, che prescrive che sul retro dei segnali stradali debbano essere indicati l’ente proprietario della strada ed il soggetto che ha fabbricato ed installato il segnale, con relativo anno di fabbricazione e numero di autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture. Ad avviso del ricorrente, in particolare, la censura che era stata proposta, sul punto, nel giudizio di merito sul punto non sarebbe stata oggetto di contestazione da parte della pubblica amministrazione.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale dice chiaramente (cfr. ancora pag. 2, nella parte relativa alla confutazione del sesto motivo di appello) che la violazione del D.P.R. n. 295 del 1992, art. 77, era stata contestata dalla pubblica amministrazione e non era stata provata dall’odierno ricorrente. Nessun profilo di mancata contestazione, dunque, si può configurare nella specie. Peraltro, poiché il verbale impugnato dà atto che “La postazione di controllo è stata presegnalata con appositi cartelli come previsto dall’art. 142 C.d.S., comma 6 bis e dal D.M. 15 agosto 2007”, era specifico onere del ricorrente contestare tale accertamento. Al contrario, il M. non soltanto non ha proposto querela di falso per superare la fede privilegiata del verbale impugnato, ma neppure si è curato di offrire il benché minimo elemento idoneo a suffragare la censura in concreto proposta, che dunque non supera il livello della semplice congettura. In proposito, soccorrono gli stessi principi enunciati a confutazione del terzo profilo del primo motivo, nonché del secondo e del terzo motivo di ricorso.

Inoltre, occorre precisare, che, nel caso specifico, il M. non contesta l’esistenza della segnaletica di preavviso della postazione di rilevamento della velocità a distanza, bensì la sua idoneità, in concreto. In proposito, merita di essere ribadito il principio secondo cui qualora l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca soltanto la non adeguatezza o non idoneità della segnaletica stessa, la relativa prova è posta a suo carico (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584).

Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione della L. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2, perché il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che il dispositivo di rilevamento della velocità era stato posto in opera in un punto successivo a quello nel quale, secondo le risultanze della sentenza del Giudice di Pace, sarebbero stati posti in opera i segnali di preavviso della rilevazione a distanza della velocità dei veicoli.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata, nella parte relativa alla confutazione del settimo motivo di gravame, afferma che “… non vi è contestazione dell’infrazione (eccesso di velocità), per cui, a prescindere dal luogo di collocazione del rilevatore di velocità, la pericolosa condotta di guida contestata… deve ritenersi pacifica” (cfr. ancora pag. 2). Il riferimento al luogo di ubicazione del “rilevatore di velocità” evidenzia che la censura proposta nel corso del giudizio di merito non era inerente alla collocazione della segnaletica di preavviso dell’apparato, bensì all’ubicazione dell’apparato stesso. Il ricorrente non si confronta in modo adeguato con tale passaggio della motivazione, poiché richiama il contenuto della decisione del Giudice di Pace ma non specifica di aver dedotto, nell’ambito dei motivi di appello, anche la specifica questione inerente alla collocazione della segnaletica di preavviso, che costituisce l’oggetto del motivo in esame. Da ciò deriva l’inammissibilità della censura oggi proposta con il settimo motivo di ricorso.

Con l’ottavo motivo, il ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e la violazione di legge, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il verbale di contravvenzione contenesse la sufficiente individuazione del luogo di rilevazione dell’infrazione al C.d.S.. Ad avviso del ricorrente, invece, non sarebbe certo se l’infrazione sia stata rilevata al km. 9.600 o al km. 9.900, ed il fatto sarebbe rilevante perché nel primo punto non vi sarebbe alcun apparato di rilevamento della velocità.

Anche questa censura è inammissibile.

Il Tribunale, nel confutare l’ottavo motivo di appello (cfr. ancora pag. 2 della decisione impugnata), afferma che nel verbale “… è indicato in modo preciso il tratto di strada in cui la rilevazione è stata effettuata ed il tempo in cui è stato percorso dall’automobilista: dati da cui si ricava la velocità. Il luogo della violazione, in questi casi, si individua in quello finale”. Il ricorrente contesta genericamente l’accertamento in fatto del giudice di merito, senza indicare alcun elemento dal quale emergerebbe la prova di quanto egli afferma. Peraltro, dall’esame del verbale impugnato – prodotto dal ricorrente in uno al ricorso in Cassazione – risulta che l’infrazione è stata contestata “… nel tratto avente lunghezza di km. 3,909, che è stato percorso in ore 00:01:40:543 e che ha termine al km. 9,600 direzione Nord dell’AUTOSTRADA *****…”. La diversa indicazione contenuta nella sentenza impugnata, quindi, risulta frutto di un travisamento del contenuto del verbale, che tuttavia non compromette la stabilità della decisione assunta dal giudice di merito, posta l’inesistenza di qualsiasi profilo di incertezza circa il luogo in cui l’infrazione è stata rilevata.

Con il nono motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e la violazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 300A16052-10-101-3-3-9 del 29.12.2009, perché il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla memoria di costituzione della P.A. ed alle richieste istruttorie, ingiustamente disattese. Ad avviso del ricorrente, la P.A. avrebbe dovuto prendere specifica posizione sulle deduzioni proposte nel ricorso, che in caso contrario avrebbero dovuto essere ritenute pacifiche.

La censura è inammissibile.

Dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha respinto il nono motivo di appello, concernente la mancata ammissione dei mezzi di prova articolati dal M. in primo grado, affermando che essi erano stati ritenuti irrilevanti dal Giudice di Pace e di condividere tale valutazione, posto che il giudizio, concernente una contestazione di superamento del limite di velocità rilevata mediante il sistema “tutor”, aveva natura esclusivamente documentale.

Il ricorrente, nel contestare tale statuizione, si limita a richiamare la “richiesta di produzione di cui alla pagina 17 del ricorso” e l’istanza di consulenza tecnica proposta nel giudizio di merito, senza riportare i mezzi di prova che egli specificamente aveva articolato, né indicare le ragioni della loro eventuale rilevanza ai fini della decisione del merito. Il giudizio di fatto espresso dal Tribunale in relazione all’irrilevanza dei mezzi di prova che il ricorrente aveva articolato, dunque, non risulta superato.

L’ulteriore argomento speso dal ricorrente, secondo cui l’amministrazione non avrebbe contestato la violazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 300A-16052-10-101-3-39 del 29.12.2009, non è probante, poiché sia a fronte della valenza probatoria attribuita al verbale in relazione alla violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6, sia della sua portata presuntiva in relazione ai presupposti di fatto della contestazione in esso contenuta – sul punto, cfr. ancora gli argomenti enunciati a confutazione del terzo profilo del primo motivo, nonché del secondo e terzo motivo di ricorso – era onere del ricorrente fornire elementi ed argomenti di prova idonei a superare, o comunque a contestare, l’attendibilità complessiva dell’accertamento e a far sorgere, in capo alla pubblica amministrazione, l’onere di produrre documentazione ulteriore rispetto a quella che il giudice di merito attesta esser stata acquisita nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa.

Con il decimo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014, perché il Tribunale avrebbe liquidato le spese superando i limiti massimi dello scaglione di riferimento, in ragione del valore della controversia.

La censura è fondata.

La controversia concerneva una sanzione amministrativa dell’importo di Euro 170, a fronte della quale la liquidazione da parte del Tribunale, a titolo di spese del solo secondo grado di giudizio, dell’importo di Euro 2.800 appare oggettivamente eccessiva. Sul punto, il Collegio condivide il principio secondo cui “In materia di infrazioni al C.d.S., nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il cumulo della sanzione pecuniaria, di valore determinato, e della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, non rende la causa di valore indeterminabile ai fini dell’individuazione del giudice competente, né rileva ai fini della liquidazione delle spese processuali, che restano parametrate sull’importo della sola sanzione pecuniaria” (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 13598 del 16/06/2014, Rv. 631240; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12517 del 21/05/2018, Rv. 648756). Ne deriva che lo scaglione di tariffa applicabile nel caso di specie è quello previsto per le controversie di valore non superiore ad Euro 1.100 svolte dinanzi il Tribunale, che prevede un valore medio di Euro 630, un minimo di Euro 354 ed un massimo di Euro 1.172,00.

La decisione impugnata va quindi cassata limitatamente al governo delle spese del grado di appello, e le spese del giudizio di secondo grado vanno regolate all’interno dei suindicati limiti minimo e massimo, tenendo conto non soltanto dell’esito del grado, ma dell’intero giudizio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015, Rv. 637441; nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22650 del 19/10/2020, Rv. 659372).

Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, le spese del giudizio di appello vanno liquidate, in applicazione del suindicato principio, in Euro 1.000 oltre accessori.

In ragione dell’accoglimento del solo decimo motivo, le spese del presente giudizio di legittimità vanno invece dichiarate irripetibili per i 9/10 e sono poste, limitatamente alla restante quota di 1/10, liquidata come da dispositivo, a carico della parte soccombente.

In definitiva, vanno rigettati il primo motivo, limitatamente ai primi due profili di censura in esso dedotti, ed in quinto motivo; vanno dichiarati invece inammissibili il primo motivo, per la restante parte, nonché il secondo, terzo, quarto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo; va invece accolto il decimo motivo, con cassazione della sentenza impugnata, nei limiti della censura accolta, decisione della causa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 2 e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio nella misura di Euro 1.000 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

PQM

la Corte rigetta il primo motivo, limitatamente ai primi due profili di censura in esso dedotti, ed il quinto motivo.

Dichiara inammissibili il primo motivo, per la restante parte, il secondo, terzo, quarto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo.

Accoglie il decimo motivo, cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 2, condanna M.G. al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio nella misura di Euro 1.000 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità nella misura dei 9/10 e condanna la parte intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della residua quota di 1/10, che liquida in Euro 200, di cui Euro 20 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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