Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.36984 del 26/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3592/2017 R.G. proposto da:

Avvocato O.V., c.f. *****, da sé medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Trapani, alla via Michelangelo Fardella, n. 6, presso il proprio studio.

– ricorrente –

contro

V.G., c.f. *****, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Trapani, alla via Crociferi, n. 12, presso lo studio dell’avvocato Ludovico La Grutta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1260/2016 della Corte d’Appello di Palermo;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 14 settembre 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto in data 15.5.2009 l’avvocato O.V. citava a comparire V.G. dinanzi al Tribunale di Trapani all’esito del sequestro conservativo ottenuto, con ordinanza del 18.3.2009, in danno del convenuto.

Esponeva che aveva prestato la sua opera professionale in favore del convenuto; che i compensi dovutigli erano rimasti insoluti.

Chiedeva condannarsi controparte al pagamento dei compensi.

2. Si costituiva V.G..

Eccepiva nel merito la prescrizione delle avverse pretese.

Instava per il rigetto della domanda.

3. Con sentenza n. 709/2011 l’adito tribunale rigettava la domanda dell’attore e revocava il sequestro autorizzato ante causam.

4. Proponeva appello l’avvocato O.V..

Resisteva V.G..

5. Con sentenza n. 1260/2016 la Corte d’Appello di Palermo rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava la corte, segnatamente in ordine alla controversia nell’ambito della quale l’appellante aveva rappresentato ed assistito l’appellato contro G.L., che il giudizio si era concluso con sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 28.7.2005; che dunque alla data – 20.1.2009 – di notifica del ricorso per sequestro conservativo il termine triennale di cui all’art. 2956 c.c., n. 2), era ampiamente decorso.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’avvocato O.V.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione.

V.G. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

7. Il ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il controricorrente.

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2957 c.c., comma 2.

Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Palermo, il termine triennale di prescrizione ex art. 2956 c.c., n. 2), decorre dalla data in cui la sentenza che ha deciso la lite, è divenuta definitiva.

Deduce pertanto che la sentenza che ha definito la lite tra V.G. e G.L., è passata in giudicato, divenendo definitiva, il 9.12.2006, sicché alla data – 20.1.2009 – di notifica del ricorso per sequestro conservativo il termine triennale ex art. 2956 c.c., n. 2), non era ancora decorso.

9. Il primo motivo di ricorso va respinto.

10. Inevitabile è il riferimento all’insegnamento di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento a tenor del quale la prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso decorre dal momento dell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio – è esattamente il caso della controversia che ebbe ad opporre V.G. a G.L. – coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l'”ultima prestazione”, ex art. 2957 c.c., comma 2, va individuata con riferimento all’espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura “ad litem”, che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte (cfr. Cass. 30.6.2015, n. 13401; cfr. altresì Cass. 8.1.2001, n. 12326, secondo cui il momento in cui interviene la “decisione della lite”, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione triennale previsto dall’art. 2957 c.c., comma 2, per le competenze dovute agli avvocati e ai procuratori, va individuato con riguardo alla data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che definisce il giudizio; Cass. 22.7.2004, n. 13774; Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21943).

11. Su tale scorta si osserva quanto segue.

Da un canto, sono ineccepibili, siccome del tutto conformi all’elaborazione di questa Corte, le argomentazioni, dapprima riferite (cfr. sentenza d’appello, pagg. 6 – 7), sulla cui scorta la corte di merito ha rigettato il terzo motivo d’appello.

D’altro canto, non meritano alcun seguito gli assunti del ricorrente, pur quelli sviluppati in memoria (pagg. 1 – 2), secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione va individuato e coincide con il momento del passaggio in giudicato della decisione che definisce la lite.

12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione dell’art. 2956 c.c..

Deduce che l’attività dell’avvocato è assoggettata a numerosi adempimenti di natura fiscale, che escludono il regime della prescrizione breve.

Deduce che deve opinarsi nel senso dell’intervenuta abrogazione dell’art. 2956 c.c., per incompatibilità con la disciplina in tema di professioni liberali e segnatamente in tema di professione legale.

13. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

14. Le ragioni di doglianza che il secondo mezzo di impugnazione veicola, si risolvono in mere petizioni di principio, del tutto generiche, irrilevanti e per nulla conferenti.

15. In ogni caso la corte siciliana ha avuto cura di puntualizzare (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) che anche per le retribuzioni dovute agli avvocati è senz’altro applicabile la prescrizione triennale ex art. 2956 c.c., n. 2), sicché non avevano alcuna valenza i rilievi dell’appellante circa l’incompatibilità della disciplina codicistica con la disciplina in materia di professioni liberali.

16. Evidentemente in tal guisa le censure veicolate dal secondo mezzo si risolvono sic et simpliciter nella reiterazione delle doglianze già addotte con l’atto di appello.

Cosicché non può non farsi riferimento all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che, seppur sul diverso terreno del contenzioso elettorale, ove, si badi, permane il potere si esaminare il merito della controversia, esplicita che il potere attribuito alla Corte di cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in sede di gravame, atteso che il giudizio della stessa riguarda solo la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare, non anche le censure che ad essa hanno dato luogo (cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1755).

17. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, avvocato O.V., a rimborsare al controricorrente, V.G., le spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472