LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 3776/2017 R.G. proposto da:
Avvocato I.L., c.f. *****, da sé medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Roma, al viale dei Salesiani, n. 4, presso il proprio studio.
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 18857/2016 del Tribunale di Roma, pubbl. il 12-10-2016;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 14 settembre 2021 del Consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto ritualmente notificato l’avvocato I.L. citava il condominio Residence ***** a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Roma.
Esponeva che aveva rappresentato ed assistito il condominio nella vertenza contro il condomino P.G..
Chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento dei compensi dovutigli.
2. Resisteva il condominio “*****”.
3. Con sentenza n. 36924/2012 l’adito giudice di pace accoglieva in parte la domanda, ovvero imputava alla vertenza con il condomino P.G. l’acconto di Euro 918,71 corrisposto all’attore, liquidava in Euro 1.363,00 il compenso dovuto, rigettava ogni ulteriore pretesa, compensava integralmente le spese di lite.
4. Proponeva appello l’avvocato I.L..
Resisteva il condominio “*****”.
5. Con sentenza n. 18857/2016 il Tribunale di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava il tribunale che il tenore letterale della causale del bonifico dell’ammontare di Euro 918,71 eseguito in data 21.10.2010 dal condominio a vantaggio dell’appellante induceva a ritenere, così come correttamente aveva reputato il primo giudice, che si fosse inteso soddisfare il credito da correlare all’opera professionale prestata con riferimento al Decreto Ingiuntivo n. 2706 del 2009, emesso dal Giudice di Pace di Roma, su ricorso del condominio, nei confronti del condomino P.G..
Evidenziava altresì il tribunale che i diritti di procuratore per “consultazioni con il cliente” e quelli per “corrispondenza informativa con il cliente” spettano una sola volta ed al contempo che l’esigibilità dei diritti e degli onorari dovuti per la “corrispondenza informativa con il cliente” e per la “ricerca di documenti” postula la prova dell’effettività della prestazione professionale, prova non assolta e non desumibile dalla mera dimostrazione del rapporto professionale.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’avvocato I.L.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione.
Il condominio “*****” non ha svolto difese.
7. Il ricorrente ha depositato memoria.
8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 1193 c.c. e degli artt. 115,116 e 132 c.p.c..
Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale, il documento datato 21.10.2010 è una mera “ricevuta di comodo”.
Deduce che in precedenza, in data 8.6.2010, aveva ricevuto dal condominio un fax con la conferma dell’effettuazione di un bonifico di Euro 918,71 senza alcuna causale; che, di seguito, con la fattura n. 29 del 19.7.2010, ha imputato quel pagamento ad un debito più risalente.
Deduce quindi che il tribunale ha omesso la disamina della surriferita documentazione né ha enunciato le ragioni per le quali il documento in data 21.10.2010 prevale sul documento in data 8.6.2010, viepiù che il condominio non era legittimato ad operare, il 21.10.2010, una diversa imputazione sulla scorta di un tardivo ripensamento.
9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 112,329,346 e 347 c.p.c., nonché delle tariffe professionali.
Deduce che il tribunale ha omesso la decisione sulla domanda di liquidazione del compenso dovuto per il ricorso per decreto ingiuntivo, per l’atto di precetto e per l’attività stragiudiziale.
Deduce che il tribunale ha atteso al completo riesame della causa, benché il thema decidendum fosse circoscritto alle sole questioni involte dai motivi d’appello; che il tribunale non ha tenuto conto delle decadenze in cui era incorso l’appellato.
Deduce che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda volta a conseguire il compenso per ogni accesso agli uffici.
Deduce che il tribunale ha erroneamente escluso il compenso per due raccomandate del 18.5.2010 e del 24.11.2011.
10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 92,132 e 167 c.p.c..
Deduce che il tribunale ha ignorato il secondo motivo d’appello con cui aveva censurato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal giudice di pace.
Deduce che ha errato il tribunale a ritenere che la compensazione delle spese di prime cure si giustificasse per “gravi ragioni”, da ravvisare nella decurtazione dell’azionata pretesa in misura pari a circa il 40%.
Deduce che la compensazione delle spese di lite postula la sussistenza di ragioni non solo gravi ma pur eccezionali; che l’accoglimento della domanda nella misura del 60% avrebbe giustificato la compensazione al più parziale delle spese di lite; che il tribunale non ha considerato che il primo giudice avrebbe dovuto tener conto, ai fini della compensazione delle spese, del comportamento anche processuale della controparte.
11. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 112,132 e 167 c.p.c..
Deduce che il tribunale ha errato a condannarlo alle spese d’appello.
Deduce segnatamente che il tribunale non ha respinto integralmente l’appello e non ha tenuto conto, in sede di regolamentazione delle spese, del comportamento anche in sede processuale della controparte.
12. Va respinta l’istanza – formulata dal ricorrente in memoria (pag. 1) – di riunione del presente giudizio al giudizio scaturito dal ricorso a questa Corte iscritto al n. 35548/2019 r.g. e pendente tra le stesse parti (il giudizio iscritto al n. 35548/2019 r.g. trae origine del ricorso per cassazione proposto dall’avvocato I.L. avverso la sentenza n. 11698/2019, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5, esperita dal medesimo avvocato avverso la sentenza n. 18857/2016 in questa sede censurata).
Invero, la pronuncia in ordine al ricorso de quo agitur risulta particolarmente agevole e lineare, cosicché eventuale provvedimento di riunione ritarderebbe ingiustificatamente la relativa decisione (si tenga conto che la valutazione dell’opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono: cfr. Cass. (ord.) 18.11.2014, n. 24496; Cass. 19.1.1979, n. 402).
13. Il primo motivo di ricorso va respinto.
14. Con il primo motivo il ricorrente sollecita questa Corte al riesame della documentazione già vagliata dai giudici del merito (“codesta Ecc.ma Suprema Corte è chiamata a stabilire il valore probatorio della documentazione prodotta (…)”: così memoria, pag. 3; “(…) documento (…) che l’odierno ricorrente assume invece essere privo di qualsiasi valore”: così memoria, pag. 3).
Sollecitazione evidentemente ed inesorabilmente destinata a rimare senza esito alla stregua dell’insegnamento di questa Corte (il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante: cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
15. Si tenga conto altresì dei seguenti insegnamenti di questo Giudice.
In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
16. Si tenga conto, inoltre ed in ogni caso, che il ricorrente censura il giudizio “di fatto” (attiene al giudizio “di fatto” pur l’assunto del ricorrente secondo cui il condominio debitore avrebbe rinunciato all’imputazione all’atto del pagamento: cfr. al riguardo ricorso, pag. 9) cui, ai fini della imputazione del pagamento di Euro 918,71 ed alla stregua della documentazione allegata, i giudici di merito hanno provveduto, giudizio “di fatto” viceversa congruo (ossia esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte) ed ineccepibile (in rapporto al dettato dell’art. 1193 c.c.: “chi ha più debiti (…) può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”) nel quadro delle contestazioni sollevate ab origine dal condominio (“costituitosi in giudizio il condominio ha eccepito: di aver versato un acconto di Euro 918,71, non contabilizzato, seppure espressamente imputato alla prestazione oggetto del giudizio”: così sentenza d’appello, pag. 2).
17. Si tenga conto ulteriormente di quanto segue.
Il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2013.
Il secondo dictum ha integralmente confermato il primo dictum.
Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (alla cui stregua il motivo in disamina essenzialmente si qualifica) la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860. Si veda altresì Cass. 22.12.2016, n. 26774).
18. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.
19. Si rimarca in primo luogo che le presunte “omissioni di pronuncia” non sono state denunciate ritualmente.
Tanto specificamente alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 17931 del 24.7.2013.
Difatti le sezioni unite spiegano che, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (cfr. altresì Cass. 29.11.2016, n. 24247).
Ebbene è innegabile che il mezzo di impugnazione in disamina non contiene alcun riferimento alla nullità della decisione.
20. Si rimarca in secondo luogo che il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito e non già nel caso di mancato esame di questioni processuali e di eccezioni pregiudiziali di rito (cfr. Cass. 23.1.2009, n. 1701; Cass. 26.9.2013, n. 22083, secondo cui il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali; cfr. Cass. 25.1.2018, n. 1876).
21. Si rimarca in terzo luogo che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all’espletamento e alla consistenza dell’attività, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere – dovere di verificare anche il “quantum debeatur” senza incorrere nella violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 11.1.2016, n. 230; Cass. 15.2.2010, n. 3463; Cass. 30.7.2004, n. 14556; Cass. 25.6.2003, n. 10150).
22. Si rimarca in quarto luogo che la teste’ riferita puntualizzazione è destinata a riflettersi anche nel giudizio d’appello, nell’ambito del quale il condominio, nell’invocare il rigetto del gravame, ha evidentemente reiterato l’iniziale contestazione circa “l’eccessività degli importi richiesti, anche in relazione ad attività non espletate ovvero non ricomprese nella tariffa professionale” (così sentenza d’appello, pag. 2).
Ciò tanto più che – spiega questa Corte – ai fini della individuazione del “thema decidendum” in appello, sebbene l’art. 342 c.p.c., preveda la devoluzione al giudice d’appello delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, esso si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, necessariamente connessi ai punti censurati, e con possibilità di riesame dell’intero rapporto controverso e di tutte le questioni dibattute dalle parti in primo grado se i motivi d’appello fanno puntuale riferimento all’impianto logico letterale complessivo della sentenza di primo grado, sottoponendola ad una critica completa e radicale (cfr. Cass. 22.7.2002, n. 10681; Cass. sez. lav. 3.4.2017, n. 8604, secondo cui, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio).
23. In questi termini del tutto ingiustificati sono gli assunti del ricorrente.
Ovvero l’assunto secondo cui “il thema decidendum era evidentemente circoscritto ai soli argomenti dedotti dall’appellante principale” (così ricorso, pag. 10).
Ovvero l’assunto secondo cui l’appellato era decaduto dalla possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio (cfr. ricorso, pag. 10).
Ovvero l’assunto secondo cui il tribunale ha vagliato anche le voci che l’appellato non aveva contestato (cfr. ricorso, pag. 11).
Del resto, è lo stesso ricorrente che riferisce che in prime cure il condominio aveva addotto che “alcune competenze non fossero dovute perché non previste dalla T.P., mentre altre erano duplicate” (così ricorso, pag. 1).
24. Si tenga conto, ovviamente, che i profili di censura concernenti il riscontro di specifiche prestazioni professionali (per le quali non sarebbe stato riconosciuto il compenso), afferendo al giudizio “di fatto” – comunque congruo ed inappuntabile pur al riguardo – cui hanno atteso i giudici del merito, incorrono nella preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, connessa alla “doppia conforme”.
25. Si tenga conto, da ultimo, che il tribunale ha puntualizzato che, all’esito delle doverose deduzioni dall’importo dei diritti e degli onorari, il credito dell’appellante era addirittura inferiore all’importo liquidato dal giudice di pace (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).
Sicché neppure si giustifica l’assunto del ricorrente secondo cui il tribunale avrebbe erroneamente defalcato taluni importi (cfr. ricorso, pag. 14).
26. Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.
27. In realtà la compensazione delle spese di primo grado si giustifica alla stregua della reciproca soccombenza registratasi in prime cure (reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento: cfr. Cass. 22.2.2016, n. 3438).
In tal guisa, dunque, deve intendersi il – e comunque in tal guisa si reputa di correggere in parte qua la motivazione del – dictum di seconde cure, nella parte in cui, appunto, il secondo giudice ha respinto il motivo d’appello al riguardo esperito. E ciò quantunque il tribunale abbia propriamente prefigurato la sussistenza di “gravi ragioni” correlate al rigetto in misura prossima al 40% dell’iniziale domanda del ricorrente.
28. Ovviamente il tribunale non ha ignorato il motivo d’appello al riguardo formulato. In pari tempo, in dipendenza della corretta operatività del criterio della “soccombenza reciproca”, sono del tutto inconferenti le ulteriori ragioni di doglianza veicolate dal terzo mezzo di impugnazione.
29. Si tenga conto che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 31.1.2014, n. 2149; cfr. altresì 24.1.2013, n. 1703).
30. Il quarto motivo di ricorso similmente va respinto.
31. Ovviamente, in dipendenza dell’integrale reiezione dell’appello, il tribunale ha fatto ineccepibile applicazione del principio di causalità (cfr. Cass. 27.11.2006, n. 25141, secondo cui, l’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi).
A nulla vale perciò addurre che il tribunale non ha considerato “il comportamento processuale e non della parte appellata” (così memoria, pag. 5 – 6).
32. In verità ed in fondo, con il quarto mezzo di impugnazione il ricorrente si duole per la mancata compensazione delle spese del giudizio d’appello.
E tuttavia in questi termini è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte secondo cui in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502; Cass. (ord.) 31.3.2017, n. 8421).
33. Il condominio è rimasto intimato e non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va pertanto assunta.
34. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021
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