Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3699 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24170-2019 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA MONICA BASSAN, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 857/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. B.M.M.P., cittadino del ***** di religione *****, propose innanzi alla Commissione Territoriale di Verona, Sezione di Venezia, domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, e, in subordine, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario.

1.1. Innanzi alla Commissione, egli riferì di essere fuggito dal proprio Paese per timore di essere arrestato in seguito alla falsa accusa di omosessualità da parte di un’amica di famiglia, spinta da ragioni di vendetta per la scoperta del suo adulterio.

1.2. Il rigetto della domanda da parte del Tribunale venne confermato dalla Corte d’Appello di Venezia.

1.3. La Corte di merito ha condiviso le valutazioni della Commissione Territoriale e del Tribunale in ordine alla carenza di credibilità intrinseca del racconto per la sua genericità, per le contraddizioni emerse con particolare riferimento alla posizione di potere della donna che lo aveva accusato di omosessualità e della sua rinuncia a difendersi da tale accusa; ha, inoltre, ritenuto inconsistenti le prospettazioni relative all’incapacità del sistema giudiziario di offrire adeguata tutela al cittadino per l’accertamento della verità.

1.4. La Corte d’appello rigettò la richiesta di concessione della protezione sussidiaria stante l’inesistenza, in *****, di una situazione di violenza generalizzata e, quanto alla protezione umanitaria, ritenne che vi ostava l’assenza di allegazione della sua condizione di vulnerabilità.

2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso B.M.M.P. sulla base di tre motivi.

2.1. Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in quanto la Corte di merito non avrebbe adeguatamente valutato la credibilità del ricorrente relativamente al rischio derivante dall’accusa di omosessualità, in considerazione del regime persecutorio e delle leggi omofobe emanate in ***** dal regime dittatoriale, cui va aggiunta l’inefficienza del sistema giudiziario.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 14, lett. b) nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis in quanto la Corte non avrebbe considerato, al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria, che, in caso di rientro nel proprio Paese, avrebbe subito un’ingiusta e disumana detenzione per l’accusa di essere omosessuale.

2.1. I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

2.2. il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, disciplina il procedimento di valutazione della credibilità nei procedimenti di protezione internazionale qualora il ricorrente non fornisca adeguato supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di protezione internazionale.

2.3. Tra i criteri di valutazione menzionati, la disposizione de qua contempla espressamente quello della coerenza e plausibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale.

2.4. Secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, infatti, in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21142).

2.5. L’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n. 27503).

2.6. Nell’applicare i summenzionati parametri, la Corte d’appello ha ritenuto incoerente ed inattendibile la ricostruzione sostenuta da parte ricorrente in ragione del carattere generico ed implausibile del racconto, con particolare riferimento alle ragioni che avevano determinato la falsa accusa di omosessualità da parte dell’amica di famiglia, della mancata spiegazione dell’influenza della donna sugli organi di Polizia e sulla magistratura.

2.7. Il ricorso difetta di specificità in quanto si sofferma sui rischi derivanti dalla condizione di omosessualità in *****, che il giudice di merito non ha esaminato perchè non ha ritenuto credibile il racconto della falsa accusa di omosessualità da parte dell’amica spinta dal desiderio di vendetta per l’adulterio da lei commesso. In particolare, il giudice di merito ha rilevato come il ricorrente non avesse spiegato le ragioni per le quali la donna aveva influenza sulle Forze di Polizia e sulla Magistratura tale da mettere il richiedente nelle condizioni di non difendersi dalla falsa accusa ed ha ritenuto inconsistenti le prospettazioni relative all’incapacità del sistema giudiziario di offrire adeguata tutela al cittadino per l’accertamento della verità.

2.8. La valutazione negativa della credibilità rendeva superflua ogni indagine sulla condizione degli omosessuali in ***** (Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cassazione civile sez. I, 22/02/2019, n. 5354).

2.9. A fronte di tanto, considerata l’assenza di credibilità ravvisata dal Giudice di merito nella versione resa dal richiedente la protezione internazionale, risulta infondata la censura di parte ricorrente volta a denunciare il mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria da parte della Corte d’appello di Venezia.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione alla domanda di protezione umanitaria, in quanto la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del suo stato di vulnerabilità derivante dalla giovane età e dalle disumane condizioni carcerarie.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. L’accertamento della summenzionata condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01), alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.

3.3. Le Sezioni Unite hanno consolidato l’indirizzo espresso dalle Sezioni Semplici, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cassazione civile sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

3.4. La Corte distrettuale, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha accertato l’assenza di particolari condizioni di vulnerabilità derivanti dalla compromissione dei diritti umani fondamentali, il cui accertamento è presupposto indefettibile per il riconoscimento della misura citata (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/01/2020, n. 625; Cass. civ., Sez. 6 – 1, n. 25075 del 2017).

3.5. La doglianza relativa all’omesso accertamento delle condizioni carcerarie in ***** non ha rilevanza ai fini della protezione umanitaria, in ragione della carenza di credibilità del racconto del ricorrente.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4.1. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

4.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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