Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.36990 del 26/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26856/2019 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avv. DIEGO PERRICONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1246/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

A.A. – cittadino del Pakistan – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Catania avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver dovuto lasciare il suo Paese poiché era stato escusso quale testimone in un procedimento penale contro il figlio di personaggio influente nella località in cui viveva – imam sciita – conclusosi con la condanna dell’imputato, sicché i famigliari di questo cominciarono a minacciarlo ed intimidirlo.

Il Tribunale siciliano ebbe a rigettare il ricorso e l’ A. propose gravame avanti la Corte d’Appello di Catania, che rigettò l’impugnazione mossa poiché, effettivamente, la versione fornita dal richiedente asilo a giustificazione del suo espatrio non configurava persecuzione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7 e nemmeno il danno grave ai fini della protezione sussidiaria; perché nel Punjab, dove il ricorrente viveva, non concorreva situazione socio-politica connotata da violenza diffusa e nemmeno concorreva elemento alcuno atto a sostenere l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte etnea articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha depositato solamente nota ex art. 370 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da A.A. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con la prima ragione di doglianza l’ A. lamenta violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 9.

Con la seconda ragione di ricorso il richiedente asilo deduce violazione della disposizione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Il ricorrente tratta unitariamente l’argomentazione critica afferente i due motivi d’impugnazione segnalando come il Collegio etneo abbia esposto motivazione non coerente con le informazioni desumibili dai rapporti redatti da Enti internazionali all’uopo preposti circa la situazione socio-politica del Punjab, anche perché non fondata sul corretto concetto di violenza diffusa e con motivazione contraddittoria.

Difatti, secondo il ricorrente, la Corte territoriale dà atto della presenza e diffusione nel Punjab di gruppi settari ed estremistici anche violenti – come rilevato da fonte di cui nel ricorso è ritrascritto passo del rapporto 2017 – ma non ne trae le conseguenze circa il pericolo che corrono gli abitanti ed inoltre nemmeno indica quali fonti di conoscenza abbia utilizzato per la sua valutazione contraria.

La censura appare inammissibile poiché si limita a contestare la statuizione adottata dalla Corte etnea formulando tesi meramente alternativa sulla base dei medesimi dati fattuali utilizzati dalla Corte di merito; in tal modo il ricorrente si limita a sollecitare questa Corte suprema ad un inammissibile esame del merito della controversia.

Il Collegio etneo ha puntualmente indicato le fonti di conoscenza utilizzate per la sua valutazione della situazione socio-politica del Punjab – rapporti Easo ed Amnesty del 2018 – e ricordato le criticità riferite dai citati rapporti in tema di ordine pubblico; tuttavia ha ritenuto motivatamente che dette criticità non configurano una situazione connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea, ed un tanto con particolar riguardo alla specifica zona in cui viveva il ricorrente – Gujrat.

L’argomento critico sviluppato nel ricorso si fonda sostanzialmente sulla enfatizzazione delle criticità – di cui la Corte dà apposito conto proprio in relazione al motivo di gravame disatteso – ritenendole viceversa connotare situazione di violenza diffusa.

Quanto poi alla ritenuta contraddizione nell’argomento esposto dalla Corte territoriale, la stessa non sussiste per la semplice ragione che appositamente il Collegio etneo esamina la questione rilevando come l’attività delle organizzazioni estremiste e violente non si sviluppa nell’intero territorio del Punjab, siccome indicato dai rapporti esaminati.

Infine, l’affermazione che la Corte etnea non ebbe ad indicare con puntualità le fonti consultate contrasta con l’evidenza della motivazione esposta nella sentenza impugnata, e con il cenno – operato dallo stesso ricorrente – ai rapporti evocati dal Giudice d’appello per affermare che non sono stati ben valutati.

Con la terza cesura l’ A. deduce violazione del disposto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, poiché la Corte etnea non ha ritenuto ricorrere condizione oggettiva di sua vulnerabilità in dipendenza delle criticità palesate dalla situazione sociopolitica del Punjab – dalla stessa Corte tratteggiate in sentenza – e della violazione nel suo Paese dei diritti fondamentali, tutelati dalla Costituzione italiana.

Anche detta censura risulta inammissibile poiché si compendia nella mera contestazione del decisum reso dalla Corte territoriale sul punto, contrapponendo propria tesi alternativa, quindi sollecitando questa Corte di legittimità ad inammissibile apprezzamento circa il merito della questione.

Difatti il Collegio etneo ha puntualmente esaminato la prospettata condizione di vulnerabilità indicata nella lesione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio ma ha escluso un tanto sulla scorta dell’approfondito esame, già espletato nel trattare della domanda di protezione sussidiaria.

A fronte di ciò il ricorrente si limita a contestare detta statuizione nuovamente ritenendo, con proprio apprezzamento, che invece la situazione socio-politica del Punjab sia connotata da violenza diffusa in ragione delle criticità afferenti l’ordine pubblico dianzi ricordate.

All’inammissibilità del ricorso non consegue la condanna alle spese in favore dell’Amministrazione evocata poiché non regolarmente costituita.

Il ricorrente e’, invece, tenuto all’ulteriore versamento del contributo unificato, quando dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472