Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.36997 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24215-2019 proposto da:

N.O., rappresentato e difeso dall’avv. FEDERICO CARLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 01/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

RITENUTO IN FATTO

1 Con decreto in data 1.7.2019 il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da N.O. alias N.O. contro il provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna.

Per giungere a tale soluzione ha osservato:

– che, sulla scorta dei parametri legali da utilizzare per la valutazione della fondatezza delle dichiarazioni dei richiedenti la protezione internazionale, le circostanze esposte in sede di audizione non potevano ritenersi tali da comprovare la sussistenza del pericolo posto a fondamento della domanda (danno grave, motivi di carattere umanitario e condizioni di vulnerabilità);

– che infatti le circostanze esposte (fuga dal *****, paese di origine, per problemi risarcitori connessi ad un incendio del laboratorio di sartoria di cui era titolare) apparivano generiche e non circostanziate, sicché non risultava adempiuto l’onere di collaborazione su di lui gravante;

– che in particolare dalle informazioni assunte era emerso che, contrariamente a quanto affermato, il sistema penale del ***** non prevede il carcere per il mancato pagamento dei debiti, il che rendeva inattendibile il suo racconto;

– che la situazione politica del Paese di origine era in evoluzione positiva dal punto di vista del rispetto delle regole democratiche e dei diritti umani;

– che non erano emerse situazioni di peculiare vulnerabilità del ricorrente, neppure dal punto di vista della salute.

2 Contro tale provvedimento lo straniero ricorre per cassazione con due motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo si denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: la situazione di vulnerabilità determinata dalle violenze subite durante la permanenza in Libia, paese di transito prima di raggiungere l’Italia.

2 Col secondo motivo, si denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 per avere il Tribunale trascurato di effettuare una disamina aggiornata e precisa della Libia, luogo di permanenza per oltre un anno e in cui aveva subito reiterate violazioni dei diritti umani.

3 Ragioni di priorità logica rendono opportuno partire dall’esame del secondo motivo, che è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 (cfr. quanto alla formula, Sez. U -, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549).

Il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, così dispone: “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (Dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale Paese (v. Cass., ordd. n. 9185 del 2020, n. 31676 e n. 2861 del 2018; Sez. 1 -, Ordinanza n. 13565 del 02/07/2020 Rv. 658235).

Nel caso in esame, dal provvedimento impugnato (v. pag. 3) risulta che in sede di audizione personale, in relazione al soggiorno in Libia, protrattosi per poco più di un anno, il ricorrente si era limitato a dichiarare di essere stato “arrestato” e “picchiato”. Non risulta altro in sede di audizione, sicché non è dato sapere quali fossero le ragioni dell’arresto, quale fosse stata la durata della detenzione e quali le imputazioni formulate e, soprattutto, gli autori delle percosse (cioè se si trattasse di appartenenti alle forze di polizia o piuttosto di soggetti privati). Ne’ il ricorso offre elementi per individuare in quale atto del procedimento il ricorrente abbia descritto con maggior precisione le sue condizioni umanitarie durante la permanenza in territorio libico.

Insomma, il ricorrente non spiega quale connessione vi sia tra il transito libico e il contenuto della propria domanda, con ciò rendendo quella parte di vicenda effettivamente irrilevante.

Essa, infatti, va esaminata nel suo nucleo essenziale (ossia, non quello meramente narrativo e di dettaglio, ma per comprendere la propria vicenda umana, in vista dell’esame della richiesta di protezione internazionale) sicché il ricorso fraintende il discusso riferimento normativo.

Quest’ultimo mira, solo “ove occorra”, alla ricostruzione della vicenda individuale (e alla valutazione della sua credibilità) non certo ad ottenere, per il solo fatto che in un Paese di transito (nella specie: la Libia) si consuma un’ampia violazione dei diritti umani, l’accoglimento della propria domanda, viceversa da valutare considerando essenzialmente la relazione della propria vicenda con la situazione del Paese di provenienza.

Si rivela allora non significativo il mancato approfondimento della situazione politico-militare della Libia da parte del giudice di merito che – si badi bene – non è obbligato a tale verifica, come si evince chiaramente dall’inciso “ove occorra” adoperato dal legislatore (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018 Rv. 651868; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018 cit.).

4 Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte si rivela inammissibile anche il primo motivo perché, come si è visto, la questione relativa alla violazione dei diritti umani in Libia si è rivelata priva di decisività, elemento indefettibile ai fini della sussistenza del vizio in esame.

Le sezioni unite, infatti, con la sentenza n. 8053/2014 hanno affermato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

In conclusione, l’inammissibilità del ricorso è inevitabile.

Non v’e’ materia per la regolazione delle spese, non avendo il Ministero dell’Interno depositato controricorso (si rinviene infatti solo un mero atto di costituzione “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione….”.

L’esito del giudizio comporta invece l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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