Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37000 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24457-2019 proposto da:

H.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTAGATA, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE MIRAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

RITENUTO IN FATTO

1 Con decreto in data 2.7.2019 il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto dal cittadino ***** H.K. contro il provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna, sezione Forlì-Cesena.

Per giungere a tale soluzione il giudice di merito, dopo aver riportato il contenuto dell’audizione personale dell’interessato e richiamato i principi di diritto in tema di protezione internazionale, ha osservato:

– che sulla scorta dei parametri legali di valutazione, non ricorrevano le condizioni per la concessione della protezione internazionale, sia perché le dichiarazioni non dimostravano l’esistenza del pericolo posto a fondamento della domanda (vendette da parte di soggetti che accampavano diritti su un terreno di cui era controversa la proprietà e assenza di protezione da parte delle autorità), sia perché le stesse dichiarazioni si rivelavano generiche e contraddittorie (mancando dettagli sull’identità delle persone con cui si sarebbe scontrato e sulla questione di natura civilistica prospettata).

Ha rilevato inoltre il Tribunale:

– che l’aggressione non risultava descritta né circostanziata;

– che il ricorrente non aveva spiegato le ragioni del mancato intervento delle forze dell’ordine, limitandosi a generiche asserzioni sull’esistenza di un sistema di corruzione all’interno della polizia del luogo;

– che tra le dichiarazioni rese nelle varie fasi della procedura vi era contraddizione sul ruolo della figura paterna nella provvista del danaro per il viaggio;

– che il pericolo di vendette in caso di rientro era solo astratto, avendo i suoi avversari ottenuto il terreno in contestazione e non comprendendosi il perché delle minacce dirette solo contro di lui e non anche contro i suoi familiari;

– che, sulla base delle fonti ufficiali consultate non si riscontrava in *****, regione *****, un sistema di violenza generalizzata rilavante ai fini del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c;

– che neppure era ravvisabile la condizione di vulnerabilità richiesta per la protezione umanitaria, considerata l’esistenza di stabili punti di riferimento affettivi e familiari nel paese di origine e l’inidoneità della mera condizione lavorativa a dimostrare un radicamento del ricorrente nel territorio italiano.

2 Contro tale provvedimento H.K. ricorre per cassazione con due motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste rilevando l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1, comma 3, 4 e 5, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 11, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,7 e 14 (così testualmente si legge, ma trattasi di un mero refuso sull’anno di pubblicazione), del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, per violazione del principio del contraddittorio e della parità delle armi. Dolendosi del giudizio negativo sulla credibilità delle proprie dichiarazioni, il ricorrente rileva che i criteri legali sulla valutazione delle dichiarazioni vanno applicati con ragionevolezza tenuto conto dei fattori contingenti che possono influenzare il comportamento processuale, mentre invece il Collegio avrebbe violato tali criteri mettendo al centro la genericità delle dichiarazioni in violazione del dovere di leale collaborazione e del principio di parità delle armi senza dargli la possibilità di interloquire sulle asserite incoerenze o vaghezze delle dichiarazioni. A dire del ricorrente, quindi, sono stati violati i principi e gli standard fondamentali derivanti dagli strumenti legislativi dell’Unione Europea e dei Trattati internazionali.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1 (quanto alla formula cfr. Sez. U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (v. Sez. 1 -, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020 Rv. 658237).

Sempre in tema di Protezione Internazionale, è stato altresì affermato che il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perché il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perché abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. 1 -, Ordinanza n. 6897 del 11/03/2020 Rv. 657477).

E ancora, in materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020 (Rv. 658017).

Nel caso in esame il ricorrente non solo non precisa quale sarebbe il fatto decisivo non esaminato in grado di ribaltare l’esito del giudizio, ma si limita in sostanza a dissentire dal giudizio di inattendibilità e incoerenza delle dichiarazioni alle quali è pervenuto il giudice di merito con apprezzamento in fatto adeguatamente motivato ed in linea con i parametri indicati nel nell’art. 3 comma 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 laddove, sulla base del raffronto tra quanto dichiarato in sede di audizione personale all’udienza del 24.1.2018, e quanto precedentemente dichiarato davanti alla Commissione, ha evidenziato contraddizioni, implausibilità e genericità. Trattasi dunque di censure che sfuggono al sindacato di legittimità e dunque devono essere dichiarate inammissibili, a meno di non voler snaturare la funzione di questa Corte.

2 Col secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1, comma 3 e 5, violazione o falsa applicazione, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 7 e 14, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 nonché art. 19, con riferimento all’artt. 33 del Convenzione di Ginevra del 1951, per la mancata concessione della protezione sussidiaria, ovvero in subordine della protezione umanitaria, nonché per omesso esame della rilevanza della situazione oggi esistente nel paese di origine, ovvero in quello che aveva eletto a stabile residenza (Turchia). Ad avviso del ricorrente la motivazione sulla situazione di sicurezza in ***** è illogica perché limitata alla valutazione di fonti aggiornate al 2018 senza valutare il grado di sicurezza dei cittadini privi di garanzia dei diritti fondamentali da parte delle autorità; ancora, nel decreto, si è omesso di motivare sugli esiti dell’aggressione (cicatrici mostrate al giudice) e sul fallimento delle richieste di tutela e di mediazione.

Il motivo è inammissibile.

Va premesso che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Sez. 6-1, Ordinanza n. 32064 del 12/12/2018 Rv. 652087; Sez. 1, Sentenza n. 30105 del 21/11/2018 Rv. 653226; più di recente, v. altresì Sez. 2, Ordinanza n. 23942 del 29/10/2020 Rv. 659606).

Nel caso in esame, il ricorso, lungi dal denunziare violazioni di legge nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità – cioè come erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implicante necessariamente un problema interpretativo della stessa: v tra le tante, Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538 – si risolve in una critica di tipo esclusivamente fattuale alla motivazione, definita ora illogica, ora assente, in ordine alla sicurezza in *****, agli esiti dell’aggressione subita dal ricorrente (cicatrici) e al fallimento delle richieste di tutela alle autorità competenti e di mediazione attraverso i capi villaggi.

Del resto, i vizi della motivazione non sono più neppure denunziabili in sede di legittimità, come si ricava dalla chiara formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo introdotto dalla novella del 2012.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1.

Non rispondendo il controricorso allo standard minimo prescritto dall’art. 370 c.p.c., comma 2 e art. 366 c.p.c., non vi è materia per provvedere sulle spese.

L’esito del giudizio comporta per il ricorrente l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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