LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24217-2019 proposto da:
C.L., rappresentato e difeso dall’avv. MAURIZIO SOTTILE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 22/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
RITENUTO IN FATTO
1 Con decreto del 22.7.2019 il Tribunale di Bologna, respingendo il ricorso di C.L., cittadino del *****, ha confermato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione emesso dalla Commissione Territoriale della sezione Forlì-Cesena e per giungere a tale conclusione ha osservato:
– che la vicenda personale a base della domanda (timore del regime carcerario nel paese di origine da cui si era allontanato perché sospettato di complicità in un omicidio commesso da agenti di polizia) si rivelava priva di credibilità sia per la genericità delle dichiarazioni che per la mancanza di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
– che pertanto non sussisteva pericolo di persecuzioni in caso di rientro;
– che in ***** non si ravvisava una situazione di violenza generalizzata; sulla base delle fonti di informazione consultate;
– che pertanto non poteva trovare accoglimento la domanda di protezione sussidiaria;
– che non ricorreva neppure lo stato di grave vulnerabilità richiesto ai fini della concessione della protezione umanitaria;
2 Contro tale provvedimento C. ricorre per cassazione con tre motivi.
Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Col primo motivo il ricorrente, dolendosi del rigetto della domanda di protezione sussidiaria, denunzia violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,3,4,5,6 e 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e artt. 2 e 3 CEDU oltre al difetto di motivazione, travisamento dei fatti e omesso esame dei fatti decisivi rimproverando la mancata applicazione della regola dell’onere della prova attenuato e la mancata valutazione della credibilità alla luce del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5.
Il ricorrente ritiene lineare il proprio racconto e trascrive un rapporto di Amnesty International sulla violazione dei diritti umani in ***** e quindi si duole del rigetto della domanda di protezione sussidiaria. Deduce altresì l’omesso esame circa un fatto decisivo rappresentato dalla situazione di violenza indiscriminata nel paese di origine e il mancato esercizio della cooperazione istruttoria (mediante nuovi accertamenti), avendo reso dichiarazioni veritiere adempiuto all’onere di allegazione.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. (quanto alla formula, cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (v. Sez. 1 -, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020 Rv. 658237).
Sempre in tema di Protezione Internazionale, è stato altresì affermato che il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perché il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perché abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. 1 -, Ordinanza n. 6897 del 11/03/2020 Rv. 657477).
E ancora, in materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020 (Rv. 658017).
Nel caso in esame il Tribunale (cfr. pagg. 5 e ss), esaminando le dichiarazioni rese davanti alla Commissione territoriale, ha ritenuto la domanda non circostanziata e le dichiarazioni inattendibili in quanto generiche e prive di elementi di dettaglio tali da far ritenere l’autenticità del vissuto (con riferimento in particolare all’arresto, al trattamento ricevuto, alle contestazioni, alle ragioni della liberazione). Inoltre, ha rilevato che non risultavano fornite giustificazioni in ordine alla mancanza di prova dei fatti narrati dal ricorrente, pur avendo egli madre, moglie e fratelli nel proprio paese. Ha poi rilevato che dalle informazioni raccolte non aveva trovato conferma la vicenda narrata (omicidio di un arrestato ad opera di poliziotti) Ha altresì escluso una situazione di violenza generalizzata indicando puntualmente le fonti del suo convincimento.
Come è evidente, il giudice di merito, ha valutato il fatto storico a sostegno della domanda di protezione internazionale e che – a dire del ricorrente – sarebbe stato trascurato, cioè la violenza nel paese di origine (il che esclude in radice il vizio di omesso esame pure dedotto).
2 Col secondo motivo, dolendosi ancora del rigetto domanda di protezione sussidiaria, il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 per avere il Tribunale espresso un giudizio di non gravità della situazione sociopolitica in ***** e per avere escluso la violazione dei diritti umani anche con riferimento alla giustizia penale e alla situazione carceraria locale.
Anche tale motivo è inammissibile.
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 32064 del 12/12/2018 Rv. 652087; Sez. 1 -, Sentenza n. 30105 del 21/11/2018 Rv. 653226; più di recente, v. altresì Sez. 2 -, Ordinanza n. 23942 del 29/10/2020 Rv. 659606).
Nel caso in esame, il ricorrente contrappone una diversa visione della situazione interna rispetto alla ricostruzione fatta dal giudice di merito che, sulla base di fonti specifiche di informazione (aggiornate agli anni tra il 2016 – 2018), ha escluso una situazione di violenza generalizzata; ha altresì dato atto dell’abbandono dei vecchi sistemi in uso presso le forze di polizia (caratterizzati abuso di potere) e dell’apertura di indagini proprio per accertare gli abusi commessi in precedenza (v. pagg. 5 e ss): tale apprezzamento, essendo in linea con i parametri normativi, non è oggi sindacabile a meno di non voler snaturale la funzione del giudizio di legittimità.
3 Col terzo motivo si denunzia infine la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 – Errato e omesso esame dei fatti decisivi anche in riferimento alla integrazione socio lavorativa in Italia.
Con riferimento al diniego della protezione umanitaria, il ricorrente si duole in particolare della mancata considerazione dell’integrazione in Italia sia mediante l’attività lavorativa di bracciante agricolo sia mediante la frequentazione di corsi di italiano. Invoca una serie di precedenti di merito favorevoli alla sua tesi.
Il motivo è inammissibile.
Le sezioni unite hanno affermato che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 Rv. 656062; sulla stessa scia, Sez. 2, Ordinanza n. 15319 del 17/07/2020).
Stesso principio si rinviene anche in cass. 8020/2020: ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione umanitaria occorre accertare la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo desumibile dalla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione da lui raggiunto in Italia e la situazione cui si troverebbe esposto in caso di rientro nel paese di origine. Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.
Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato che in ***** non si rinvengono violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani direttamente riferibili alle condizioni e alla vicenda del richiedente, ventunenne e senza problemi di salute il quale può contare sui familiari ivi presenti (pagg. 8 e 9). Ha quindi svolto la comparazione con l’inserimento in Italia evidenziando che il percorso d’integrazione qui intrapreso attraverso l’attività lavorativa agricola, pur meritevole, non integra un fattore ostativo al rientro in patria.
L’attività di comparazione c’e’ stata dunque ed è immune da errori di diritto, per cui si sottrae al sindacato di legittimità.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 con inevitabile addebito di spese. L’esito del giudizio comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021