Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37002 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24819-2019 proposto da:

R.H., rappresentato e difeso dall’avv. ROSARIA TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

RITENUTO IN FATTO

1 Con decreto del 22.7.2019 il Tribunale di Bologna, respingendo il ricorso di R.H., ***** di religione *****, ha confermato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna sez. Forlì-Cesena e per giungere a tale conclusione ha osservato:

– che le dichiarazioni rese dall’interessato davanti alla Commissione e poi davanti al Tribunale (allontanamento dal paese di origine per sfuggire all’accusa di blasfemia in relazione al rapporto di amicizia avuto con un giovane sunnita) apparivano contraddittorie, incongrue e contraddittorie e che pertanto non trovava applicazione il principio di cooperazione istruttoria;

– che nel Paese di origine non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata, per cui non ricorrevano i presupposti per l’accoglimento deLla domanda di protezione sussidiaria;

– che non si ravvisava neppure uno stato di vulnerabilità tale da consentire il riconoscimento della protezione umanitaria.

2 Contro tale provvedimento R.H. ricorre per cassazione con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5 per avere il Tribunale omesso di applicare il principio dell’onere della prova attenuato e avere espresso un giudizio di non credibilità rispetto al racconto (a suo dire lineare e privo di contraddizioni) in violazione dei parametri previsti dalle suddette disposizioni; deduce altresì difetto di motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento all’onere di allegazione del danno grave costituito da violenza indiscriminata, che – secondo il Tribunale – non sarebbe stato osservato. Osserva invece di avere presentato tutti gli elementi necessari a motivare la domanda per cui le autorità amministrativa e giudiziaria erano tenute a rispettare l’obbligo di cooperazione ad esse imposto e quindi a valutare tutti i fatti riguardanti il Pese di origine, anche sulla scorta dei numerosi rapporti informativi prodotti. Rimprovera al Tribunale di non avergli posto altre domande in caso di dubbi e rileva che il tempo trascorso e i traumi subiti rendono plausibile la presenza di alcune lacune nel racconto.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. (quanto alla formula, cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (v. Sez. 1 -, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020 Rv. 658237).

Sempre in tema di Protezione Internazionale, è stato altresì affermato che il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perché il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perché abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. 1 -, Ordinanza n. 6897 del 11/03/2020 Rv. 657477).

E ancora, in materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020 (Rv. 658017).

Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto non circostanziata la domanda di protezione internazionale per la genericità delle dichiarazioni e la mancanza di elementi di dettaglio idonei a dare concretezza la racconto e al riguardo si è soffermato sul rapporto di amicizia col ragazzo sunnita e sulle modalità dell’aggressione subita dall’odierno ricorrente. Ha poi riscontrato l’incoerenza delle dichiarazioni indicandone i punti chiave (relativi all’aggressione, alle conseguenze della stessa, al successivo trasferimento del ricorrente a Lahore, alle ricerche svolte da parte di gruppi religiosi estremistici e poi ancora alle ragioni che lo avrebbero indotto ad allontanarsi dalla Francia. Ancora, il Tribunale ha evidenziato l’assenza di indici di genuinità della documentazione prodotta (citando in particolare la copia di una denunzia per blasfemia prodotta in giudizio, che però, dalla traduzione, sembrerebbe riguardare un’altra persona). E sulla base di tutti questi rilievi critici ha ritenuto privo di fondamento il timore del ricorrente di essere ucciso dagli estremisti in caso di rientro (cfr. pagg. 5 e 6).

Come è evidente, il giudice di merito, non solo ha valutato il fatto storico a sostegno della domanda di protezione internazionale, cioè la vicenda e la sussistenza di situazioni di pericolo in caso di rientro (il che esclude senz’altro la sussistenza del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ma ha anche espresso un adeguato apprezzamento sull’assolvimento dell’onere di allegazione, traendo conclusioni sfavorevoli.

Si rivela priva di fondamento anche la doglianza sulla mancanza di cooperazione istruttoria: infatti, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Sez. 2 Ordinanza n. 8367 del 29/04/2020 Rv. 657595; ancora cass. nn. 16925/18 e 28862/18; Sez. 2, Ordinanza n. 16925 del 11/08/2020 Rv. 658940).

2 Col secondo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per avere il Tribunale escluso la sussistenza di una minaccia grave alla vita derivante da una situazione di violenza indiscriminata secondo la definizione contenuta nella sentenza Elgafaji della Corte di Giustizia (C-465/07). Dolendosi del rigetto della domanda di protezione sussidiaria, il ricorrente rimprovera al Tribunale di non avere tenuto conto della situazione politica del *****, avendo richiamato fonti del 2018, piuttosto che rapporti di Amnesty International.

Anche tale motivo è inammissibile.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 32064 del 12/12/2018 Rv. 652087; Sez. 1 -, Sentenza n. 30105 del 21/11/2018 Rv. 653226; più di recente, v. altresì Sez. 2 -, Ordinanza n. 23942 del 29/10/2020 Rv. 659606).

Nel caso in esame, il ricorrente (v. ricorso pag. 16 e ss.) contrappone una propria ricostruzione della situazione interna senza neppure fornire elementi sull’anno a cui si riferiscono le fonti da lui contrapposte, impedendo in tal modo la verifica circa l’aggiornamento dei dati rispetto a quelli utilizzati dal giudice di merito il quale invece (v. pagg 7 e ss.) ha indicato le fonti specifiche del proprio convincimento (ivi compresi rapporti EASO e COI) relativamente agli anni tra il 2015 e il 2018, anche con riferimento al ***** (regione di provenienza) ed escludendo una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitti armati: tale apprezzamento, essendo in linea con i parametri normativi, non è oggi sindacabile a meno di non voler snaturale la funzione del giudizio dei legittimità.

3 Col terzo motivo si denunzia infine la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 per avere il Tribunale omesso di esaminare compiutamente la ricorrenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Insiste sul percorso concreto di integrazione nel territorio italiano attraverso il volontariato, il lavoro dipendente e lo studio della lingua.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Le sezioni unite hanno affermato che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 Rv. 656062; sulla stessa scia, Sez. 2 -, Ordinanza n. 15319 del 17/07/2020).

Stesso principio si rinviene anche in cass. 8020/2020: ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione umanitaria occorre accertare la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo desumibile dalla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione da lui raggiunto in Italia e la situazione cui si troverebbe esposto in caso di rientro nel paese di origine. Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Il ricorrente si sofferma solo sulla integrazione in Italia, senza alcun riferimento alla compromissione dei diritti fondamentali in caso di rientro nel Paese di origine, situazione che il giudice di merito ha invece escluso (v. pag. 9), rilevando che ivi si collocano tutti i riferimenti familiari e tale accertamento nel caso di specie si rivela sufficiente: infatti, in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Sez. 1 -, Ordinanza n. 29624 del 24/12/2020 Rv. 660128).

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile senza alcuna pronuncia sulle spese, non rispondendo il controricorso allo standard minimo prescritto dall’art. 370 c.p.c., comma 2 e art. 366 c.p.c.. L’esito del giudizio comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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