Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37003 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24770-2019 proposto da:

S.S.M., rappresentato e difeso dall’avv. MANUELA MONTAGNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

RITENUTO IN FATTO

Con decreto in data 24.7.2019 il Tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso proposto dal cittadino ***** S.M.S. contro il provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione emesso dalla Commissione Territoriale di Crotone.

Contro tale provvedimento lo S. ricorre per cassazione con sei motivi illustrati da memoria. Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare ed assorbente rispetto a qualsiasi altra questione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, – inserito dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2017, ed applicabile, giusta l’art. 21, comma 1 D.L. cit., alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti, come nella specie, dopo il 17 agosto 2017 – dispone che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

Nel caso di specie, la procura speciale non soddisfa i requisiti di cui all’art. 35-bis comma 13, cit. perché non è indicata la data di rilascio e così non risulta la prescritta certificazione, da parte del difensore, della “data del rilascio in suo favore”, quale imposta al fine di dar conto, a pena di inammissibilità del ricorso, dei suo conferimento “in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” (così, v. Cass. n. 27232/2020; Cass. n. 1043 del 17/01/2020; Cass. n. 2342 del 03/02/2020).

In particolare, dall’atto, allegato al ricorso su foglio separato- il cui esame la Corte di cassazione è senz’altro abilitata a compiere per la preliminare verifica dell’ammissibilità dell’impugnazione – risulta:

– la mancanza del richiamo al provvedimento impugnato e alla relativa data di comunicazione nella procura il riferimento (e’ infatti riportato solo il n. 2541/2018, cioè il numero di registro generale attribuito dal sistema informatico al momento dell’iscrizione del procedimento dinanzi al Tribunale, un dato quindi assolutamente irrilevante per ricavare il rilascio della procura successivamente al deposito del provvedimento oggi impugnato);

– in calce, accanto alla firma della parte, su legge solo la dizione: “Li” seguita da uno spazio bianco e poi sotto la firma della parte la dizione “E’ autografa” “Avv. Manuela Montagni” con accanto la firma del difensore.

Occorre, invero, chiarire che dall’obbligo di certificazione del difensore di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, discende, come inevitabile corollario, la data di rilascio della procura (rappresentando la data proprio l’oggetto materiale della detta certificazione), elemento, invece, mancante nel caso qui in esame.

Il Collegio non ignora la pendenza davanti alle sezioni unite della questione riguardante l’interpretazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, avuto riguardo alle concrete modalità di certificazione da parte del difensore, a pena di inammissibilità, della data di rilascio della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione (cfr. ordinanze interlocutorie n. 5213/2021; 28208/2020; 29251/2020), ma la questione oggi sottoposta a questo Collegio è ben diversa perché nel caso che ci occupa manca proprio la data di rilascio della procura e qualunque elemento per potere desumere il suo rilascio in epoca anteriore al decreto impugnato).

Da quanto esposto consegue inevitabilmente l’inammissibilità del ricorso con addebito di spese per il principio della soccombenza.

L’esito del giudizio comporta per il ricorrente l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro. 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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