Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37004 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21715-2019 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. MENGHINI MARIO 21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA COSTAGLIOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

RITENUTO IN FATTO

P.F., cittadino ***** nato nel *****, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Campobasso avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda il richiedente aveva dedotto d’aver abbandonato il Paese d’origine per le continue minacce di morte che, deceduto il padre, riceveva dalla matrigna.

Il Tribunale, con decreto n. 1277/19, rigettava la domanda e revocava, per la manifesta infondatezza della domanda, l’ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato.

Riteneva il giudice di merito che, essendo state dedotte circostanze di fatto essenzialmente personali, che già a livello di sola allegazione non rientravano in alcuna delle fattispecie legali di protezione, non fosse accoglibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

Escludeva, altresì, la protezione sussidiaria di cui alla lett. c) del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, poiché la ***** non poteva ritenersi teatro di violenza indiscriminata, dal momento che l’organizzazione jihadista ***** operava nel nord-est del Paese (in particolare negli Stati di *****, per i quali l’UNHCR aveva dato indicazioni di non rimpatrio).

Infine, respingeva la domanda di protezione umanitaria per difetto di allegazioni specifiche in merito.

Avverso tale decreto il richiedente propone ricorso affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

11 ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. – Il primo motivo d’impugnazione consta di due censure, indicate nel ricorso sub 1/a e sub l/b, tra loro del tutto autonome e, dunque, da esaminare partitamente.

1.1. – Con la prima è dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., art. 3 la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, lett. a) e c). Sostiene parte ricorrente che siccome detta norma prevede che l’esame della domanda di protezione internazionale avvenga (tra l’altro) sulla base di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine e a stregua della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, il Tribunale sarebbe “incorso in un grave error in indicando allorquando ha escluso l’elemento della situazione individuale e le circostanze personali del ricorrente tra i presupposti di legge idonei a legittimare il rilascio dell’invocata protezione” (così, testualmente, a pag. 5 del ricorso).

1.1.1. – Attraverso un patente paralogismo detto motivo travisa la ratio decidendi del provvedimento impugnato, e come tale è inammissibile.

Il Tribunale non ha per nulla affermato che a livello normativo la situazione individuale di colui il quale chieda la protezione internazionale non rientri tra i presupposti per l’accoglimento della domanda, ma ha rilevato che “(n)el caso di specie, (…) le allegazioni relative alle -continue minacce di morte poste in essere dalla matrigna” sono vicende di carattere essenzialmente personale. che non rientrano, già a livello di allegazione, in alcuna delle fattispecie legali astratte, clausole generali o concetti elastici o indeterminati, che dir si voglia, previste in relazione alla status di rifugiato” (v. pag. 2 del decreto impugnato).

1.2. – La seconda doglianza del primo mezzo denuncia, sempre in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g) e art. 14, comma 1, lett. c), nonché, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame d’un fatto decisivo e discusso. Parte ricorrente deduce, al riguardo, che i report del 2017 di fonti quali Amnesty International, Human Rights e ***** danno contezza dell’esistenza di un conflitto armato interno tale da rappresentare un pericolo e una minaccia grave per il richiedente. E trascrive, a conferma di quanto sopra, il report del 2018 di Amnesty International.

1.2.1. – Nei soli limiti che seguono il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema è costante nell’affermare che ai fini del riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, nell’ipotesi prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c), il dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 impone al giudice di utilizzare, in vista della decisione, le informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero di una specifica area del Paese stesso (cd. C.O.I.), tratte dalle fonti di cui all’art. 8 citato o anche da concorrenti canali di informazione, quali i siti “internet” delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio; la mancata considerazione di tali informazioni, in funzione della loro oggettiva notorietà, è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, escludendo che nella regione di provenienza del richiedente vi fosse una situazione di violenza indiscriminata, tale da esporlo al concreto pericolo di un danno grave. aveva negato a un cittadino del ***** la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c), senza dar conto di avere svolto un puntuale accertamento su fonti specifiche e aggiornate, vieppiù necessario in considerazione della notoria condizione di elevata instabilità e violenza generalizzata in cui attualmente versa il suddetto Paese) (n. 14682/21; conforme, n. 15215/20).

Di riflesso, il riferimento, operato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. A tal fine, il giudice di merito è tenuto a indicare l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3 predetto D.Lgs., nonché dell’idoneità delle C.O.I. in concreto consultate a quanto prescritto dalla norma da ultimo richiamata (n. 4557/21; conformi, nn. 6736/21, 2466/21 e 29147/20).

Nella specie, il Tribunale ha sì indicato una fonte qualificata (l’UNHCR), ma ha omesso di specificare a quale anno si riferisse l’informazione giudicata decisiva per escludere l’esistenza d’una situazione di violenza indiscriminata nella regione da cui proviene il richiedente.

2. – L’accoglimento della suddetta censura determina, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1, la caducazione, siccome dipendenti, dei restanti capi della decisione impugnata e l’assorbimento delle rimanenti censure, ad essi relative (protezione umanitaria e revoca dell’ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato).

3. – In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti anzi detti, per cui il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, che rinnoverà l’esame della domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 1, lett. c) e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione, assorbite le restanti censure, e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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