LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22667-2019 proposto da:
I.E., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA DANIELA SACCHI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 5456-2019 del TRTRUNALE di MILANO, depositato il 26/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.
RITENUTO IN FATTO
I.E., cittadino *****, nato nel *****, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Milano avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda, questi aveva dedotto d’aver abbandonato il Paese d’origine perché ricercato dalla polizia a causa della sua omosessualità.
Con decreto n. 5456/19 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che il racconto del richiedente, esaminato in base alle linee guida redatte dall’UNHCR, non fosse credibile quanto al riferito orientamento sessuale. Rigettava, inoltre, la domanda di protezione umanitaria, non rilevando né profili di vulnerabilità né radicamento in Italia del richiedente.
Avverso tale provvedimento quest’ultimo propone ricorso affidato a sei motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Preliminarmente la Corte rileva che la procura apposta in calce al ricorso si limita ad autenticare la firma del richiedente, con la dicitura “E’ autentica”, mentre il rilascio della procura stessa nella data indicata (16 luglio 2019) non risulta certificato.
2. – Com’e’ noto, in materia di protezione internazionale il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13 dispone che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.
Il contrasto interpretativo, che su tale norma è sorto nella giurisprudenza delle varie sezioni di questa Corte, è stato di recente composto dalle S.U., che con sentenza n. 15177/21 hanno affermato che il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente. La norma così interpretata non può considerarsi violativa: 1) della disciplina unionale, in relazione al principio di equivalenza e di effettività, considerato che non vi è alcuna materia regolata dal diritto interno, omogenea a quella della protezione internazionale e dell’asilo, che goda di una tutela maggiormente protettiva con riguardo alla proposizione del ricorso per cassazione, e che il principio di effettività deve ritenersi limitato al giudizio di primo grado; 2) dell’art. 6 CEDU, nella parte in cui riconosce il diritto all’accesso alla giustizia, valutato anche in combinato disposto con l’art. 14 che stabilisce il divieto di non discriminazione, poiché la norma persegue l’interesse ad un corretto e leale esercizio dell’amministrazione della giustizia, anche in relazione alle ripercussioni sul complessivo funzionamento della giurisdizione ordinaria di ultima istanza, interessi che il legislatore può legittimamente valorizzare, senza violare il principio di non discriminazione, poiché la norma riguarda solo coloro che, trovandosi in una posizione di incerto collegamento con il territorio nazionale, costituiscono un gruppo nettamente distinto rispetto a quello che ha invece con il nostro paese una stabile relazione territoriale; 3) degli artt. 3 e 24 Cost., quanto al principio di eguaglianza ed al diritto di difesa, considerato che la specifica regola processuale non ha come giustificazione la condizione di richiedente protezione internazionale, quanto, piuttosto, la specificità del ricorso per cassazione rispetto alle materie disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008 in relazione alle quali il legislatore ordinario ha un’ampia discrezionalità, maggiormente accentuata nella disciplina degli istituti processuali dove vi è l’esigenza della celere definizione delle decisioni.
Nella specie, la sola dichiarazione di autenticità, essendo declinata al singolare (con l’espressione “E autentica”) e senza alcun cenno alla data, non può che riferirsi alla sola firma del richiedente, sicché la data della procura, benché apposta, non risulta in alcun modo né esplicitamente né implicitamente certificata.
3. – Di riflesso l’inammissibilità del ricorso.
4. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.
5. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021
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