LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22366-2019 proposto da:
C.B., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA MONICA BASSAN, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 588/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
1. C.B., cittadino del *****, propose innanzi alla Commissione Territoriale di Verona, Sezione di Venezia, domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario.
1.1. In sede di audizione, riferì di aver abbandonato il proprio Paese per sottrarsi alle conseguenze dannose derivanti da reati commessi dal fratello e dal padre; il primo aveva avuto problemi per imprecisati motivi di denaro, forse preso in prestito, ed il secondo aveva provocato un incidente stradale in cui erano decedute più persone; in seguito a tali eventi, egli aveva lasciato il Paese per sottrarsi alle indagini ed alle reazioni delle vittime.
1.2. La domanda di protezione internazionale venne rigettata in sede amministrativa e giudiziale.
1.3. La Corte d’appello di Venezia ha escluso che le ragioni dell’espatrio fossero riconducibili alle ipotesi previste dalla Convenzione di Ginevra, sostanziandosi in motivi di carattere personale e familiare.
1.4. Richiamò il “Report of the Secretary General on activities of the United Nations Office of West Africa and the Sahel” per escludere una situazione di violenza generalizzata nella zona di *****, presso *****, e, quanto alla protezione umanitaria, ritenne che vi ostava l’omessa allegazione della condizione di vulnerabilità.
2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso C.B. sulla base di tre motivi.
2.1. Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 perchè la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere la sussistenza del danno grave anche se esso proveniva non dalle autorità statuali ma dai privati, previo accertamento sull’incapacità dello Stato di garantire protezione, tanto più che il suo villaggio disterebbe due ore d’auto dalla stazione di polizia.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 14, lett. b) nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis in quanto la Corte non avrebbe considerato, al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria, che, in seguito dell’incidente provocato dal padre, qualora non fosse riuscito a risarcire il danno alle vittime, avrebbe potuto subire il carcere in condizioni degradanti, considerando lo stato in cui versano gli istituti penitenziari in *****.
2.1. I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
2.2. Come affermato dal ricorrente, questa Corte ha interpretato in modo estensivo le ipotesi per le quali anche questioni relative a fatti privati possano dare causa a trattamenti disumani o degradanti, ai fini della concessione della protezione sussidiaria e ciò anche qualora le violenze e le minacce provengano da enti non statuali. Tuttavia, è necessario che il richiedente la protezione internazionale alleghi che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali (Cassazione civile sez. I, 21/10/2020, n. 23017; in senso conforme: Cass. Civ., n. 12333 del 2017, Cass. Civ., n. 28152 del 2017, Cass. Civ., n. 6573 del 2020).
2.3. Nella specie, la Corte di merito ha accertato che, in relazione ai fatti denunciati, lo stesso ricorrente ha affermato che erano state avviate indagini sicchè viene meno lo stesso timore che lo Stato non fornisca adeguata protezione.
3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione alla domanda di protezione umanitaria, in quanto la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del suo stato di vulnerabilità derivante dalla giovane età e dall’assenza di legami familiari nel Paese di provenienza oltre alle condizioni degradanti del carcere cui potrebbe andare incontro.
3.1. L’accertamento della condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01), alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.
3.2. Le Sezioni Unite hanno consolidato l’indirizzo espresso dalle Sezioni Semplici, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cassazione civile sez. un., 13/11/2019, n. 29459).
3.3. La Corte distrettuale, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha accertato l’assenza di particolari condizioni di vulnerabilità derivanti dalla compromissione dei diritti umani fondamentali, il cui accertamento è presupposto indefettibile per il riconoscimento della misura citata (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/01/2020, n. 625; Cass. civ., Sez. 6 – 1, n. 25075 del 2017).
3.4. La doglianza relativa all’omesso accertamento delle condizioni carcerarie in ***** non ha rilevanza ai fini della protezione umanitaria, in ragione della carenza di credibilità del racconto del ricorrente.
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
4.1. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).
4.2. Non deve provvedersi sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
4.3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 9 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021