LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21570-2019 proposto da:
M.H., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA CAMPOSTRINI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1614/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 15.4.2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di M.H. di riconoscimento della protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e, in via subordinata della protezione sussidiaria, oppure, in via ulteriormente subordinata del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
ha proposto ricorso per cassazione M.H.;
il Ministero degli Interni ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
con atto depositato il 26.8.2020 e notificato in pari data, M.H. ha rinunciato al ricorso per aver chiesto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ex art. 103, comma 2;
ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c.;
trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008);
gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016);
nel caso di specie non vi è stata adesione da parte del Ministero:
il giudizio di legittimità va, pertanto dichiarato estinto con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processali, limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).
PQM
dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 9 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021
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