LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11551-2020 proposto da:
SEVEN 99 SCARL, in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore sig. G.D.S., anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato MAURA DE LUCA PIGIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANO FAGETTI;
– ricorrenti-
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, *****, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELA FABBI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1568/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza 3 ottobre 2019, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello di Seven 99 s.c.ar.l. e di R.G.D.S., in qualità di legale rappresentante e in proprio, avverso la sentenza di primo grado, di rigetto (per quanto qui d’interesse) dell’opposizione avverso i verbali di accertamento Inps del ***** e la conseguente variazione del rapporto contributivo contestato dall’Inail in base ad essi, per esclusione di incidenza delle delibere assembleari di riduzione delle retribuzioni differite dei soci per gli anni dal 2012 al 2015, per effetto dello stato di crisi aziendale, sul minimale contributivo, a norma del D.L. n. 389 del 1989, art. 1;
2. essa escludeva che detta delibera e l’apposita previsione regolamentare potessero derogare alla previsione normativa, in quanto non avente natura di fonte istitutiva di un minimo contributivo, né incidendo eventuali decurtazioni retributive o apporti straordinari stabiliti in capo al socio lavoratore sull’integrale,’ tutela della sua posizione previdenziale, ma solo sul suo rapporto con la cooperativa;
3. con atto notificato il 17 marzo 2020, Seven 99 s.c.ar.l. e R.G.D.S., nella qualità e in proprio, ricorrevano per cassazione con due motivi, cui resistevano con distinti controricorsi l’Inps e l’Inail.
CONSIDERATO
Che:
1. i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, artt. 4 e 6, della L. n. 389 del 1999, art. 1, degli artt. 2113,2115 c.c., per erronea assunzione di illegittimità del versamento di contributi previdenziali in misura proporzionalmente ridotta ai minori importi retributivi corrisposti ai soci lavoratori (primo motivo); falsa applicazione della L. n. 389 del 1999, art. 1, per erronea esclusione degli accordi collettivi (quali sottoscritti dalla cooperativa il 12 novembre 2009 con Fit-Cisl- e Fitl-Cgil e il 27 novembre 2014 con Uil settore trasporti e Fit-Cisl, assolutamente non considerati e cui equiparabile la deliberazione assembleare della cooperativa medesima) e dei contratti individuali di lavoro (quali gli accordi tra la predetta e i soci lavoratori) dalle fonti legittimanti il versamento di contributi previdenziali in misura proporzionalmente ridotta ai minori importi retributivi versati (secondo motivo);
2. essi sono infondati;
3. questa Corte ha enunciato il principio, meritevole di continuità, secondo cui la regola del cd. minimale contributivo, prevista dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1, conv. dalla L. n. 389 del 1989, si applica anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi della L. n. 142 del 2001, art. 6, deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal c.c.n.l. di categoria: posto che tale delibera non rientra tra le fonti che, a mente dell’art. 1 cit., individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, né facendo l’art. 6 alcun riferimento agli obblighi contributivi (Cass. 4 giugno 2019, n. 15172; Cass. 4 maggio 2020, n. 8446);
4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuno in Euro 200,00 per esborsi e Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021