LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8979/2015 proposto da:
Indesard – Industrie della Sardegna S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 88, presso lo studio dell’avvocato Sperati Raffaele, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Longanesi Carlo, Uggias Giommaria, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Soufflet Negoce S.a., Sococer Ialia S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via Parigi n. 11, presso lo studio dell’avvocato D’Albora Maurizio, che le rappresenta e difende, giuste procure generali per Notaio V.G.M. nn. *****;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 538/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI –
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 13/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 538/2014 pubblicata il 13-10-2014 la Corte d’appello di Cagliari, Sezione di Sassari, ha rigettato l’opposizione proposta da Indesard s.r.l. in liquidazione avverso il decreto presidenziale di riconoscimento di lodo arbitrale straniero, emesso dal Presidente della Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – in data 27/28-11-2012. La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse, ha affermato che: i) l’opponente aveva dedotto genericamente il mancato rispetto da parte delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 839 c.p.c., delle prescrizioni circa i documenti da produrre, nonché la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; ii) risultavano prodotti sia il lodo straniero che la scrittura contenente la clausola compromissoria, la cui compatibilità con l’ordinamento italiano era stata oggetto di valutazione con il decreto opposto; iii) quanto alla violazione del diritto di difesa, nel testo del lodo era dato atto delle modalità di instaurazione del contraddittorio, ossia presso il liquidatore, nei confronti della convenuta, dichiarata contumace, e non ricorreva l’ipotesi prevista dall’art. 840 c.p.c., comma 3.
2. Avverso questa sentenza Indesard s.r.l. (di seguito per brevità Indesard) in liquidazione propone ricorso, affidato a un motivo, nei confronti della Soufflet Negoce s.a., società anonima con sede legale in *****, e Sococer Italia s.r.l. (di seguito per brevità Soufflet e Sococer), che hanno depositato controricorso.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in due sotto-motivi, la ricorrente lamenta la “Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4) “. Assume, sotto un primo profilo, che la sentenza impugnata sia nulla per violazione del diritto alla difesa di Indesard ai sensi dell’art. 24 Cost.. Deduce che nel procedimento ex art. 840 c.p.c. non era mai stato depositato il fascicolo di parte delle società Soufflet e Sococer relativo al procedimento ex art. 839 c.p.c. e ciò aveva comportato per la Indesard l’impossibilità di svolgere qualsiasi difesa relativa alle produzioni avversarie, in particolare con riferimento ai requisiti formali del lodo e della clausola compromissoria. Sotto un secondo profilo la ricorrente lamenta la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in particolare per omissione di pronuncia che si traduce in violazione dell’art. 112 c.p.c… Rileva la ricorrente di aver contestato, nel procedimento ex art. 840 c.p.c., la regolarità formale del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 4 della Convenzione di New York del 10.6.1958, a norma del quale il ricorrente, per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione del lodo straniero, deve produrre l’originale debitamente autenticato del lodo o copia dello stesso debitamente autenticata.
2. In via pregiudiziale, il controricorso delle società Soufflet e Sococer deve dichiararsi inammissibile.
2.1. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato munito di una procura notarile di carattere generale, priva di ogni riferimento alla sentenza impugnata e all’impugnazione da proporsi (Cass. S.U. 10266/2018).
La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (Cass. 17901/2020; Cass. 19226/2014).
Nel caso di specie, la procura è generale, e non speciale, ed è stata rilasciata – come affermato dalle stesse resistenti, in prima pagina del controricorso – in data 4 ottobre 2012, ossia prima della sentenza impugnata, depositata il 13 ottobre 2014.
3. Passando all’esame delle doglianze espresse in ricorso, è fondato il secondo profilo di censura dell’unico motivo, che denuncia la nullità della sentenza della Corte d’appello.
3.1. La norma dell’art. 839 c.p.c. dispone che colui che voglia far valere in Italia un lodo straniero, unitamente al ricorso al presidente della Corte d’appello, debba produrre “il lodo in originale o in copia conforme”, unitamente al compromesso in originale o in copia conforme. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di riconoscimento del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall’art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la L. n. 62 del 1968) e dall’art. 839 c.p.c., configura non già una condizione dell’azione ma un presupposto processuale necessario per la valida instaurazione del giudizio, che deve pertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda, al momento dell’instaurazione del procedimento e deve essere rilevato d’ufficio dal giudice (Cass. 16701/2020).
Tale produzione non può, di conseguenza, neppure essere integrata mediante il deposito del documento nel giudizio di opposizione al decreto emesso dal presidente della Corte d’appello, non essendo soggetta alla disciplina dettata dall’art. 184 c.p.c. per la produzione di documenti (Cass. 17291/2009; Cass. 99080/1995).
3.2. Nel caso di specie, dal decreto del presidente della Corte di appello – interamente trascritto nel ricorso – non si evince in alcun modo che sia stato prodotto il lodo in originale o in copia conforme, considerato che nel citato provvedimento è dato rinvenire solo un generico riferimento ad una “sentence arbitrale”, senza ulteriori specificazioni.
La Corte d’appello, nel giudizio di opposizione ex art. 840 c.p.c., non ha effettuato alcuna verifica in tal senso, nonostante che l’opponente avesse chiaramente evidenziato, nell’atto di opposizione tardiva, che non erano state rispettate le condizioni richieste dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 “per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere”.
Nella comparsa conclusionale la stessa opponente aveva, peraltro, ribadito che “dalla sola lettura del ricorso (in assenza del relativo fascicolo) risultava evidente che non erano state rispettate le condizioni formali sulla documentazione da produrre, di cui all’art. 4 della Convenzione di New York”.
Ebbene, la Corte d’appello si è limitata ad affermare che l’opponente avrebbe “dedotto genericamente il mancato rispetto da parte delle ricorrenti ex art. 839 c.p.c. delle prescrizioni circa i documenti da produrre”, la censura era, invece, specifica, e si è limitata ad asserire che erano stati prodotti il “lodo straniero”, senza specificare se in originale o in copia autentica, e la scrittura contenente la clausola compromissoria, senza altre precisazioni.
4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, la censura di cui si è detto è fondata e, poiché la stessa riguarda un profilo di nullità che deriva dall’omesso rilievo di un presupposto processuale, ne consegue che la sentenza di appello deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., e ciò in quanto il giudizio diretto ad ottenere il riconoscimento e l’esecutorietà del lodo arbitrale straniero non poteva essere iniziato per difetto di un presupposto processuale – e non poteva di conseguenza essere emesso il decreto di riconoscimento di lodo arbitrale straniero, restando così caducato il decreto del Presidente della Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – in data 27/28-11-2012.
Le spese di lite del giudizio avanti alla Corte d’appello e del presente giudizio possono essere compensate tra le parti, considerato che il profilo di nullità del procedimento ex art. 839 c.p.c. è dipeso anche dall’omesso rilievo ufficioso di un presupposto processuale nei termini precisati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c..
Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio avanti alla Corte d’appello e del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021